Circolare numero 106 del 03-08-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dalle determinazioni n. 250/2009 e n. 106/2010 alla disciplina delle dilazioni contributive. Vengono eliminate alcune condizioni preliminari per la rateazione in fase amministrativa, semplificata l’istruttoria delle domande, ridefinite le modalità di decorrenza e di pagamento della prima rata e chiarita la gestione dei crediti iscritti a ruolo, affidata in via esclusiva all’Agente della Riscossione. Restano fermi i criteri decisionali già vigenti e le cause di revoca della dilazione in caso di inadempimento.
Modifiche alla disciplina delle rateazioni dei crediti in fase amministrativa e iscritti a ruolo
Modifiche della disciplina delle rateazioni dei crediti in fase amministrativa e iscritti a ruolo
La circolare interviene sulla disciplina delle dilazioni contributive, recependo le determinazioni n. 250 del 18 dicembre 2009 e n. 106 del 7 maggio 2010. L’obiettivo dichiarato è semplificare l’accesso alla rateazione, uniformare i criteri applicativi e accelerare il recupero dei crediti, distinguendo in modo più netto tra crediti gestiti in via amministrativa dall’INPS e crediti già iscritti a ruolo, affidati all’Agente della Riscossione.
Contesto e finalità delle modifiche
L’Istituto colloca gli interventi nel quadro della crisi economica che ha inciso sulla capacità delle imprese di regolarizzare tempestivamente la propria esposizione contributiva. In tale contesto, le nuove regole mirano a rendere più agevole la concessione del pagamento dilazionato in presenza di una situazione di momentanea e obiettiva difficoltà, senza alterare i presidi di tutela del credito e gli obblighi di legge connessi ad alcune tipologie di omissione contributiva.
Eliminazione di alcuni adempimenti preliminari
Con la determinazione n. 250/2009 vengono eliminate due condizioni precedentemente richieste per l’accesso alla dilazione:
- il pagamento integrale, da parte del datore di lavoro, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori;
- il versamento anticipato di una quota pari a 1/12 del dovuto prima dell’emissione del piano di ammortamento.
La circolare precisa che, dalla data di pubblicazione, il contribuente può includere nel debito da rateizzare anche le ritenute previdenziali operate in busta paga e non è più tenuto a corrispondere la rata provvisoria pari al dodicesimo dell’importo da dilazionare.
Rateazione delle ritenute e obbligo di denuncia penale
È confermata la possibilità per il datore di lavoro, unico responsabile dell’adempimento contributivo, di assolvere anche in forma rateale alle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni. Tale possibilità non incide tuttavia sull’obbligo dell’Istituto di effettuare la denuncia all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge. Pertanto, anche se la domanda di dilazione viene accolta, la denuncia di reato deve essere trasmessa alla Procura della Repubblica competente quando ne ricorrano i presupposti.
Nuova gestione della domanda e del piano di ammortamento
La determinazione n. 106/2010 elimina il piano di ammortamento provvisorio e modifica la fase iniziale della dilazione. Il sistema viene impostato in modo da richiedere un’immediata verifica dell’effettiva volontà del contribuente di avviare la regolarizzazione della posizione debitoria.
In particolare:
- la prima rata deve essere pagata prima o contestualmente alla sottoscrizione del piano di ammortamento;
- la sottoscrizione del piano deve avvenire entro 10 giorni dalla delibera di accoglimento;
- il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24;
- la notifica dell’accoglimento è raccomandato avvenga via fax, in attesa della gestione telematica delle domande.
La circolare collega queste misure all’esigenza di rendere più rapido il recupero dei crediti e di prevenire istanze meramente dilatorie o finalizzate a ottenere il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Ambito delle rateazioni in fase amministrativa
Per i crediti non ancora iscritti a ruolo, il contribuente deve presentare un’unica istanza comprensiva di tutti i crediti contributivi in fase amministrativa accertati alla data della domanda. La rateazione può riguardare:
- crediti denunciati dal contribuente o accertati dall’Istituto e non versati alle scadenze di legge;
- crediti richiesti con avviso bonario;
- crediti in fase legale non oggetto di iscrizione a ruolo;
- crediti affidati agli Agenti della Riscossione ma per i quali non sia ancora stata notificata la cartella di pagamento.
La dilazione amministrativa può essere concessa fino a 24 rate mensili. È possibile arrivare a 36 rate se vi è autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, per casi particolari, fino a 60 mensilità con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia.
Determinazione dei crediti oggetto di dilazione
Per ridurre i tempi istruttori, il richiedente deve sottoscrivere l’estratto contributivo relativo ai crediti da rateizzare, contenente le partite debitorie e gli eventuali versamenti conosciuti dall’Istituto alla data di presentazione della domanda.
Se emergono omissioni o mancati aggiornamenti, l’estratto deve essere integrato con:
- importi a debito mancanti;
- versamenti non registrati;
- periodo di riferimento;
- importo;
- data di scadenza o di versamento.
All’estratto così integrato devono essere allegate le copie dei versamenti già effettuati ma non ancora contabilizzati. Una volta sottoscritto, l’estratto non è più modificabile ai fini della domanda di dilazione. Il piano di ammortamento viene quindi calcolato sulle partite a debito così definite, se confermate dalla sede competente.
I versamenti effettuati dopo la presentazione della domanda sono considerati partite a credito dell’azienda e, in assenza di altri debiti, possono essere utilizzati in compensazione con i contributi correnti.
Istruttoria, decisione e condizioni di permanenza della dilazione
Le modifiche normative non incidono sui criteri decisionali già stabiliti per l’accoglimento delle domande, che restano confermati. La dilazione può essere concessa se il contribuente è in regola con il versamento della contribuzione corrente o periodica e se il debito oggetto di rateazione non si è formato durante una precedente dilazione, salvo il caso in cui la nuova rateazione sia subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
Durante tutta la durata della dilazione il contribuente deve:
- continuare a versare regolarmente i contributi correnti;
- pagare le rate accordate alle scadenze previste.
Il venir meno anche di una sola delle due condizioni comporta la revoca immediata della dilazione. Se, invece, il debitore sospende i contributi correnti ma continua a pagare regolarmente le rate, il Direttore di Sede può valutare la prosecuzione della dilazione; in tal caso non è consentito un nuovo pagamento rateale per l’intera durata della rateazione in corso.
Tempi procedurali e conseguenze dell’inadempimento
La circolare richiede una gestione celere delle domande e richiama la precedente indicazione secondo cui la definizione dovrebbe avvenire entro 15 giorni dalla presentazione. In coerenza con il nuovo assetto:
- il piano di ammortamento deve essere sottoscritto entro 10 giorni dalla delibera di accoglimento;
- la prima rata, da pagarsi tramite F24, deve essere versata prima o contestualmente alla sottoscrizione;
- la formazione del ruolo spontaneo deve essere completata non oltre 2 giorni dal pagamento della prima rata.
Il mancato o parziale versamento della prima rata determina l’annullamento del piano e l’adozione di un formale provvedimento di reiezione. In tal caso si procede all’iscrizione a ruolo dei crediti oggetto della domanda oppure, per i crediti già iscritti a ruolo ma non ancora notificati, alla revoca della sospensione disposta al momento della presentazione dell’istanza. La revoca comporta anche il recupero delle somme aggiuntive maturate nel periodo di sospensione.
Se il contribuente rinuncia successivamente alla rateazione, il credito deve essere immediatamente affidato all’Agente della Riscossione.
Rateazione dei crediti iscritti a ruolo
La circolare chiarisce che per i crediti già iscritti a ruolo la competenza a concedere la dilazione spetta esclusivamente all’Agente della Riscossione. Viene quindi ridefinito il quadro delle modalità di accesso al pagamento dilazionato:
- l’INPS conserva la gestione delle sole posizioni in fase amministrativa;
- le istanze relative a partite iscritte a ruolo devono essere presentate direttamente all’Agente della Riscossione.
Il nuovo assetto si fonda sulla volontà di avere un unico interlocutore per la gestione della riscossione e criteri unitari per tutte le entrate soggette a ruolo, anche alla luce dell’evoluzione normativa che ha esteso ai crediti degli enti previdenziali la disciplina generale dell’art. 19 del DPR 602/1973.
Decorrenza e disciplina delle dilazioni già in essere
Le nuove disposizioni si applicano soltanto alle domande presentate dalla data di pubblicazione della circolare. Le domande anteriori restano soggette alla disciplina previgente.
Quanto alle dilazioni su cartella già concesse dall’INPS prima della circolare, le sedi devono effettuare un monitoraggio sistematico dei pagamenti mensili per verificare il permanere delle condizioni di legittimazione alla rateazione. Se tali condizioni vengono meno, deve essere adottato il provvedimento di revoca per decadenza della dilazione concessa.
Punti principali
Modifiche introdotte dalle determinazioni n. 250/2009 e n. 106/2010
La circolare dà attuazione alle modifiche deliberate dal Commissario Straordinario per rendere più uniforme e snella la disciplina delle rateazioni. È eliminato l’obbligo, per il datore di lavoro, di versare in un’unica soluzione le ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori ai fini dell’accesso alla dilazione. È inoltre eliminato l’obbligo generale di versare una quota pari a 1/12 del dovuto prima dell’emissione del piano di ammortamento.
Rateazione delle ritenute e profili penali
Il datore di lavoro può chiedere la rateazione anche delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni. Tale facoltà non incide però sull’obbligo dell’Istituto di denunciare all’Autorità giudiziaria i fatti che integrano reato; pertanto, se ricorrono i presupposti di legge, la denuncia deve essere comunque trasmessa anche in presenza di domanda accolta.
Nuove regole per la prima rata e il piano di ammortamento
La prima rata delle somme dilazionate deve essere pagata prima o contestualmente alla sottoscrizione del piano di ammortamento. Viene superato il precedente piano provvisorio: l’obiettivo è consentire l’emissione immediata di un unico piano definitivo e accelerare il recupero del credito. La sottoscrizione del piano deve avvenire entro 10 giorni dalla delibera di accoglimento; il pagamento deve essere effettuato tramite F24.
Ambito delle domande di rateazione in fase amministrativa
Prima dell’iscrizione a ruolo e della notifica della cartella, la domanda deve comprendere tutti i crediti contributivi in fase amministrativa accertati alla data di presentazione. La rateazione può riguardare crediti denunciati o accertati non versati, crediti richiesti con avviso bonario, crediti in fase legale non iscritti a ruolo e crediti affidati all’Agente della Riscossione ma non ancora notificati con cartella.
Durata delle dilazioni
La dilazione amministrativa può essere concessa fino a un massimo di 24 mensilità. È possibile arrivare a 36 rate con autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, in casi particolari, fino a 60 mensilità con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia.
Istruttoria e definizione dell’estratto contributivo
All’atto della domanda il richiedente deve sottoscrivere l’estratto contributivo relativo ai crediti oggetto di dilazione, con le partite debitorie e gli eventuali versamenti noti all’Istituto. Se vi sono omissioni nelle registrazioni, l’estratto deve essere integrato con indicazione di importi, periodi e scadenze; devono essere allegate le copie dei versamenti non ancora contabilizzati. Il piano è calcolato sulle partite a debito così definite, se confermate dalla sede competente.
Gestione dei versamenti successivi e dei crediti a credito
I versamenti eseguiti dopo la presentazione della domanda sono trattati come crediti dell’azienda e, in assenza di altri debiti, possono essere compensati con i contributi correnti. Analogamente, i pagamenti ricevuti dopo la notifica del piano ma di importo diverso dalle rate calcolate sono considerati secondo tale logica contabile.
Condizioni per il mantenimento della dilazione e revoca
Per mantenere la dilazione il contribuente deve continuare a versare regolarmente sia la contribuzione corrente alle scadenze di legge sia le rate accordate. Il venir meno di una delle due condizioni comporta la revoca immediata. Se il debitore sospende i contributi correnti ma continua a pagare le rate, il Direttore di Sede può valutare la prosecuzione della dilazione; in tal caso non è ammesso un successivo pagamento rateale per tutta la durata della dilazione in corso.
Tempi procedurali e riscossione
La circolare richiama la necessità di definire le domande entro tempi rapidi: la notifica dell’accoglimento può essere effettuata via fax in attesa della gestione telematica. La formazione del ruolo spontaneo deve avvenire non oltre 2 giorni dal pagamento della prima rata. Il mancato o parziale pagamento della prima rata comporta l’annullamento del piano, la reiezione formale e l’immediata iscrizione a ruolo o revoca della sospensione per i crediti già iscritti a ruolo ma non ancora notificati.
Crediti iscritti a ruolo e competenza dell’Agente della Riscossione
Per i crediti già iscritti a ruolo la circolare afferma la competenza esclusiva dell’Agente della Riscossione nella gestione delle domande di rateazione. Da questa data i contribuenti devono rivolgere a tale soggetto le istanze relative alle partite iscritte a ruolo; l’Istituto conserva soltanto la gestione dei crediti in fase amministrativa. La scelta è motivata dall’esigenza di avere un unico interlocutore e criteri unitari di riscossione fino a 72 rate mensili, nei limiti previsti dalla disciplina generale.
Decorrenza e disciplina delle domande pregresse
Le nuove disposizioni si applicano solo alle domande presentate dalla data di pubblicazione della circolare in avanti. Le istanze presentate prima di tale data restano regolate dalla disciplina precedente. Anche le dilazioni su cartella già concesse dall’INPS devono essere monitorate e revocate se vengono meno le condizioni richieste per il loro mantenimento.
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