Circolare numero 103 del 29-07-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le sospensioni degli adempimenti e dei versamenti contributivi previste dall’O.P.C.M. n. 3865/2010 per i soggetti colpiti dai dissesti idrogeologici nella provincia di Messina, nonché la sospensione dei termini prescrizionali ed esecutivi. Indica i soggetti ammessi, i periodi interessati, le modalità di presentazione dell’istanza, i codici da utilizzare nelle denunce e nei versamenti, il recupero rateale delle somme sospese e le relative istruzioni contabili. Viene inoltre istituito il conto GPA 00/124 per la rilevazione dei crediti verso le aziende.
Sospensione contributiva per i gravi dissesti idrogeologici nella provincia di Messina
Gravi dissesti idrogeologici nella provincia di Messina: sospensioni contributive e modalità di recupero
La circolare disciplina le agevolazioni contributive concesse ai soggetti colpiti dai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato la provincia di Messina tra l’11 e il 17 febbraio 2010, in attuazione dell’O.P.C.M. n. 3865 del 15 aprile 2010. Vengono definiti l’ambito soggettivo e oggettivo della sospensione, i termini interessati, le regole per la ripresa dei versamenti e le istruzioni contabili per la gestione delle relative partite.
Quadro normativo e presupposti
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010 è stato dichiarato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza per i dissesti idrogeologici occorsi nella provincia di Messina. L’O.P.C.M. n. 3865/2010 ha poi previsto misure di sostegno, tra cui la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, nonché la sospensione di termini prescrizionali ed esecutivi.
Sospensione contributiva: soggetti interessati e periodo
L’art. 8, comma 1, dell’O.P.C.M. riconosce la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, inclusa la quota a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi o a progetto. Il periodo agevolato va dall’11 febbraio 2010 al 30 settembre 2010.
Il beneficio è riservato a:
- datori di lavoro privati;
- lavoratori autonomi, compresi artigiani, commercianti e operatori del settore agricolo;
- liberi professionisti e committenti/associanti tenuti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Il presupposto è che, alla data dell’evento, i soggetti svolgessero attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni di San Fratello, Caronia, Sant’Angelo di Brolo e Raccuja. Per ottenere la sospensione è necessario presentare istanza alla sede INPS competente, allegando la dichiarazione del possesso dei requisiti e la certificazione di inagibilità. La sede attribuisce il codice di autorizzazione previsto per l’evento, anche ai fini del monitoraggio del costo della misura.
Aziende: denunce contributive e codici da utilizzare
Per i datori di lavoro che presentano denuncia contributiva tramite DM10 o flusso UniEmens, la sospensione riguarda i periodi di paga da gennaio 2010 ad agosto 2010. Le posizioni contributive interessate devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "6J", che assume il significato di azienda interessata alla sospensione dei contributi per i gravi dissesti idrogeologici nella provincia di Messina, ai sensi dell’ordinanza n. 3865/2010.
Nelle denunce UniEmens, per i periodi gennaio-agosto 2010, le aziende devono inserire il codice "N958". Il risultato della compilazione può determinare un credito INPS da versare con le ordinarie modalità F24, oppure un credito azienda o un saldo pari a zero.
Artigiani, commercianti e Gestione separata
Per artigiani e commercianti la sospensione riguarda specifiche scadenze contributive:
- 16/02/2010: 4ª rata contribuzione sul minimale 2009;
- 17/05/2010: 1ª rata contribuzione sul minimale 2010;
- 16/06/2010: saldo contributi eccedenti il minimale per il 2009 e 1° acconto per il 2010;
- 16/08/2010: 2ª rata contribuzione sul minimale 2010.
La sospensione opera anche per contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle medesime scadenze.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento del saldo 2009 e del primo acconto 2010, coincidente con il versamento fiscale. Per i committenti/associanti sono sospesi i versamenti mensili sui compensi erogati da gennaio 2010 ad agosto 2010, con scadenze dal 16 febbraio 2010 al 16 settembre 2010.
Nella denuncia individuale EMens riferita ai periodi di sospensione deve essere riportato il valore "12", con il significato di sospensione contributi provincia Messina e validità da gennaio 2010 ad agosto 2010.
Settore agricolo e precisazioni sul perimetro soggettivo
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera la sospensione riguarda:
- 16/03/2010: 3° trimestre 2009;
- 16/06/2010: 4° trimestre 2009;
- 16/09/2010: 1° trimestre 2010.
Anche in questo caso la sospensione si estende ai contributi relativi a periodi pregressi riscossi alle stesse scadenze.
Per i lavoratori autonomi agricoli CD-CM-IATP e per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare sono sospesi i versamenti con scadenza:
- 16/07/2010: 1ª rata 2010;
- 16/09/2010: 2ª rata 2010.
La circolare precisa inoltre che il settore pubblico è escluso dalla disciplina, richiamando la limitazione posta dalla legge n. 290/2006; di conseguenza, anche i collaboratori della pubblica amministrazione restano esclusi, poiché rileva lo status del datore di lavoro.
Sospensione dei termini prescrizionali, decadenziali ed esecutivi
L’art. 8, comma 2, dell’O.P.C.M. sospende, per il medesimo periodo e per i medesimi soggetti, i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
Fino al 1° ottobre 2010:
- Equitalia sospende d’ufficio ogni attività di recupero dei contributi previdenziali e assistenziali;
- Poste Italiane sospende la notifica degli atti emessi dall’Istituto;
- sono sospese le emissioni di avvisi bonari, verbali di accertamento ispettivo e sanzioni amministrative.
Questa sospensione opera automaticamente, per effetto di legge, e non richiede alcuna istanza da parte degli interessati.
Recupero dei contributi sospesi
Il comma 3 dell’O.P.C.M. prevede che i contributi sospesi tra l’11 febbraio 2010 e il 30 settembre 2010 siano recuperati senza oneri accessori mediante 24 rate mensili a partire da ottobre 2010. Il comma 4 stabilisce espressamente che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Per le aziende il recupero avviene con modello F24 e codice contributo DSOS, istituito dalla circolare n. 98 del 28 maggio 2002, esponendo la matricola aziendale con il codice usato nel quadro D della denuncia per il credito.
Per artigiani e commercianti:
- è possibile utilizzare gli F24 originali;
- in mancanza, la sede competente può ristamparli;
- se il pagamento comprende la quota associativa, il versamento in unica soluzione va effettuato con i modelli F24 in possesso dell’assicurato, uno per ciascuna rata sospesa, al fine della corretta contabilizzazione;
- in caso di rateazione si usano i codici AD per gli artigiani e CD per i commercianti.
La circolare segnala che, per artigiani e commercianti, non operando il principio dell’automaticità delle prestazioni, i contributi sospesi e non versati non sono utilizzabili fino al completo pagamento.
Per i liberi professionisti e per i committenti/associanti della Gestione separata il pagamento avviene con F24, usando rispettivamente i codici POC e COC.
Per le aziende agricole e per i lavoratori autonomi agricoli il pagamento è effettuato con F24 secondo i dati indicati nella comunicazione di accoglimento della sospensione; le causali sono LAS per le aziende agricole assuntrici di manodopera, LAA per i lavoratori autonomi e PCF per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare.
Istruzioni contabili e conto di nuova istituzione
Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi delle aziende viene istituito il conto GPA 00/124, da gestire con apposito partitario. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM emette una lista di analisi delle posizioni aziendali confluite sul conto, da trasmettere all’ufficio competente per l’apertura e la gestione dei crediti.
Il recupero dei contributi delle aziende è imputato in avere del conto GPA 00/124, tramite scritture di storno esclusivamente di cassa, con rinvio alle istruzioni del messaggio n. 39828 del 7 dicembre 2004 per l’aggiornamento del partitario. Le aziende con mancato versamento devono essere segnalate all’ufficio amministrativo competente. Al conto GPA 00/124 è inoltre abbinata la causale esistente del modello FL02 10106, poiché le riscossioni riguardano contributi esposti nelle denunce UniEmens.
Per gli artigiani e i commercianti, i versamenti sono imputati ai conti:
- GPA 52/076 e GPA 52/072 per gli artigiani in unica soluzione;
- GPA 52/077 e GPA 52/073 per i commercianti in unica soluzione;
- ARR 52/055 per gli artigiani in rateazione;
- COR 52/055 per i commercianti in rateazione.
Per i liberi professionisti e i committenti/associanti della Gestione separata il recupero è imputato al conto PAR 52/020.
Per il settore agricolo, i conti indicati sono:
- GPA 54/031 per piccoli coloni e compartecipanti familiari (PC/CF);
- GPA 54/032 per lavoratori agricoli dipendenti (OTI/OTD);
- GPA 54/033 per lavoratori autonomi e imprenditori agricoli professionali (CD/CM/IAP).
L’allegato n. 2 riporta infine il nuovo conto GPA 00/124, denominato "Crediti per contributi sospesi alle aziende per gravi dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della provincia di Messina – Art. 8, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3865/2010".
Punti principali
Ambito della sospensione contributiva
La sospensione riguarda gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, inclusa la quota a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi o a progetto. Il periodo interessato va dall’11 febbraio 2010 al 30 settembre 2010. Il beneficio spetta ai datori di lavoro privati, ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e ai committenti/associanti della Gestione separata che, alla data dell’evento, esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni di San Fratello, Caronia, Sant’Angelo di Brolo e Raccuja. È necessaria un’apposita istanza alla sede INPS competente, con dichiarazione del possesso dei requisiti e certificazione di inagibilità.
Soggetti e scadenze per aziende, autonomi e Gestione separata
Per le aziende tenute a DM10 o UniEmens, la sospensione riguarda i periodi di paga da gennaio 2010 ad agosto 2010; le posizioni devono essere identificate con il codice di autorizzazione "6J". Nelle denunce UniEmens va inserito il codice "N958" per i periodi gennaio-agosto 2010. Per artigiani e commercianti sono sospese le scadenze del 16/02/2010, 17/05/2010, 16/06/2010 e 16/08/2010, con riferimento a rate sul minimale, saldo e acconti eccedenti il minimale. Per i liberi professionisti della Gestione separata è sospeso il saldo 2009 e il primo acconto 2010; per committenti/associanti sono sospesi i versamenti mensili sui compensi erogati da gennaio ad agosto 2010, con scadenza dal 16 febbraio al 16 settembre 2010. Nella denuncia EMens va indicato il valore "12" per la sospensione contributi provincia Messina.
Settore agricolo e esclusioni
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera la sospensione riguarda i versamenti con scadenza 16/03/2010, 16/06/2010 e 16/09/2010, relativi rispettivamente al terzo trimestre 2009, quarto trimestre 2009 e primo trimestre 2010. Per i lavoratori agricoli autonomi CD-CM-IATP e per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare sono sospese le rate con scadenza 16/07/2010 e 16/09/2010. La circolare ricorda inoltre che il settore pubblico è escluso dalla disciplina, per cui anche i collaboratori delle pubbliche amministrazioni non rientrano nel beneficio, rilevando lo status del datore di lavoro.
Sospensione dei termini prescrizionali e delle procedure esecutive
L’art. 8, comma 2, dell’O.P.C.M. dispone, per il medesimo periodo e per i medesimi soggetti, la sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, nonché dei termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva. Fino al 1° ottobre 2010 Equitalia sospende d’ufficio ogni attività di recupero dei contributi previdenziali e assistenziali; Poste Italiane sospende la notifica degli atti emessi dall’Istituto. Sono sospese anche le emissioni di avvisi bonari, i verbali di accertamento ispettivo e le sanzioni amministrative. Questa sospensione opera automaticamente, senza necessità di istanza.
Recupero delle somme sospese
I contributi sospesi dall’11 febbraio 2010 al 30 settembre 2010 devono essere recuperati, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili a decorrere da ottobre 2010. Non è previsto rimborso per quanto già versato. Per le aziende il pagamento avviene con F24 e codice contributo DSOS, indicando la matricola con il codice usato nel quadro D della denuncia per il credito. Per artigiani e commercianti possono essere usati gli F24 originali; in caso di rateazione si usano i codici AD e CD. Per liberi professionisti e committenti della Gestione separata si utilizzano i codici POC e COC. Per il settore agricolo il pagamento è con F24 secondo i dati della comunicazione di accoglimento, con causali LAS, LAA e PCF.
Istruzioni contabili e conto istituito
Per le aziende è istituito il conto GPA 00/124, da assistire con apposito partitario, per rilevare i crediti per contributi sospesi. Il recupero dei contributi va imputato in avere del medesimo conto mediante scritture di storno da GPA 52/099. Le aziende con mancato versamento devono essere segnalate all’Ufficio amministrativo competente. Per gli artigiani e commercianti i versamenti sono imputati ai conti GPA 52/076, GPA 52/072, GPA 52/077, GPA 52/073 oppure ai conti ARR 52/055 e COR 52/055 in caso di rateazione. Per i professionisti e committenti il recupero va imputato al conto PAR 52/020. Per il settore agricolo i conti sono GPA 54/031, GPA 54/032 e GPA 54/033, in base alla categoria interessata.
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