Circolare numero 101 del 26-07-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare estende alla Gestione Separata la possibilità di costituire la rendita vitalizia per sanare omissioni contributive prescritte, quando l’obbligo di versamento grava sul committente/associante e non sul collaboratore. Vengono precisati i soggetti beneficiari, i presupposti per la domanda, i soggetti legittimati a presentarla, le modalità di prova del rapporto e della sua collocazione temporale, nonché il rinvio alle regole già vigenti per modulistica, oneri e pagamenti. Restano esclusi i casi in cui il soggetto sia tenuto personalmente al versamento contributivo, come i professionisti senza cassa.
Costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 l. 1338/1962 per iscritti alla Gestione Separata non tenuti al versamento diretto
Costituzione di rendita vitalizia per iscritti alla Gestione Separata
La circolare estende l’istituto della costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ai soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui alla legge n. 335/1995 che non siano titolari dell’obbligo contributivo diretto. L’intervento si colloca nel solco dell’evoluzione giurisprudenziale e costituzionale che ha interpretato la norma in modo non limitato ai soli lavoratori subordinati, valorizzandone la funzione di sanatoria di omissioni contributive prescritte.
Ambito di applicazione ed estensione soggettiva
Secondo la circolare, la facoltà di costituire la rendita vitalizia è estensibile a tutti coloro che, pur essendo assoggettati alla Gestione Separata, non sono tenuti personalmente al versamento dei contributi, poiché la quota è trattenuta dal committente/associante e da questi versata. L’estensione riguarda:
- le collaborazioni di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR;
- le altre attività comunque soggette alla Gestione Separata per effetto della legge n. 335/1995 o di successive disposizioni, quando l’onere contributivo grava sul committente/associante;
- il lavoro autonomo occasionale, nei casi richiamati dall’ultimo periodo dell’art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
Resta esclusa la possibilità di accedere al beneficio quando il destinatario della tutela previdenziale è personalmente obbligato al versamento contributivo, come nel caso dei professionisti senza cassa.
Presupposti della costituzione della rendita
La rendita vitalizia è finalizzata a sanare omissioni contributive nell’assicurazione IVS per periodi ormai prescritti. Per tale ragione può operare solo in presenza di un inadempimento da parte del soggetto tenuto al versamento. La circolare precisa che l’istituto è applicabile esclusivamente ai periodi successivi alla data di inizio dell’obbligo contributivo nella Gestione Separata:
- dal 30 giugno 1996, per i soggetti già pensionati o già iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie;
- dal 1° aprile 1996, per coloro che non risultavano iscritti a predette forme.
Se il periodo per cui si richiede la costituzione della rendita risulta già coperto da contribuzione, a qualsiasi titolo, la domanda deve essere respinta.
Soggetti legittimati a presentare la domanda
Il soggetto legittimato è il datore di lavoro, da intendersi, in queste fattispecie, come committente/associante. Solo se questi non voglia o non possa esercitare la facoltà, il prestatore di lavoro può subentrargli nella richiesta, restando fermo il diritto al risarcimento del danno. La legittimazione, quindi, segue la logica dell’obbligo contributivo gravante sul committente.
Prova dell’esistenza del rapporto e della sua collocazione temporale
L’accoglimento della domanda è subordinato alla produzione di documenti aventi data certa, dai quali emerga con certezza l’esistenza del rapporto di lavoro e la sua tipologia. La circolare indica, a titolo esemplificativo, i seguenti mezzi di prova:
- contratto di lavoro;
- buste paga;
- ricevute degli emolumenti erogati ex art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. n. 322/1998;
- estratti dei libri paga e matricola;
- dichiarazioni dei redditi;
- verbali assembleari;
- visure camerali storiche da cui emerga la nomina alle cariche.
Sono considerate idonee anche dichiarazioni rese "ora per allora", ma solo se provenienti da pubbliche amministrazioni, sottoscritte dai funzionari responsabili e fondate su atti d’ufficio. La circolare richiama inoltre la possibilità di provare l’importo dei compensi e la loro collocazione temporale con qualsiasi mezzo, inclusa la prova testimoniale, richiamando i chiarimenti forniti dalle circolari n. 183 del 30 luglio 1990 e n. 12 del 10 gennaio 2002.
Criterio di determinazione del periodo riscattabile
In ragione del principio di cassa, tuttora vigente nella Gestione Separata, l’ammontare dei compensi dimostrati dal richiedente incide sulla misura del periodo riscattabile. Il riscatto dell’intero anno, o del periodo inferiore richiesto, è riconosciuto solo se i compensi percepiti sono almeno pari al reddito minimo stabilito per il medesimo anno o periodo nella gestione esercenti attività commerciali. In caso contrario, può essere riscattato soltanto un periodo proporzionalmente ridotto, commisurato al rapporto tra il reddito del richiedente e il minimale di reddito della gestione commercianti.
Modulistica, oneri e modalità di pagamento
Per tutto ciò che riguarda la modulistica, la determinazione dell’onere per la costituzione della rendita, le modalità e i termini di pagamento, nonché per ogni altro aspetto non espressamente disciplinato, la circolare rinvia alle direttive già impartite in materia di costituzione di rendita vitalizia a favore dei lavoratori dipendenti.
Punti principali
Estensione della rendita vitalizia alla Gestione Separata
La facoltà di costituire la rendita vitalizia ex art. 13 l. 1338/1962 viene ritenuta applicabile anche ai soggetti iscritti alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26, l. 335/1995 che non siano titolari dell’obbligo contributivo diretto, perché la loro quota è trattenuta e versata dal committente/associante. L’estensione riguarda non solo le collaborazioni coordinate e continuative ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR, ma in generale tutte le attività soggette alla Gestione Separata per le quali il versamento è a carico del committente/associante, incluso il lavoro autonomo occasionale. È invece esclusa la concessione del beneficio quando il soggetto è obbligato personalmente al versamento, come per i professionisti senza cassa.
Presupposti e periodo sanabile
La rendita vitalizia serve a sanare un’omissione contributiva nell’assicurazione IVS divenuta prescritta e presuppone quindi l’inadempimento dell’obbligato al pagamento. Può essere richiesta solo per periodi successivi all’inizio dell’obbligo contributivo nella Gestione Separata: dal 30 giugno 1996 per i soggetti già pensionati o iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, e dal 1° aprile 1996 per gli altri soggetti non iscritti a tali forme. Se il periodo risulta già coperto da contribuzione a qualsiasi titolo, la domanda deve essere respinta.
Soggetti legittimati alla domanda
Il soggetto legittimato è il datore di lavoro, da intendersi nelle fattispecie considerate come committente/associante. Solo se questi non voglia o non possa esercitare la facoltà, il prestatore di lavoro può sostituirsi ad esso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Prova del rapporto e della collocazione temporale
L’accoglimento della domanda è subordinato alla produzione di documenti di data certa idonei a dimostrare con certezza l’esistenza, il tipo di rapporto e la sua collocazione temporale. A titolo esemplificativo, possono valere contratto di lavoro, buste paga, ricevute degli emolumenti ex art. 4, comma 6-ter, D.P.R. 322/1998, estratti dei libri paga e matricola, dichiarazioni dei redditi, verbali assembleari e visure camerali storiche da cui risulti la nomina alle cariche. Sono ammesse anche dichiarazioni "ora per allora" solo se rese da pubbliche amministrazioni, sottoscritte dai funzionari responsabili e basate su atti d’ufficio. L’importo dei compensi e la loro collocazione temporale possono inoltre essere provati con qualsiasi mezzo, inclusa la prova testimoniale, secondo i chiarimenti richiamati dalle circolari n. 183/1990 e n. 12/2002.
Determinazione del periodo riscattabile sulla base dei compensi
In ragione del principio di cassa vigente nella Gestione Separata, i compensi dimostrati determinano il riscatto dell’intero anno, o del periodo inferiore richiesto, solo se l’importo percepito è almeno pari al reddito minimo stabilito per lo stesso anno o periodo nella gestione commercianti. Se i compensi sono inferiori al minimale, può essere riscattato solo un periodo proporzionalmente ridotto, in rapporto tra reddito del richiedente e minimale della gestione commercianti.
Modulistica, onere e pagamento
Per modulistica, determinazione dell’onere, modalità e termini di pagamento e per quanto non disciplinato dalla circolare, si rinvia alle direttive già impartite per la costituzione della rendita vitalizia a favore dei lavoratori dipendenti.
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