Cassazione Penale, Sentenza n. 28709/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione del Tribunale del riesame di Messina che aveva parzialmente riformato il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP: il ricorrente contestava il mantenimento del vincolo cautelare sulle somme riferite al capo a) (omesso versamento di ritenute certificate per gli anni 2019 e 2020) deducendo violazione di legge in relazione all'art. 23 del decreto‑legge n. 34/2023 (causa di non punibilità collegata a definizioni/ristutturazioni fiscali), perché aveva avviato un piano di rateizzazione e versato la prima rata per il 2019 e aveva chiesto l'emissione di avviso bonario per il 2020; sosteneva che la causa di non punibilità e l'accordo di rateizzazione escludessero la legittimità del mantenimento del sequestro cautelare.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 23 DL 34/2023 introduce una causa di non punibilità collegata al perfezionamento e al pagamento integrale delle definizioni ma non esclude la possibilità per l'autorità giudiziaria di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato. Finché il piano di rateizzazione non si sia esaurito con il pagamento integrale (condizione richiesta dalla norma per la non punibilità), il reato di omesso versamento resta configurabile e il sequestro è legittimo per la parte non ancora soddisfatta, decurtata dei ratei già versati. La Corte ha inoltre chiarito che l'art. 12‑bis d.lgs. 74/2000 consente l'adozione del sequestro finalizzato alla confisca anche in presenza di un impegno di pagamento, poiché il vincolo cautelare garantisce l'efficacia dell'eventuale confisca in caso di inadempimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10‑bis D.lgs. n. 74/2000
Configura l'omesso versamento di ritenute certificate; norma contestata nei capi di imputazione e rilevante per la determinazione del profitto del reato oggetto di sequestro.
art. 11 D.lgs. n. 74/2000
Riguarda la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; rilevante per gli atti contestati riferiti all'emissione di assegni e trasferimenti volti a sottrarre disponibilità aziendali alla riscossione.
art. 12‑bis D.lgs. n. 74/2000 (introdotto dal D.lgs. n. 158/2015)
la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro"
La Corte interpreta la norma nel senso che la confisca può essere adottata anche in presenza di un impegno di pagamento, ma resta inefficace per la parte coperta dall'impegno fintanto che il pagamento viene effettuato; il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è comunque ammissibile per la parte non ancora soddisfatta, per garantire l'efficacia dell'eventuale confisca in caso di inadempimento.
art. 23 Decreto‑legge n. 34/2023 (convertito dalla L. 26/05/2023 n. 56)
Introduce una causa di non punibilità collegata al perfezionamento di specifiche definizioni fiscali e al pagamento integrale delle somme (rateizzazioni che devono concludersi prima della sentenza di appello). La norma prevede la sospensione del "processo di merito" dopo la comunicazione del pagamento all'autorità giudiziaria e non esclude espressamente il mantenimento di misure cautelari già disposte; la Corte ne trae la conseguenza che la causa di non punibilità non impedisce di per sé il sequestro preventivo sulle somme non definitivamente versate.
art. 13 D.lgs. n. 74/2000
Richiamato come causa di non punibilità preesistente; la nuova causa introdotta dall'art. 23 si affianca a quella dell'art. 13 senza sostituirla né estenderne l'ambito.
art. 392 c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla possibilità, durante la sospensione del processo prevista dall'art. 23, di assumere prove nell'ambito dell'incidente probatorio; la Corte interpreta la previsione del comma 4 dell'art. 23 come facoltativa ("possono essere assunte le prove") e non come impedimento automatico al mantenimento o adozione di misure cautelari.
art. 616 c.p.p.
Norma processuale che consente la condanna alle spese del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese processuali.
Massime di principio
- La causa di non punibilità prevista dall'art. 23 DL 34/2023 produce i suoi effetti solo se la procedura di definizione/rateizzazione viene perfezionata e tutte le rate (o le somme dovute) sono effettivamente versate entro i termini richiesti (in particolare prima della sentenza di appello). Fino a quel momento il reato resta configurabile.
- Il fatto di aver concordato un piano di rateizzazione o di aver versato la prima rata non impedisce, di per sé, l'adozione o il mantenimento di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per la parte del profitto del reato non ancora soddisfatta.
- L'art. 12‑bis D.lgs. 74/2000 consente di disporre il sequestro finalizzato alla confisca anche quando il contribuente si è impegnato a pagare; il sequestro garantisce l'effettività della confisca qualora l'impegno non venga adempiuto.
- Per ottenere una tutela effettiva dalla procedura penale tramite la causa di non punibilità il contribuente deve completare il pagamento previsto dalla definizione e notificare correttamente l'avvenuto pagamento alle autorità competenti (Agenzia delle Entrate e autorità giudiziaria) nei termini normativamente previsti.
- Le pronunce favorevoli al contribuente che vietano l'esecuzione della confisca in presenza di un accordo di rateizzazione vanno valutate nel contesto fattuale e procedurale preciso; esse non estendono automaticamente un divieto generale al sequestro preventivo quando la fattispecie e la fase procedurale sono diverse (es. giudice dell'esecuzione vs. giudice delle indagini preliminari).
- La semplice richiesta di emissione di un avviso bonario o la mera istanza di rateizzazione non costituiscono, di per sé, titolo sufficiente a bloccare misure cautelari già disposte; è necessario il perfezionamento e l'esecuzione integrale della definizione fiscale.
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