Cassazione Penale, Sentenza n. 2568/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per i reati indicati nei capi A) e B) (art. 367 e art. 642 c.p.). Contestazioni principali: 1) tardività della querela della persona offesa e quindi improcedibilità del reato per mancato rispetto del termine (art. 124 c.p.); 2) omessa valutazione e decisività della perizia grafologica che avrebbe attestato firme apocrife; 3) inutilizzabilità della relazione investigativa della società privata per violazione del principio di oralità e del contraddittorio (artt. 195 e 234 c.p.p.) e mancata nomina interprete per documenti in tedesco (art. 143-bis c.p.p.); 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 5) sopravvenuta prescrizione del reato relativo al capo A) (art. 367) prima della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i primi quattro motivi inammissibili o manifestamente infondati perché reiterativi o non decisivi rispetto al complesso probatorio già valutato dai giudici di merito. Ha invece accolto il quinto motivo: il reato di cui al capo A) (art. 367) si è prescritto il 30/05/2021, prima della sentenza di appello del 02/07/2021. Pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo A) per estinzione del reato per prescrizione, eliminando anche l'aumento per continuazione e rideterminando la pena finale in anni 2 e mesi 6 di reclusione. Ha confermato la condanna per il capo B) (art. 642) ritenendo infondati i restanti motivi; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del grado verso la parte civile per il capo B). La Corte ha inoltre precisato che la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello non poteva essere rilevata in cassazione a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 367 c.p.
Norma relativa al reato contestato nel capo A); la Corte ha valutato la decorrenza dei termini di prescrizione applicando gli artt. 157 e 161 c.p. e le cause di sospensione indicate in primo grado, ritenendo il reato estinto per prescrizione il 30/05/2021
art. 642 c.p.
Norma relativa al reato di frode assicurativa contestato nel capo B); la condanna per questo capo è stata confermata in quanto i motivi di ricorso relativi erano manifestamente infondati
art. 124 c.p.
Regola sul termine per proporre la querela; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui per le società il dies a quo decorre dal momento in cui il rappresentante legale è in grado di avere conoscenza certa dell'autore e dell'illiceità, non dalla mera conoscenza periferica
art. 195 c.p.p.
Norma sul divieto di utilizzazione di prove acquisite illegittimamente o di deposizioni di terzi non ammissibili; la Corte ha ritenuto utilizzabile la relazione investigativa perché i testi avevano conoscenza diretta del contenuto e la relazione ha natura documentale
art. 234 c.p.p.
Norma concernente la deposizione dei testi e i limiti della prova testimoniale di seconda mano; la Corte ha ritenuto compatibile l'uso della relazione investigativa con il disposto normativo quando i testimoni hanno conoscenza diretta
art. 143-bis c.p.p.
Norma che disciplina l'uso di documenti in lingua straniera e l'eventuale nomina di interprete; la Corte ha ritenuto la traduzione non necessaria per la decisione, dato il materiale probatorio univoco e le ammissioni del ricorrente
artt. 157 e 161 c.p.
Norme sulla prescrizione del reato e sulle cause di sospensione; applicate per calcolare la data di estinzione del reato contestato al capo A)
art. 620, lett. I) c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione, quando annulla in parte senza rinvio, di procedere alla rideterminazione della pena finale; utilizzato per fissare la pena definitiva in anni 2 e mesi 6
art. 585, comma 4, c.p.p.
Prevede l'ammissione di motivi nuovi in cassazione in specifiche condizioni; il difensore aveva depositato motivi nuovi relativi alla prescrizione, alcuni dei quali sono stati esaminati nei limiti consentiti
art. 606 c.p.p.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati diversi motivi per carenza di specificità o perché reiterativi delle doglianze già valutate in appello
Massime di principio
- Per reati commessi ai danni di una società, il termine per proporre la querela decorre dal momento in cui il rappresentante legale è in grado di avere conoscenza certa dell'autore e dell'illiceità della condotta, non dalla mera informazione arrivata a uffici periferici.
- Le relazioni di investigatori privati possono essere utilizzate se la loro natura documentale è integrata da escussioni di testi che hanno conoscenza diretta del contenuto; la mancata escussione dell'investigatore non rende automaticamente inutilizzabile il documento se la prova emerge comunque da altri atti diretti.
- Per ottenere l'accoglimento in cassazione di una presunta omissione probatoria (es. perizia), occorre dimostrare la decisività dell'atto omesso rispetto all'impianto motivazionale: non basta segnalare l'esistenza della prova, va spiegato come la sua considerazione avrebbe determinato l'errore della Corte di merito.
- La censura per il diniego delle attenuanti generiche richiede di documentare elementi positivi concreti e di rilievo; il semplice richiamo a un generico comportamento collaborativo o alla mancata pericolosità non è sufficiente.
- La prescrizione del reato può essere rilevata in cassazione se è maturata prima della decisione impugnata; prescrizioni sopravvenute alla sentenza di appello non possono essere valutate in cassazione quando il ricorso è inammissibile.
- I motivi reiterativi già esaminati in appello sono spesso dichiarati inammissibili in cassazione: il ricorso deve contenere critiche specifiche e argomentate rispetto alla motivazione della decisione impugnata.
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