Sentenza n. 7647/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza della sentenza n. 3022/2025 pubblicata il 12/03/2025, del Tribunale Civile di Roma IV Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto, nella causa avente RG n.21886/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale civile di Roma n. 3022/2025, notificata e passata in giudicato. La sentenza civile aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per quattro anni scolastici e aveva condannato il Ministero ad attribuire il beneficio economico mediante la carta elettronica, nella misura complessiva di euro 2.000,00 oltre accessori. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. Ha rilevato che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva fornito alcun chiarimento o indicazione circa la corretta esecuzione del titolo, sicché la pretesa della ricorrente doveva essere accolta anche alla luce dei principi sull’onere della prova tra creditore e debitore richiamati da Cass. n. 13533/2001. Il giudice dell’ottemperanza ha precisato che il diritto riconosciuto dalla sentenza civile e i relativi presupposti non sono sindacabili in sede di esecuzione del giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente e per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori per le spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica del docente
La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato civile, del quale il Ministero deve assicurare l’esecuzione.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega l’inadempimento del giudicato e l’Amministrazione non fornisce chiarimenti o documentazione sull’avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta in applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell’ottemperanza deve dare esecuzione al contenuto del giudicato senza riesaminare o sindacare i presupposti del diritto definitivamente riconosciuto dal giudice della cognizione.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’infruttuosa scadenza del termine e, ove previsto, alla richiesta del creditore.
- Il giudizio di ottemperanza può riguardare anche l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
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