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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12545/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del G.I.P. di Genova è stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 500 di multa a carico di un imputato per tentata rapina aggravata. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 426, comma 1, lett. d), c.p.p., assumendo che il giudice, nel disporre il patteggiamento, non avesse esplicitato le ragioni poste a fondamento della decisione e, in particolare, non avesse motivato sull'assenza dei presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Suprema Corte ha però rilevato che, per effetto dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne resta escluso il vizio di motivazione relativo al mancato rilievo delle cause di proscioglimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non deducibile nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di applicazione della pena, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma sul patteggiamento, richiamata come base della sentenza impugnata di applicazione della pena.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per dedurre violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione.

  • art. 426, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al preteso difetto di motivazione della decisione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, escludendo il vizio di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte afferma che il difetto di motivazione sulla mancata immediata declaratoria di proscioglimento non è più deducibile in cassazione contro il patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso in via tassativa e limitata ai soli motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Il vizio di motivazione relativo alla mancata verifica delle condizioni per una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento.
  • Quando il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena è proposto per motivi non consentiti dalla legge, esso è dichiarato inammissibile anche con ordinanza de plano.
  • Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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