Cassazione Civile, Ordinanza n. 09852/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore, già dipendente di un ente pubblico economico, che chiedeva il riconoscimento della qualifica dirigenziale dal settembre 1983, sostenendo di avere svolto in concreto mansioni superiori, con caratteristiche di autonomia, coordinamento e responsabilità tali da integrare la carriera direttiva/dirigenziale secondo il regolamento interno dell’ente. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, ha respinto la domanda ritenendo che il regolamento del personale richiedesse, per la qualifica dirigenziale, non solo mansioni ad alto livello professionale ma anche responsabilità direzionali e/o la preposizione a un ufficio, requisito non provato in giudizio. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) nullità del procedimento di ricusazione per indebita partecipazione dell’ente con memoria; 2) violazione del giudicato interno/esterno per avere la Corte territoriale ritenuto già deciso il tema delle mansioni; 3) erronea interpretazione del regolamento del personale e delle norme organizzative interne, sostenendo che i requisiti per la qualifica dirigenziale sarebbero alternativi e non cumulativi; 4) omesso esame di fatti decisivi circa il coordinamento di impiegati e pari grado, l’ampiezza dell’attività svolta e la contraddittorietà delle prove testimoniali; 5) erronea regolazione delle spese di lite, che avrebbero dovuto essere compensate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione della ricusazione era nuova, non risultava trattata nella sentenza impugnata, mancava la specifica indicazione del pregiudizio derivato dalla memoria dell’ente e il motivo difettava di specificità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la precedente decisione invocata dal ricorrente aveva natura processuale, non aveva esaminato il merito della domanda ed era stata comunque superata dalla precedente sentenza rescindente della Cassazione, che aveva escluso la formazione del giudicato sulla domanda di mansioni superiori. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e dell’interpretazione del regolamento del personale, attività riservate al giudice di merito; ha inoltre confermato la lettura della clausola regolamentare secondo cui l’espressione "nonché" connette cumulativamente i requisiti per l’accesso alla carriera direttiva. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo, ribadendo che la liquidazione e l’eventuale compensazione delle spese rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, salvo il limite del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 52 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in tema di ricusazione; la Corte nega però che la sua violazione sia stata utilmente e specificamente dedotta.
art. 54 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in tema di ricusazione; la Corte rileva la novità e la carenza di specificità della censura.
art. 158 c.p.c.
Invocato per sostenere una nullità della costituzione del giudice nel procedimento di ricusazione; la Corte esclude che vi fosse una nullità, mancando un’interferenza della controparte e una lesione dei principi di alterità e imparzialità.
art. 2909 c.c.
Richiamato per sostenere la formazione del giudicato; la Corte esclude che la precedente decisione avesse deciso il merito della domanda e richiama la diversa statuizione rescindente già resa.
art. 329 c.p.c.
Invocato dal ricorrente in tema di giudicato interno; la Corte ritiene la censura infondata/inammissibile perché la precedente pronuncia aveva contenuto processuale.
art. 1362 c.c.
La Corte ribadisce che l’interpretazione del regolamento del personale va condotta secondo il senso letterale della clausola e il canone ermeneutico generale.
art. 2095 c.c.
Richiamato come parametro per la qualificazione della posizione lavorativa; la Corte non accoglie la tesi del ricorrente sulla necessità di considerare solo requisiti alternativi e conferma la lettura del regolamento operata dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base dei motivi per violazione di legge; la Corte osserva che le censure mascherano una richiesta di rivalutazione del merito non consentita.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Base della doglianza per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ritiene che il motivo miri in realtà a una nuova valutazione del compendio istruttorio.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La Corte richiama il principio di specificità del ricorso per cassazione e l’onere di trascrivere e localizzare gli atti rilevanti.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte richiama l’onere di deposito/localizzazione degli atti sui quali il ricorso si fonda.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
art. 92 c.p.c.
Richiamato per la compensazione delle spese; la Corte ribadisce che la scelta di compensare, in tutto o in parte, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti di legge.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata come norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure devono essere specifiche, autosufficienti e riferite a questioni effettivamente trattate nella sentenza impugnata; questioni nuove o non adeguatamente localizzate negli atti sono inammissibili.
- Il giudicato non si forma su statuizioni che si risolvono in mere premesse logiche o in decisioni di natura processuale, se il merito della domanda non è stato effettivamente esaminato; la comparazione tra i due giudizi deve riguardare petitum e causa petendi in concreto.
- L’interpretazione di clausole regolamentari o contrattuali è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica, non per la mera proposta di una lettura alternativa più favorevole.
- La denuncia del vizio di omesso esame di fatti decisivi non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove; il controllo di legittimità non consente un terzo grado di merito.
- In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato a verificare il rispetto del principio per cui non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa; la compensazione resta, nei limiti normativi, espressione della discrezionalità del giudice di merito.
- Ai fini del riconoscimento della qualifica superiore sulla base di un regolamento interno, il giudice può valorizzare il coordinato rilievo delle clausole e della struttura organizzativa dell’ente, verificando in concreto se le mansioni svolte presentino autonomia, responsabilità e pienezza coerenti con la qualifica rivendicata.
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