Cassazione Civile, Sentenza n. 2565/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
impugnazione relativa a debiti erariali oggetto di definizione agevolata (condono) ai sensi dell'art. 6 d.l.n. 193/2016; la controversia verteva sull'esistenza del debito e sull'eventuale prosecuzione del processo nonostante il perfezionamento della definizione agevolata
La decisione
il Collegio ha ritenuto che la contribuente avesse definito il proprio debito ex art. 6 d.l.n. 193/2016, avendo depositato la domanda di definizione agevolata, la liquidazione degli importi da parte dell'agente della riscossione e gli effetti bancari di pagamento; l'Amministrazione non ha assunto posizioni contrarie dopo il differimento dell'udienza. Il processo è stato estinto per cessazione della materia del contendere, le spese di lite sono compensate (considerato il sostenimento degli oneri per la definizione agevolata) e non è dovuto il cd. "doppio contributo unificato" ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norme richiamate
art. 6 D.L. n. 193/2016
la norma è stata interpretata come causa di estinzione del rapporto controverso una volta perfezionata la definizione agevolata del debito erariale
art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la disposizione sul "doppio contributo unificato" non si applica nel caso in esame: il Collegio ha ritenuto assenti i presupposti per il suo versamento, anche a carico della ricorrente principale
Giurisprudenza della Cassazione citata
Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 20..
le pronunce richiamate sono state utilizzate per consolidare il principio secondo cui non deve trovare applicazione il requisito del doppio contributo unificato nelle situazioni analoghe a quella in esame
Massime di principio
- Se il contribuente deposita la domanda di definizione agevolata e documenta il pagamento o la liquidazione degli importi (es. effetti bancari, quietanze, comunicazioni dell'agente della riscossione), il giudice può dichiarare estinto il processo per cessazione della materia del contendere
- La mancata presa di posizione dell'Amministrazione dopo comunicazioni/differimenti può essere interpretata come assenza di ragioni di contestazione e favorire l'estinzione del giudizio
- In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese di lite possono essere compensate quando la documentazione dimostra che il contribuente ha sostenuto oneri per perfezionare la definizione
- Il "doppio contributo unificato" previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, DPR 115/2002 non è automaticamente dovuto: va verificata la sussistenza dei presupposti e la giurisprudenza consiglia di valutare caso per caso
- È buona prassi depositare tempestivamente su PCT tutta la documentazione comprovante la definizione agevolata e i pagamenti per evitare contestazioni e favorire l'estinzione del contenzioso
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