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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2565/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

impugnazione relativa a debiti erariali oggetto di definizione agevolata (condono) ai sensi dell'art. 6 d.l.n. 193/2016; la controversia verteva sull'esistenza del debito e sull'eventuale prosecuzione del processo nonostante il perfezionamento della definizione agevolata

La decisione

il Collegio ha ritenuto che la contribuente avesse definito il proprio debito ex art. 6 d.l.n. 193/2016, avendo depositato la domanda di definizione agevolata, la liquidazione degli importi da parte dell'agente della riscossione e gli effetti bancari di pagamento; l'Amministrazione non ha assunto posizioni contrarie dopo il differimento dell'udienza. Il processo è stato estinto per cessazione della materia del contendere, le spese di lite sono compensate (considerato il sostenimento degli oneri per la definizione agevolata) e non è dovuto il cd. "doppio contributo unificato" ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

Norme richiamate

  • art. 6 D.L. n. 193/2016

    la norma è stata interpretata come causa di estinzione del rapporto controverso una volta perfezionata la definizione agevolata del debito erariale

  • art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la disposizione sul "doppio contributo unificato" non si applica nel caso in esame: il Collegio ha ritenuto assenti i presupposti per il suo versamento, anche a carico della ricorrente principale

  • Giurisprudenza della Cassazione citata

    Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 20..

    le pronunce richiamate sono state utilizzate per consolidare il principio secondo cui non deve trovare applicazione il requisito del doppio contributo unificato nelle situazioni analoghe a quella in esame

Massime di principio

  • Se il contribuente deposita la domanda di definizione agevolata e documenta il pagamento o la liquidazione degli importi (es. effetti bancari, quietanze, comunicazioni dell'agente della riscossione), il giudice può dichiarare estinto il processo per cessazione della materia del contendere
  • La mancata presa di posizione dell'Amministrazione dopo comunicazioni/differimenti può essere interpretata come assenza di ragioni di contestazione e favorire l'estinzione del giudizio
  • In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese di lite possono essere compensate quando la documentazione dimostra che il contribuente ha sostenuto oneri per perfezionare la definizione
  • Il "doppio contributo unificato" previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, DPR 115/2002 non è automaticamente dovuto: va verificata la sussistenza dei presupposti e la giurisprudenza consiglia di valutare caso per caso
  • È buona prassi depositare tempestivamente su PCT tutta la documentazione comprovante la definizione agevolata e i pagamenti per evitare contestazioni e favorire l'estinzione del contenzioso

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