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Sentenza

Sentenza del 19/12/2019 n. 33891 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva modificato parzialmente il classamento catastale di due immobili siti in Roma, attribuendo classi superiori e aumentando la rendita catastale. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione dell'avviso. L'Agenzia aveva quindi proposto appello, ma la Commissione Tributaria Regionale del Lazio lo aveva dichiarato tardivo. In Cassazione l'Agenzia contestava tale decisione, sostenendo che il termine per l'appello non decorresse dalla notificazione via PEC della sentenza, poiché il processo tributario telematico non era ancora applicabile presso la CTR del Lazio.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente l'eccezione della contribuente e ha ritenuto tardivo anche il ricorso per cassazione dell'Agenzia. La sentenza d'appello, favorevole alla contribuente, era stata notificata all'Agenzia a mezzo posta il 30 novembre 2016; da tale data decorreva il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione. Poiché il ricorso è stato notificato tramite PEC solo il 9 maggio 2017, esso è stato dichiarato inammissibile. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1

    termine di sessanta giorni per impugnare la sentenza della commissione tributaria

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre l'impugnazione successiva. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16

    La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia in relazione alle modalità di notificazione e comunicazione degli atti del processo tributario, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale censura, avendo dichiarato preliminarmente inammissibile il ricorso per tardività.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Nel caso concreto, il motivo non è stato esaminato nel merito perché il ricorso era tardivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per la successiva impugnazione; è quindi essenziale verificare con precisione la data e la modalità della notificazione.
  • Il termine di sessanta giorni per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza d'appello e il suo superamento comporta l'inammissibilità del ricorso, senza esame delle contestazioni nel merito.
  • Prima di discutere la fondatezza delle doglianze, il giudice verifica le condizioni di ammissibilità dell'impugnazione, tra cui tempestività, legittimazione e corretta notificazione.
  • Quando una sentenza favorevole viene notificata validamente, la parte interessata deve calcolare il termine breve applicabile anche se vi siano dubbi sull'utilizzo della PEC o sull'estensione del processo telematico.
  • La parte che perde per tardività dell'impugnazione è normalmente condannata anche al pagamento delle spese del giudizio.

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