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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02299/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione diretta a censurare in primo luogo la quantificazione della circostanza attenuante speciale per la collaborazione (art. 416-bis.1, comma 3, c.p.), ritenuta dalla Corte territoriale limitata al minimo (riduzione di un terzo) poiché, a detta di essa, mancavano "riscontri certi e definitivi" sull'esito delle dichiarazioni collaborative. Si deduce violazione di legge perché la norma non richiede che l'esito della collaborazione sia già cristallizzato da giudicato, e perché la Corte avrebbe introdotto un parametro valutativo non previsto. Si censura altresì carenza motivazionale (grafica) e omissione di valutazione degli elementi specifici indicati dall'appellante (precocità, ampiezza, importanza, dettagli e recupero dell'arma) che avrebbero giustificato una maggior riduzione. Altri motivi (contestati e respinti in cassazione) riguardavano la presunta irragionevolezza dell'individuazione della pena base nel massimo e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi: ha ritenuto illegittimo il criterio adottato dalla Corte d'appello che ha misurato la riduzione per collaborazione in ragione dell'assenza di "riscontri certi e definitivi" su esiti di procedimenti diversi; ha rilevato la mancata considerazione, nella quantificazione, degli elementi fattuali (precocità, importanza, dettaglio, ritrovamento dell'arma) valorizzati nella ricostruzione dei fatti. Pertanto la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, c.p., rinviando per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte di assise di appello. Invece i motivi relativi alla determinazione della pena base nel massimo e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono stati dichiarati infondati: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la scelta del massimo della pena base in base ai parametri dell'art. 133 c.p. e aveva compiuto una valutazione motivata circa l'assenza di ulteriori elementi positivi oltre la collaborazione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.

    La circostanza attenuante per la collaborazione deve essere valutata in relazione all'utilità obiettiva dell'apporto nel singolo procedimento e la sua misura non può essere ridotta sulla base della mancanza di risultati "definitivi" in procedimenti diversi; il giudizio sul contributo è limitato ai reati per cui si procede

  • art. 8, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con L. 12 luglio 1991, n. 203 (richiamata quale principio storico della dissociazione)

    La disciplina storica della dissociazione conferma che il presupposto è l'utilità obiettiva della collaborazione nel processo in cui è resa; non è condizionata da valutazioni sulla gravità del reato o da esiti processuali esterni

  • art. 133 cod. pen.

    I parametri per la determinazione della pena base (modalità della condotta, danno, personalità del colpevole ecc.) possono giustificare l'individuazione del massimo ed erano stati esaminati dalla Corte territoriale con motivazione adeguata

Massime di principio

  • La riduzione di pena per collaborazione (art. 416-bis.1, comma 3) va calcolata in base all'utilità oggettiva dell'apporto nel singolo procedimento e non può essere subordinata all'esistenza di "riscontri definitivi" in altri procedimenti.
  • Il giudice deve motivare specificamente la misura attribuita alla collaborazione: trascurare o non valutare elementi fattuali rilevanti (precocità, ampiezza, credibilità, risultati concreti come il ritrovamento di arma) è vizio che può portare ad annullamento e rinvio.
  • I risultati o la valutazione della collaborazione in procedimenti diversi non devono influire sulla quantificazione dell'attenuante nel processo in cui l'atto collaborativo è valutato; l'esame è circoscritto ai reati oggetto del procedimento.
  • Gli elementi utilizzati per riconoscere un'attenuante speciale non possono automaticamente giustificare anche il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche; il giudice deve separare le valutazioni e motivare l'eventuale mancato riconoscimento.
  • La determinazione della pena base nel massimo è lecita se il giudice illustra, in modo congruo, i parametri dell'art. 133 c.p. (modalità, danno, personalità) e la scelta non può essere criticata in astratto senza confutare la motivazione specifica.

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