Sentenza n. 15947/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 12832/2024, passata in giudicato, sul diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 12832/2024, notificata ai fini esecutivi il 12 marzo 2025 e passata in giudicato. Il titolo riconosceva il diritto al beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2021/2022, per l’importo nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico, e condannava il Ministero a darvi applicazione, oltre che a rimborsare le spese del giudizio di lavoro. La ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato; il Ministero si è costituito solo formalmente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato notificato nelle forme prescritte ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero, pur a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, non ha fornito chiarimenti o elementi sull’avvenuta esecuzione; la pretesa è stata pertanto accolta anche alla luce dei principi sull’onere della prova tra creditore e debitore. Il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente e con 60 giorni per provvedere dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Non ha disposto, allo stato, penalità di mora, riservandone l’eventuale applicazione a un’ulteriore richiesta in caso di persistente inottemperanza. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
“dichiara che FLAVIA PALA ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli a.s. dal 2015/2016 e 2021/2022 per l’importo nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico; condanna il Ministero convenuto a dare applicazione a quanto sopra e a provvedere in tal senso;”
Il titolo esecutivo riconosce il diritto al beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati, nella misura nominale di 500 euro per ciascun anno, e impone al Ministero di darvi applicazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il giudizio di ottemperanza è procedibile una volta che il titolo sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dalla norma.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
La competenza a conoscere dell’ottemperanza spetta al TAR individuato secondo il criterio stabilito dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
art. 114 c.p.a.
Deve pertanto essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e, in caso di mancata esecuzione, nominare un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione all’amministrazione e il decorso del termine legale di 120 giorni, la mancata esecuzione consente al giudice di ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine fissato in sentenza.
- Quando il ricorrente allega l’inadempimento del titolo esecutivo e l’amministrazione non fornisce chiarimenti o elementi sull’avvenuta esecuzione, la pretesa di ottemperanza può essere accolta alla luce dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- In caso di mancata esecuzione dell’ordine entro il termine assegnato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine per l’intervento sostitutivo e subordinandolo alla richiesta della parte interessata.
- Il diritto e i relativi presupposti già riconosciuti dal giudicato non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza.
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