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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35054/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 22/01/2024 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere anche in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione mafiosa). Il ricorrente contestava la motivazione ritenendola contraddittoria o manifestamente illogica: a sua difesa affermava che i fatti contestati erano riconducibili a un'associazione dedita al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/90) e non a un'associazione di tipo mafioso, rilevando l'assenza di elementi tipici della mafia quali metodo mafioso, rituali di affiliazione, intimidazioni o violenza e ingerenza in attività economiche o consultazioni elettorali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ordini di ragioni: (1) il motivo attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata e il ricorso è aspecifico, pertanto la Corte non può riconsiderare valutazioni di fatto e lo spessore degli indizi; (2) l'ordinanza impugnata aveva motivato adeguatamente la gravità indiziaria, richiamando la pregressa condanna del Perrone per 416-bis, dichiarazioni di collaboratori (Lazzaro e Romano), conversazioni intercettate che documentavano il recupero del controllo territoriale dopo la scarcerazione, attività di reclutamento, imposizione di prezzi e elementi di violenza o intimidazione (episodio di percosse a Pellegrino Giuseppe). Per tali ragioni la motivazione è stata ritenuta congrua e priva di vizi logici. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La misura cautelare è stata motivata dalla sussistenza di elementi idonei a configurare la partecipazione del Perrone a un'associazione di tipo mafioso già costituita e giudizialmente riconosciuta; la Corte rileva che precedenti condanne, dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni possono costituire fondamento della gravità indiziaria.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Contestati al Perrone reati concernenti importazione, acquisto e cessione di ingenti quantitativi di stupefacenti; la Corte osserva che il riscontro di attività di narcotraffico non esclude la configurabilità della partecipazione a un'associazione mafiosa quando emergono elementi ulteriori di controllo territoriale, reclutamento e imposizione.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    riferimento a capi B1 e B3 nell'ordinanza

    Riferimento a specifici delitti di cui alla disciplina sugli stupefacenti integrati nell'ordinanza cautelare; usati come fatti accertati a supporto della gravità indiziaria complessiva.

  • art. 23, co. 8 D.L. n.137/2020

    menzionato nel procedimento come norma procedurale

    Richiamato per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; non incide sulla valutazione di merito ma sul rito di trattazione.

  • art. 8 D.L. 198/2022

    Richiamato insieme all'art. 23 D.L. 137/2020 in relazione alle modalità di trattazione con contraddittorio scritto.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'inammissibilità dei motivi aspecifici che non consentono alla Corte di Cassazione di esercitare il sindacato di legittimità su valutazioni di fatto già compiute.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a titolo di sanzione processuale quando il ricorso risulti inammissibile per colpa; la Corte ha applicato una sanzione di euro 3.000.

  • art. 28 disposizioni attuative c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può riesaminare in fatto o rimettere in discussione lo spessore degli indizi o le valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito; il controllo è limitato alla correttezza giuridica e alla logicità della motivazione.
  • Un ricorso per cassazione basato esclusivamente su censure di merito o su asserite contraddizioni senza confrontarsi puntualmente con gli elementi che il giudice di merito ha valorizzato è inammissibile per aspecificità (art. 591 c.p.p.).
  • La configurabilità dell'associazione mafiosa può essere desunta non solo da rituali formali o violenze eclatanti, ma anche da elementi quali pregressa affiliazione riconosciuta, continuità di legami durante la detenzione, interventi di controllo del territorio, attività di reclutamento, imposizione di prezzi e atti di intimidazione risultanti da dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni.
  • In situazioni analoghe, per impugnare utilmente una misura cautelare che ritiene ingiustificata l'attribuzione di 416-bis occorre dedurre censure specifiche e circostanziate, confrontandosi punto per punto con le motivazioni e le prove (dichiarazioni, intercettazioni, atti) riportate dal giudice di merito.
  • Le doglianze difensive che si limitano a proporre una diversa valutazione delle stesse circostanze già esaminate dal giudice del riesame non sono ammissibili in Cassazione; è necessario far emergere vizi giuridici o palese illogicità nella motivazione.

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