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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36191/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato avverso la sentenza irrevocabile del Tribunale di Firenze del 18/12/2020, con cui Nobile fu condannato per ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva. Il ricorrente deduceva la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 420-bis, comma 2, c.p.p. (nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs.150/22), sostenendo che la dichiarazione di domicilio resa alla Polizia Municipale di Prato non fosse idonea a comprovare la conoscenza del procedimento: l'atto di dichiarazione avrebbe indicato un titolo di reato diverso (artt. 469/470 c.p.), non avrebbe enunciato il fatto né l'autorità procedente e quindi non poteva fondare la presunzione di conoscenza del processo; inoltre gli atti introduttivi sarebbero stati materialmente ricevuti da conviventi e non dal ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto regolare la dichiarazione di domicilio resa dal ricorrente in relazione alla notitia criminis acquisita dalla Polizia Municipale di Prato e ha evidenziato che, anche se in fase precoce gli operanti avevano indicato ipotesi di reato approssimative, la dichiarazione era resa in relazione al procedimento a carico del Nobile. Inoltre la Corte territoriale aveva accertato che presso il domicilio dichiarato furono effettivamente notificate sia l'avviso di conclusione indagini sia il decreto di citazione a giudizio; la circostanza che tali atti siano stati materialmente ricevuti da familiari conviventi non è stata contestata dalla difesa e non inficia la presunzione di conoscenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 420-bis c.p.p. (comma 2, formulazione previgente al d.lgs.150/2022)

    Richiamato dal ricorrente come criterio per la rescissione del giudicato; la Corte non ha ritenuto fondata la censura di violazione/erronea applicazione, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.

  • art. 161 c.p.p.

    La Corte osserva che la previgente formulazione non imponeva che la dichiarazione di domicilio contenesse l'indicazione specifica del reato o dell'autorità procedente in una fase investigativa precoce; la dichiarazione resa in relazione alla notitia criminis è valida e può essere collegata alle successive notifiche effettuate presso quel domicilio.

  • artt. 469 e 470 c.p.

    Citati come titoli di reato indicati in prima approssimazione dagli operanti: la successiva diversa qualificazione (ricettazione per provenienza furtiva) non ha reso invalida la dichiarazione di domicilio resa in fase di sequestro/accertamento.

Massime di principio

  • La mera elezione o dichiarazione di domicilio resa in fase di indagini non richiede, specialmente in fase precoce, la specificazione completa del reato o dell'autorità procedente per essere valida.
  • Per ottenere la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo è necessario dimostrare l'assenza di notifica dell'atto formale di 'vocatio in iudicium' nel luogo eletto; la sola dichiarazione di domicilio, se non seguita da notifiche formali in quel luogo, può essere insufficiente.
  • La notifica dell'avviso di conclusione indagini o del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio dichiarato, anche se materialmente ricevuta da conviventi, può costituire elemento idoneo a far ritenere la conoscenza dell'imputato del procedimento.
  • La rinnovata o diversa qualificazione giuridica del fatto emersa nel corso delle indagini non invalida automaticamente gli atti compiuti in precedenza (ad es. la dichiarazione di domicilio) se questi erano collegati alla notitia criminis originaria.
  • In casi analoghi conviene documentare e contestare tempestivamente modalità e destinatari delle notifiche (ricevute, attestazioni di notifica, ruolo del ricevente) se si intende sostenere l'assenza di conoscenza dell'imputato.

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