Ordinanza n. 13025/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio depositata in data 20/10/2020 n. 10669.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero della Giustizia e mancata esecuzione da parte del Commissario ad acta delle sentenze che imponevano il pagamento di € 350,00 oltre accessori di legge
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto alla sentenza del TAR Lazio n. 10669 del 20 ottobre 2020, che aveva ordinato al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto della Corte d’Appello di Roma adottato ai sensi della legge n. 89/2001, mediante il pagamento in favore del ricorrente, quale difensore antistatario, di € 350,00 oltre accessori di legge. Ha inoltre rappresentato che neppure il Commissario ad acta nominato con la successiva sentenza n. 17046 del 3 ottobre 2025 aveva provveduto al pagamento, chiedendo l’esecuzione dei giudicati, la designazione del Commissario ad acta e la refusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il reclamo, rilevando che il Commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza non aveva ancora eseguito il pagamento dovuto. Ha quindi ordinato al Commissario ad acta di provvedere all’esecuzione della sentenza, prorogando il termine assegnato sino al 20 settembre 2026. La richiesta di designazione del Commissario ad acta è stata assorbita o comunque non ha richiesto una distinta statuizione, essendo già stato nominato un commissario con la sentenza del 2025. Le spese di lite sono state dichiarate nulla.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
reclamo ex art. 114 comma 6 c.p.a.
La disposizione è stata utilizzata quale base processuale per il reclamo volto a ottenere l’esecuzione del giudicato in presenza dell’inadempimento dell’Amministrazione e del Commissario ad acta.
l. 24 marzo 2001, n. 89
Il decreto della Corte d’Appello di Roma, adottato ai sensi della legge, costituiva il titolo cui il Ministero della Giustizia era tenuto a dare esecuzione mediante il pagamento della somma riconosciuta.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, ove il Commissario ad acta già nominato non abbia ancora eseguito il giudicato, il giudice amministrativo può accogliere il reclamo dell’interessato e ordinare al commissario di provvedere, concedendo o prorogando un termine specifico per l’esecuzione.
- La mancata esecuzione del pagamento imposto da un giudicato integra un persistente inadempimento suscettibile di essere fatto valere mediante reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., anche quando l’inadempimento riguardi l’attività del Commissario ad acta incaricato dell’esecuzione.
- Quando un Commissario ad acta è stato già nominato con una precedente pronuncia di ottemperanza, una successiva richiesta di designazione del commissario può essere soddisfatta mediante l’ordine rivolto al commissario già nominato di dare esecuzione al giudicato entro il termine stabilito dal giudice.
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