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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49594/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 18/03/2022 che aveva rigettato l'istanza di dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli il 14/02/2020 e la richiesta di restituzione dei termini per proporre impugnazione e scarcerazione immediata. Il ricorso deduceva che l'imputato era stato in contrario erroneamente trattato come "assente" nel dibattimento, mentre in precedenza era stato dichiarato contumace in udienza preliminare e non risultava emesso decreto di irreperibilità: perciò doveva applicarsi la disciplina transitoria dell'art. 15-bis L. n. 67/2014 (continuazione del regime di contumacia) e la sentenza avrebbe dovuto essere notificata mediante estratto contumaciale; la mancata applicazione del rito contumaciale rende viziato il titolo esecutivo e rilevante l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli per verifiche documentali ex actis circa lo status processuale dell'imputato (se sia stato emesso o meno decreto di irreperibilità, se la contumacia era stata formalmente revocata, modalità di notificazione all'avvocato ecc.), e per adottare i conseguenti provvedimenti (anche in ordine alla sospensione dell'esecuzione e alla cessazione degli effetti del titolo esecutivo ove del caso). In sostanza la Corte ha ritenuto che il tema non potesse essere deciso senza l'accertamento degli atti di causa e ha quindi rinviato per gli adempimenti istruttori necessari.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Disciplina l'incidente di esecuzione con cui il giudice dell'esecuzione verifica l'esistenza e la corretta formazione del titolo esecutivo; strumento corretto per contestare la validità del titolo quando la sentenza non è stata regolarmente formata.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Riguarda la rimessione in termini; qui distinta dall'art. 670 perché presuppone la regolare formazione del titolo esecutivo e la mancata conoscenza dello stesso da parte dell'interessato.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Prevede le ricerche e le modalità di notifica in caso di irreperibilità; la notificazione all'avvocato per irreperibilità è valida solo se sussiste il relativo decreto di irreperibilità.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notifica mediante consegna al difensore di fiducia; la sua corretta applicazione dipende dallo status (reperibile/irreperibile) e dalle formalità espletate.

  • art. 190-bis cod. proc. pen.

    Norma citata nel provvedimento attinente alla rinnovazione del dibattimento a seguito di mutamento della composizione collegiale; non incide sulle garanzie connesse allo status di contumacia se non correttamente accertato.

  • art. 650 cod. proc. pen.

    Stabilisce la condizione di irrevocabilità della sentenza; la verifica della sua decorrenza rientra nelle valutazioni sulla regolare formazione del titolo esecutivo.

  • art. 15-bis, Legge n. 67 del 2014 (introdotta con Legge n. 118 del 2014)

    2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità

    Norma transitoria che preserva il regime della contumacia per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina qualora l'imputato sia già stato dichiarato contumace e non sia stato emesso decreto di irreperibilità; ciò impone la notificazione dell'estratto contumaciale e impedisce che una successiva dichiarazione di assenza priva il soggetto delle garanzie del rito contumaciale.

  • precedenti di Cassazione (giurisprudenza richiamata)

    Sez. 1, tr.n. 8595 del 28/1/2020, Gheorghe; Sez. 1, n. 24876 del 17/1/2017

    La Corte ha già affermato che la dichiarazione di contumacia resa in udienza preliminare mantiene i suoi effetti anche nelle fasi successive se non emesso decreto di irreperibilità, con conseguente necessità di notificare l'estratto contumaciale; una successiva dichiarazione di assenza non annulla le garanzie attribuite dalla contumacia iniziale.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato dichiarato contumace in udienza preliminare e non risulta emesso decreto di irreperibilità, continua ad applicarsi il regime della contumacia secondo l'art.15-bis comma 2 L. n. 67/2014 anche nelle fasi successive: la sentenza richiede la notificazione dell'estratto contumaciale per diventare efficace.
  • La successiva dichiarazione di "assenza" nel dibattimento non cancella automaticamente gli effetti della contumacia iniziale in assenza di un formale decreto di irreperibilità o di una revoca espressa della contumacia.
  • La mancanza della notifica dell'estratto contumaciale a un contumace rende viziato il titolo esecutivo e può essere fatto valere mediante incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p.
  • Il giudice dell'esecuzione deve controllare gli atti di causa (ex actis) per accertare lo status processuale dell'imputato (contumace vs irreperibile vs assente) prima di decidere sull'esecutività del titolo; se gli atti non sono disponibili, la Cassazione può rinviare per le verifiche necessarie.
  • Se risulta emesso decreto di irreperibilità e la notifica sia stata validamente eseguita (anche tramite avvocato per irreperibilità ai sensi dell'art.159), si applicherà il regime dell'assenza e la disciplina sulla notificazione cambierà di conseguenza.

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