Sentenza del 12/07/2019 n. 4246 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
FINANZA LOCALE - IMU - ICI - Accertamento - Immobile concesso in godimento gratuito ai figli - Regolamento comunale - Mancata previa comunicazione al Comune - Condizione vincolante - Agevolazione - Non compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'accertamento ICI relativo all'anno 2008, sostenendo che l'immobile fosse stato concesso gratuitamente al figlio e dovesse quindi beneficiare dell'assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1 del d.l. 93/2008, convertito nella l. 126/2008. Ha inoltre sostenuto che la mancata comunicazione al Comune potesse comportare al più una sanzione, ma non la perdita dell'agevolazione. Roma Capitale ha eccepito l'omessa comunicazione preventiva richiesta dal regolamento comunale e l'inidoneità della documentazione prodotta a provare la situazione per l'anno 2008.
La decisione
La CTR del Lazio ha rigettato l'appello e confermato l'accertamento ICI. Ha stabilito che la previa e tempestiva comunicazione della concessione gratuita all'ente impositore, nei termini previsti dal regolamento comunale, costituisce una condizione essenziale per usufruire dell'agevolazione. L'omissione della comunicazione comporta quindi la perdita del beneficio, oltre alla possibile applicazione di una sanzione. È stata inoltre ritenuta insufficiente la prova prodotta, costituita da un certificato di residenza del figlio riferito al 2014 e non all'annualità 2008. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 1 del d.l. 93/2008, convertito dalla l. 126/2008
Assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai familiari, secondo le condizioni previste.
L'agevolazione ICI per l'immobile concesso gratuitamente a un familiare non opera automaticamente, ma deve essere applicata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina comunale, compreso l'obbligo di comunicazione.
Art. 14, comma 3, del d.lgs. 504/1992
La presentazione di una apposita comunicazione costituisce condizione essenziale per godere del beneficio fiscale.
La comunicazione preventiva richiesta dal Comune è una condizione costitutiva dell'agevolazione: la sua omissione non determina soltanto una sanzione, ma impedisce il riconoscimento del beneficio, ferma restando la possibile applicazione della sanzione.
Regolamento ICI del Comune di Roma
Obbligo di tempestiva comunicazione, entro i termini regolamentari, della concessione dell'immobile in uso gratuito.
Il regolamento comunale può subordinare l'assimilazione all'abitazione principale alla comunicazione dei dati necessari per consentire all'amministrazione di verificare i presupposti dell'agevolazione.
Art. 53 del d.lgs. 546/1992
La disposizione è stata richiamata da Roma Capitale per contestare l'ammissibilità dell'appello per asserita carenza di specifici motivi, ma la decisione è stata definita nel merito con il rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva e non possono essere estese per analogia oltre i presupposti espressamente previsti.
- Quando una norma o un regolamento comunale richiede una comunicazione preventiva per usufruire di un'agevolazione, tale adempimento può costituire una condizione essenziale e non una mera formalità sanzionabile.
- La prova della concessione gratuita e della destinazione dell'immobile deve riferirsi precisamente all'annualità oggetto di accertamento; documenti relativi ad anni successivi possono essere considerati inidonei o insufficienti.
- La produzione di documentazione che dimostri in astratto il rapporto familiare o la residenza non sostituisce necessariamente la comunicazione richiesta dal regolamento comunale.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare preventivamente il regolamento vigente nell'anno d'imposta, rispettare i termini di comunicazione e conservare prove storiche della residenza, della concessione gratuita e degli altri requisiti richiesti.
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