Sentenza del 12/07/2019 n. 2657 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza che aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 2003. L'Ufficio ha sostenuto che i contributi regionali ricevuti dalla società non erano stati assoggettati a tassazione, indipendentemente dall'applicazione del criterio di competenza o di cassa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato legittima la pretesa tributaria. Ha ritenuto che i contributi regionali costituissero contributi in conto capitale e sopravvenienze attive, concorrenti alla formazione del reddito d'impresa. Tali somme dovevano essere tassate nell'esercizio dell'incasso oppure, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'anno di incasso e nei successivi, fino a un massimo di quattro anni. Poiché la società non aveva dichiarato i contributi né nell'anno di percezione né negli anni successivi, l'accertamento è stato confermato. La società è stata inoltre condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 1.200,00 per il primo grado ed euro 1.800,00 per il secondo, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 88, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Nell'ampio concetto di sopravvenienze attive rientrano tutte quelle situazioni in cui, per qualsiasi ragione, si verifichi in bilancio una connotazione attiva che determini un incremento degli elementi che avevano concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La norma è stata interpretata nel senso che gli incrementi patrimoniali derivanti dai contributi regionali costituiscono sopravvenienze attive e concorrono alla determinazione del reddito d'impresa.
D.P.R. n. 917 del 1986 – disciplina dei contributi in conto capitale
I contributi in conto capitale concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati oppure in quote costanti nell'esercizio di incasso e nei successivi, non oltre il quarto.
I contributi pubblici destinati a incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza essere collegati a uno specifico investimento in beni strumentali, sono qualificati come contributi in conto capitale e sono tassabili secondo il criterio di cassa, con possibilità di rateizzazione entro il limite previsto.
Cassazione civile, sezione tributaria, 30 novembre 2017, n. 28727
La nozione di sopravvenienza attiva comprende ogni incremento patrimoniale o reddituale che accresca elementi già rilevanti nella formazione del reddito d'impresa.
Cassazione civile, sezione tributaria, 6 luglio 2016, n. 13734
I contributi pubblici sono qualificabili come contributi in conto capitale quando incrementano i mezzi patrimoniali del beneficiario senza essere subordinati a uno specifico investimento in beni strumentali.
Cassazione civile, sezione tributaria, 18 novembre 2015, n. 23555
I contributi in conto capitale, qualificati come sopravvenienze attive, devono essere tassati nell'esercizio dell'incasso oppure mediante imputazione in quote costanti nell'anno di incasso e nei successivi, per un massimo di quattro anni.
D.M. 55/2014
È stato richiamato per la liquidazione delle spese di lite secondo i parametri forensi applicabili.
Massime di principio
- I contributi pubblici ricevuti da un'impresa devono essere classificati in base alla loro effettiva funzione: se incrementano il patrimonio senza essere collegati a uno specifico investimento in beni strumentali, possono essere qualificati come contributi in conto capitale e assumere rilevanza fiscale come sopravvenienze attive.
- La scelta tra tassazione integrale nell'anno di incasso e tassazione rateizzata deve essere comunque esercitata correttamente e dichiarata; non è sufficiente omettere completamente il contributo dalla dichiarazione.
- Anche quando esiste una controversia sul criterio di imputazione temporale, l'omessa tassazione sia nell'anno di percezione sia negli anni successivi rende legittima la ripresa a tassazione dell'Amministrazione finanziaria.
- La qualificazione contabile o amministrativa attribuita al contributo non è decisiva da sola: occorre valutare la finalità concreta dell'erogazione e il suo effetto sul patrimonio e sul reddito dell'impresa.
- In caso di soccombenza, il contribuente può essere condannato alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
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