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Sentenza

Sentenza n. 9790/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - del Decreto prot. n. 1247/2022 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana - Dipartimento Pianificazione Strategica, emesso il 13.12.2022 e pubblicato in pari data, recante “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e dei relativi allegati A, B, C, e D, nella parte in cui stabiliscono il ripiano posto a carico della ricorrente MT Ortho S.r.l.; - degli atti degli Enti del Servizio sanitario regionale, ancorché dagli estremi non noti, presupposti al Decreto prot. n. 1247/2022 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana - Dipartimento Pianificazione Strategica e in esso genericamente richiamati; - del D.M. 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022 e recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017,2018”; - dell'intesa - prot. n. 6215/C7SAN - raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022 nonché dell’intesa sancita - Repertorio atti n. 213/CSR - dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - del D.M. 6 luglio 2022 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022; - dell'Accordo - repertorio Atto n. 181/CSR - del 7 novembre 2019, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; ove occorra: - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - di ogni altro atto, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, inerenti al procedimento di determinazione degli obblighi di ripiano a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018.

Giustizia amministrativa202302439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti ministeriali e regionali di accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018 e di determinazione della quota di payback a carico dell'impresa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana relativo alla determinazione della quota di ripiano per gli anni 2015-2018, nella parte concernente la propria posizione, nonché gli atti presupposti e connessi adottati a livello ministeriale, interregionale e regionale in attuazione dell'art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015 e dell'art. 18 del d.l. n. 115/2022. Dal testo non risultano specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha documentato di avere versato alle Regioni interessate la quota del 25% degli importi richiesti ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché mancava in atti la produzione, da parte di tutte le amministrazioni regionali interessate, delle attestazioni di avvenuto versamento previste dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Tuttavia, il versamento documentato dalla ricorrente e la conseguente sopravvenienza normativa hanno evidenziato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Dopo aver dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio, in applicazione del principio dispositivo, ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità delle sopravvenienze e per la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in caso di superamento dei tetti di spesa.

  • art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142

    È richiamato quale fondamento degli atti adottati per l'accertamento del superamento dei tetti di spesa e la determinazione degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018.

  • art. 7 d.l. 25 maggio 2025, n. 95, convertito dalla l. 24 luglio 2025, n. 119

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa ...

    Il versamento integrale della quota ridotta del 25% estingue l'obbligazione di payback e preclude ulteriori azioni giurisdizionali; la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali richiede inoltre la produzione delle attestazioni regionali previste dalla norma.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone il previo avviso alle parti quando il giudice intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio; nel caso concreto l'avviso ha riguardato il sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • Il versamento della quota ridotta prevista dalla legge per gli obblighi di payback dei dispositivi medici può determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso contro gli atti di ripiano, anche quando non siano presenti in giudizio tutte le attestazioni amministrative richieste per dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi agli obblighi di payback per gli anni 2015-2018 presuppone, oltre al versamento della quota prevista dalla legge, la produzione in giudizio delle attestazioni regionali dell'avvenuto pagamento richieste dalla disciplina sopravvenuta.
  • Quando una sopravvenienza rende non più attuale l'interesse del ricorrente alla decisione, ma non ricorrono i presupposti documentali per la cessazione della materia del contendere, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Nel rispetto del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può sostituire d'ufficio la declaratoria di cessazione della materia del contendere in assenza degli elementi documentali richiesti dalla legge, ma può dichiarare l'improcedibilità quando risulti comunque sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione.
  • Prima di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice deve rendere alle parti l'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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