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Sentenza

Sentenza del 07/03/2019 n. 6618 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Piemonte deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 75, oggi 109, del d.P.R. n. 917 del 1986. La CTR aveva determinato il reddito imponibile sottraendo dai versamenti bancari qualificati come ricavi i prelevamenti qualificati come costi. L'Agenzia ha sostenuto che, in presenza di movimentazioni bancarie non giustificate, anche i prelevamenti devono essere presuntivamente considerati ricavi, salvo prova contraria analitica del contribuente. Il secondo motivo riguardava un vizio di motivazione sulla determinazione dei costi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la qualificazione automatica dei prelevamenti come costi. In base all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, sia i versamenti sia i prelevamenti bancari non giustificati sono presuntivamente imputabili a ricavi, fino a prova contraria. Il contribuente deve dimostrare analiticamente, per ogni movimentazione, la sua riferibilità a operazioni già dichiarate o la sua estraneità all'attività d'impresa; non sono sufficienti affermazioni generiche, presunzioni non adeguatamente verificate o il ricorso all'equità per determinare i costi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame. Le spese saranno liquidate nel giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono posti come ricavi anche i prelevamenti annotati nei conti e non risultanti dalle scritture contabili, se il contribuente non ne indica il beneficiario.

    La norma introduce una presunzione relativa secondo cui i versamenti e i prelevamenti bancari non giustificati costituiscono ricavi imponibili. La presunzione può essere superata soltanto con una prova contraria specifica e analitica riferita alle singole movimentazioni.

  • Art. 75, oggi art. 109, d.P.R. n. 917 del 1986

    La deduzione dei costi richiede che essi siano effettivamente riferibili alla produzione dei ricavi e adeguatamente provati. Non è possibile dedurre automaticamente i prelevamenti bancari non giustificati come costi d'impresa.

  • Art. 360, n. 3, codice di procedura civile

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il motivo è stato ritenuto fondato dalla Corte.

  • Art. 360, n. 5, codice di procedura civile

    Riguarda il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. La Corte non ne ha esaminato il merito perché l'accoglimento del primo motivo rendeva superfluo il secondo.

  • Art. 53 della Costituzione

    La presunzione bancaria è compatibile con il principio di capacità contributiva perché, nell'accertamento induttivo, possono essere considerati anche i costi effettivamente provati e perché la presunzione è relativa, quindi superabile dal contribuente.

Massime di principio

  • In caso di accertamento bancario, i versamenti e i prelevamenti non giustificati possono essere presuntivamente qualificati come ricavi imponibili.
  • Il contribuente deve fornire una giustificazione analitica per ogni singola movimentazione, indicando il beneficiario del prelevamento oppure dimostrando l'estraneità dell'operazione all'attività d'impresa.
  • Non è sufficiente sostenere genericamente che i prelevamenti rappresentano costi: i costi devono essere provati nella loro effettività, inerenza e riferibilità ai ricavi accertati.
  • Il giudice deve esaminare separatamente le singole movimentazioni, valutandone importo, tempi, documentazione e contesto, senza ricorrere a motivazioni cumulative o apodittiche.
  • La presunzione legale sui movimenti bancari non consente automaticamente la deduzione di una percentuale forfetaria di costi; eventuali costi occulti devono essere dimostrati, non semplicemente stimati in via equitativa.
  • La decisione non determina definitivamente l'imposta dovuta: la cassazione con rinvio impone alla commissione tributaria, in diversa composizione, di riesaminare la controversia applicando questi criteri.

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