Sentenza n. 1023/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale della Città di Lecce - Settore 05 - Pianificazione e Sviluppo del Territorio - Manutenzioni ERP n. 136 del 21/01/2025 recante la conclusione negativa del procedimento di PAS avviato dalla ricorrente per la costruzione ed esercizio di “un impianto agricolo di gestione anaerobica per la produzione di biometano da 500 sm3/h da immettere in rete SNAM (art. 2 comma 1, lettera G del DM 15 settembre 2022, n. 340), da realizzare nel Comune di Lecce, al Fg. 37, plle 25 e 30” (ID PRATICA: 17349511000-02082024-0936), trasmessa con pec 24 gennaio 2025, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti o connessi, ivi inclusi: - del parere negativo del Comune di Surbo Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0031079 del 27/12/2024, acquisito al procedimento con n. 0226068 del 27/12/2024; - del contributo istruttorio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, reso con nota 16763-A del 4/10/2024, assunta al procedimento con n. 0226437/2024 del 27/12/2024; - delle “OSSERVAZIONI - IMPIANTO AGRICOLO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO DA 500 Sm3/h DA IMMETTERE IN RETE SNAM NEL COMUNE DI LECCE PROPONENTE: AGRIENERGIA CIRCOLARE 6 SRL” del 23 dicembre 2024, rese dal FAI - Fondo Ambiente Italiano con nota acquisita al procedimento con n. 0225908 del 27/12/2024; nonché, solo ove occorrer possa: - del parere negativo del Comune di Trepuzzi, reso con nota n. 821/2025 del 03/01/2025; - del parere dell’ASL LECCE – Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord, reso con nota prot. 0227577 del 31.12.2024, limitatamente alla parte in cui afferma che il parere favorevole è subordinato al rilascio del parere positivo da parte di ARPA Puglia e CRA di ARPA Puglia Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dal Comune di Trepuzzi in data 6 maggio 2025: - degli atti del procedimento PAS per la costruzione ed esercizio “di un impianto agricolo di gestione anaerobica per la produzione di biometano da 500 sm3/h da immettere in rete SNAM (art.2 comma 1 lettera G del D.M. 15 settembre 2022 n.340) da realizzare nel Comune di Lecce, al fg.37 p.lle 25 e 30”, di cui alla determinazione dirigenziale della Città di Lecce settore 05 n.136 del 21/1/2025, nei limiti dell’interesse comunale, nonché, ove occorra, di tutti gli altri atti e/o i provvedimenti ad esso presupposti, conseguenti e/o connessi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Trepuzzi in data 26 maggio 2025: - degli atti del procedimento PAS per la costruzione ed esercizio “di un impianto agricolo di gestione anaerobica per la produzione di biometano da 500 sm3/h da immettere in rete SNAM (art.2 comma 1 lettera G del D.M. 15 settembre 2022 n.340) da realizzare nel Comune di Lecce, al fg.37 p.lle 25 e 30”, di cui alla determinazione dirigenziale della Città di Lecce settore 05 n.136 del 21/1/2025, nei limiti dell’interesse comunale, nonché, ove occorra, di tutti gli altri atti e/o i provvedimenti ad esso presupposti, conseguenti e/o connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale del Comune di Lecce che ha concluso negativamente il procedimento di PAS per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego opposto dal Comune di Lecce alla PAS relativa a un impianto agricolo di gestione anaerobica per la produzione di biometano. Ha dedotto, tra l’altro, l’illegittimità della convocazione e dello svolgimento della conferenza di servizi, l’erronea esclusione dell’area dalle aree idonee ex art. 20, comma 8, lettere c-ter e c-quater, d.lgs. 199/2021, la violazione degli artt. 10-bis e 14-bis, comma 5, l. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’omesso corretto bilanciamento degli interessi energetici, ambientali, paesaggistici e culturali e la mancata valutazione di soluzioni alternative. Il Comune di Trepuzzi ha proposto ricorso incidentale e motivi aggiunti, contestando l’illegittima esclusione del proprio contributo istruttorio per tardività e ulteriori profili relativi alla documentazione dell’impianto e alla localizzazione delle opere di connessione.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale. Ha ritenuto legittima la convocazione della conferenza di servizi, considerata l’incompletezza della documentazione, la necessità di acquisire atti di assenso e i dubbi sulla qualificazione dell’area come idonea. Ha inoltre ritenuto utilizzabili i contributi del Comune di Surbo, del Comune di Trepuzzi, della Soprintendenza e del FAI, precisando che l’amministrazione può acquisire elementi istruttori anche da soggetti la cui partecipazione non sia necessaria, purché non attribuisca loro un potere decisorio vincolante. Ha escluso che l’area fosse idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-ter, d.lgs. 199/2021, perché la cava indicata non risultava più qualificabile come cava dismessa e, comunque, l’impianto non era integralmente compreso nel perimetro di 500 metri, essendo esterne alcune opere, tra cui la cabina REMI e la cabina di consegna. Ha altresì affermato che la qualificazione dell’area come idonea non esclude una valutazione concreta e motivata dell’impatto dell’impianto sul contesto territoriale. Il terzo motivo è stato invece accolto: il Comune, dopo aver acquisito atti di dissenso nella conferenza di servizi, avrebbe dovuto adottare una determinazione conclusiva negativa con gli effetti del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, trasmetterla alla società e poi sottoporre le eventuali osservazioni alle amministrazioni partecipanti, motivando il nuovo atto anche alla luce del contraddittorio. Le controdeduzioni spontanee della società, formulate in replica ai singoli pareri, non hanno supplito all’omissione, perché non erano state rese sul quadro di sintesi delle posizioni prevalenti individuato dall’amministrazione e non erano state trasmesse alle altre amministrazioni. Il quarto e il quinto motivo sono stati assorbiti, dovendo i profili motivazionali essere riesaminati nella riedizione del potere. La determinazione comunale è stata annullata con obbligo di rinnovare il procedimento. Il ricorso incidentale e i motivi aggiunti del Comune di Trepuzzi sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché il Comune non disponeva di uno specifico potere autorizzatorio né era titolare di pareri obbligatori e non avrebbe ricavato un concreto vantaggio dall’accoglimento. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 28/2011
La PAS non si consolida automaticamente quando emergano carenze documentali, necessità di acquisire atti di assenso o dubbi sulla compatibilità urbanistica, potendo l’amministrazione attivare la conferenza di servizi e concludere il procedimento secondo le regole applicabili.
art. 20, comma 8, lettere c-ter e c-quater, d.lgs. 199/2021
La qualificazione di un’area come idonea richiede il rispetto delle condizioni normative, tra cui l’integrale inclusione dell’impianto nel perimetro previsto; anche la qualificazione come area idonea non esclude una valutazione concreta dell’impatto dell’impianto sugli interessi ambientali, paesaggistici, culturali e territoriali.
art. 9 l. 241/1990
I soggetti interessati possono intervenire nel procedimento amministrativo e presentare contributi istruttori, anche nell’ambito di una PAS, salvo che la loro posizione venga erroneamente considerata vincolante in assenza di uno specifico potere decisorio.
art. 10-bis l. 241/1990
Nei procedimenti a istanza di parte, il preavviso di rigetto consente all’interessato di formulare osservazioni sulle ragioni complessive individuate dall’amministrazione come ostative all’accoglimento.
art. 14-bis, comma 5, seconda parte, l. 241/1990
Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.
La determinazione negativa della conferenza deve svolgere la funzione di preavviso di rigetto; le osservazioni dell’istante devono essere trasmesse alle amministrazioni partecipanti, che devono poter riconsiderare le proprie posizioni, e il provvedimento finale deve dar conto del loro eventuale mancato accoglimento.
art. 35, comma 1, lettera b, c.p.a.
Il ricorso incidentale è inammissibile per carenza di interesse quando il suo accoglimento non procurerebbe al proponente un concreto vantaggio, in particolare se questi non dispone di poteri autorizzatori o di pareri obbligatori nel procedimento.
Massime di principio
- Quando, in una conferenza di servizi decisoria relativa a un procedimento a istanza di parte, l’amministrazione acquisisce atti di dissenso che ritiene non superabili, deve adottare una determinazione negativa avente gli effetti del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, individuando il quadro complessivo delle ragioni ostative e non limitandosi a recepire separatamente i singoli pareri contrari.
- Le osservazioni presentate dall’istante dopo i singoli pareri negativi non sostituiscono il contraddittorio previsto dall’art. 14-bis, comma 5, l. 241/1990 se non sono state formulate sul giudizio complessivo dell’amministrazione procedente e se non sono state trasmesse alle altre amministrazioni partecipanti alla conferenza.
- La mancata trasmissione delle osservazioni alle amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi determina una violazione procedimentale rilevante, perché impedisce a tali amministrazioni di rivalutare o integrare le proprie posizioni alla luce delle deduzioni dell’istante; l’amministrazione procedente non può esaminare autonomamente le osservazioni sostituendosi al confronto collegiale proprio della conferenza.
- La qualificazione legislativa di un’area come idonea alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non comporta un automatismo autorizzatorio: resta necessario valutare in concreto l’impatto dello specifico progetto sugli interessi ambientali, paesaggistici, culturali e territoriali, mediante istruttoria congrua e motivazione rafforzata.
- La partecipazione al procedimento di soggetti pubblici o privati non titolari di uno specifico potere decisorio non vizia il procedimento se i relativi contributi sono utilizzati soltanto come elementi istruttori e non come pareri vincolanti; il vizio può emergere, invece, quando sia omessa la partecipazione necessaria di un’autorità competente o quando un contributo privo di efficacia vincolante sia trattato come decisivo in modo automatico.
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