Cassazione Penale, Sentenza n. 19267/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Trani che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso dal GIP in relazione al capo 5) dell'imputazione (art.110 c.p. e art.256, commi 1 e 2, d.lgs.152/2006). Ha proposto due motivi: 1) violazione di legge (artt.53 e 19 d.lgs.231/2001 e art.321 c.p.p.), sostenendo che l'art.321 c.p.p. non sarebbe applicabile agli enti e che il sequestro impeditivo sugli enti si sovrapporrebbe all'irrogazione della misura interdittiva propria del d.lgs.231/2001; 2) omessa e carente motivazione in ordine al periculum in mora (artt.125, 321, 324 c.p.p.), lamentando che il Tribunale non ha considerato le note difensive prodotte e non ha adeguatamente motivato il presupposto del pericolo di aggravamento o dispersione dei beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per essere nuovo rispetto ai precedenti gradi (non prospettato in sede di riesame) e quindi non proponibile in cassazione; il secondo motivo è stato ritenuto anch'esso inammissibile perché la motivazione del Tribunale in ordine al periculum in mora è risultata adeguata e non apparente, mentre le censure della ricorrente si risolvevano in rilievi di fatto o in contestazioni generiche non decisivi. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.256 d.lgs. 152/2006
Norma richiamata in relazione al capo d'imputazione (reati ambientali) oggetto del sequestro preventivo; la Corte non ha valutato nel merito la compatibilità della misura con il regime degli enti, limitandosi a registrare che il motivo relativo a tale questione non era stato sollevato in precedenza
art.110 c.p.
Richiamato per individuare la partecipazione a reato rispetto al capo 5) dell'imputazione; utilizzato solo come riferimento all'imputazione penale sottostante al sequestro
art.53 d.lgs. 231/2001
Norma del d.lgs.231/2001 richiamata dalla ricorrente nella prospettazione sulla responsabilità degli enti; la Corte ha ritenuto la questione non nuova proponibile in cassazione solo se dedotta prima o rilevabile d'ufficio
art.19 d.lgs. 231/2001
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle misure interdittive previste per gli enti; la decisione sottolinea che la discrepanza tra misure cautelari reali e misure interdittive ex d.lgs.231 non è stata affrontata in sede di riesame, quindi non può essere esaminata in cassazione
art.321 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'applicabilità della disciplina del sequestro impeditivo agli enti; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per mancata tempestiva deduzione nei gradi precedenti
art.125 c.p.p.
Norma relativa ai presupposti della misura cautelare (fra cui il periculum in mora); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito motivazione adeguata sul pericolo, pertanto la censura è inammissibile
art.324 c.p.p.
Norma sul procedimento di riesame e motivazione del provvedimento; invocata nella censura sulla carenza di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che i rilievi fossero in definitiva questioni di fatto non rilevabili in cassazione
art.606 c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti delle censure proponibili in cassazione (divieto di sollevare questioni non dedotte nei precedenti gradi); la Corte applica il principio di inammissibilità per censure non sollevate anteriormente
art.609 comma 2 c.p.p.
Citate le regole sul sindacato di Cassazione rispetto a questioni non dedotte in grado d'appello: possono essere valutate solo se rilevabili d'ufficio o per oggettiva impossibilità di dedurle prima
art.325 c.p.p.
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge; la Corte specifica che ciò include error in iudicando/procedendo e vizi motivazionali tali da rendere il provvedimento incomprensibile
art.611 c.p.p.
Richiamato procedimentalmente (memorie depositate ex art.611); rilevante per l'istruttoria e i depositi difensivi, ma non modificativo dell'esito per inammissibilità
art.616 c.p.p.
Norma applicata per irrogare la sanzione pecuniaria alla parte ricorrente condannata per inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere proposte censure che non siano state sollevate nei precedenti gradi di giudizio, salvo che siano rilevabili d'ufficio o che vi sia stata impossibilità oggettiva di dedurle prima
- Il ricorso contro provvedimenti di sequestro preventivo è ammesso in Cassazione soltanto per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; mere critiche alla valutazione dei fatti o rilievi generici sulla motivazione sono inammissibili
- L'omesso esame di memorie difensive può costituire motivo di cassazione solo se nella memoria è stato introdotto un tema potenzialmente decisivo e il provvedimento impugnato è rimasto del tutto silente su quel punto
- Quando si contesta l'applicabilità di istituti processuali agli enti (es. ricorso della disciplina cautelare ordinaria vs. d.lgs.231), è necessario sollevare la questione già nei gradi di merito per poterla poi assumere in Cassazione
- Per impugnare la motivazione sul periculum in mora è necessario dimostrare in modo concreto e specifico l'insussistenza del presupposto, non limitandosi a rilievi generici o a contestazioni di fatto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19127/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19167/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19227/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19234/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19235/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19236/2026 del 27/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →