Ordinanza n. 799/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del Progetto Riabilitativo Individualizzato con il quale l’Asl di Benevento ha predisposto un piano terapeutico in favore del minore di 15 ore settimanali di terapia ABA, oltre due ore di supervisione ogni mese, per la durata di sei mesi datato -OMISSIS-; b) della delibera ASL di Benevento n.-OMISSIS-, in quanto atto presupposto, nella parte in cui limita il monte ore di terapia ABA domiciliare e nei contesti di vita in base alle fasce di età; c) del PDTA approvato con DGRC n. 131/21: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale, anche di natura regolamentare o programmatoria; nonché per l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell’ASL di Benevento, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 30 a settimana, comprensivo di 6 ore di supervisione mensile fino al compimento del diciottesimo anno d’età in subordine per un arco temporale compreso tra 36 mesi a 60 mesi; nonché per la condanna della stessa Amministrazione intimata all’erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo Aba in favore del minore per 30 ore settimanali, comprensive di sei ore mensili di supervisione da parte del BCBA, e tanto fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età del minore subordine per un arco temporale compreso tra 36 mesi a 60 mesi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto Riabilitativo Individualizzato che limita a 15 ore settimanali il trattamento ABA, nonché gli atti presupposti relativi alla determinazione del monte ore
Esito
Favorevole al resistente (aziende e amministrazione sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori, agendo in rappresentanza del figlio minore, hanno impugnato il Progetto Riabilitativo Individualizzato con cui l’ASL di Benevento ha previsto 15 ore settimanali di terapia ABA e due ore mensili di supervisione per sei mesi. Sono stati inoltre contestati, quali atti presupposti, la delibera dell’ASL recante limiti al monte ore della terapia domiciliare e nei contesti di vita in relazione alle fasce d’età, nonché il PDTA regionale per la presa in carico dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva. È stato chiesto, in via cautelare, l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto del minore a ottenere dal Servizio sanitario nazionale almeno 30 ore settimanali di trattamento ABA, comprensive di sei ore mensili di supervisione, fino ai diciotto anni o, in subordine, per un periodo da 36 a 60 mesi, con erogazione diretta o rimborso delle spese. Il ricorso contestava quindi la limitazione quantitativa del trattamento riabilitativo e la determinazione amministrativa del relativo fabbisogno.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo, a un sommario esame proprio della fase cautelare, insussistente il fumus boni iuris. In particolare, dalla nota dell’ASL depositata il 18 marzo 2026 è emerso che le determinazioni adottate dall’Azienda sanitaria apparivano prima facie sufficientemente motivate, anche alla luce dei criteri indicati dalla Sezione in una precedente sentenza. L’ordinanza non ha definito nel merito le domande di annullamento, accertamento e condanna né ha stabilito definitivamente il numero di ore di trattamento spettanti al minore. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il giudice ha escluso, allo stato del sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione al trattamento e alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di trattamento dei dati relativi alla salute e di tutela della loro diffusione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, a un sommario esame, l’atto impugnato appare sufficientemente motivato e non emerge il fumus boni iuris della pretesa azionata.
- Nella valutazione cautelare delle determinazioni sanitarie relative alla quantità e alla durata di un trattamento riabilitativo, rileva la presenza di una motivazione prima facie adeguata, anche in rapporto ai criteri previamente elaborati dal giudice amministrativo.
- Il rigetto della domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris non definisce le domande di annullamento, accertamento o condanna proposte nel giudizio di merito.
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