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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17203/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'opposizione alla mancata declaratoria di estinzione della pena pecuniaria (multa di Euro 22.000) irrogata con sentenza del 4/07/2011 divenuta irrevocabile il 17/02/2012. La ricorrente sosteneva che, ai fini dell'estinzione per decorso del tempo prevista dall'art. 172 cod. pen., non potesse rilevare l'iscrizione a ruolo del credito (avvenuta il 6/04/2012) come inizio dell'esecuzione: secondo la ricorrente l'interpretazione adottata dal GIP applicava analogicamente norme amministrative (art. 227-ter DPR 115/2002) e rendeva di fatto inestinguibili le pene pecuniarie, contraddicendo la disciplina normativa dell'estinzione della pena.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che il dies a quo per il computo del termine estintivo della pena pecuniaria non è soltanto la data di irrevocabilità della sentenza, ma il momento dell'inizio dell'esecuzione della pena: l'iscrizione a ruolo del credito per la multa costituisce l'avvio della procedura di recupero coattivo e, quindi, un fatto impeditivo del decorso del termine estintivo. Pertanto il termine decennale previsto dall'art. 172, secondo comma, cod. pen. non era ancora decorso e la declaratoria di estinzione non era possibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    Individua il regime di estinzione della pena per decorso del tempo; la giurisprudenza interpreta il dies a quo in rapporto all'esecutorietà/inizio dell'esecuzione della sentenza, non semplicemente alla sua irrevocabilità formale

  • art. 173 cod. pen.

    Regola le cause che impediscono o sospendono il decorso del termine estintivo; va letto insieme all'art. 172 per individuare quali fatti sospendono o interrompono il decorso

  • art. 227-ter d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Disciplina la procedura di riscossione amministrativa delle pene pecuniarie; la Corte rileva che la notifica della comunicazione e della cartella di pagamento e l'iscrizione a ruolo sono atti funzionali all'esecuzione e rilevanti per impedire l'estinzione della pena

  • Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994 (Cellerini)

    «In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, l'art. 172 cod. pen. individua il relativo "dies a quo" nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta "irrevocabile", aggettivo, quest'ultimo, che indica la connotazione della sentenza richiesta dalla legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo»

    Stabilisce la distinzione tra irrevocabilità e eseguibilità della sentenza: il momento da considerare deve essere quello utile alla formazione del titolo esecutivo e all'effettiva possibilità di eseguire la decisione

  • Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020 (Vitobello)

    «Ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima»

    Conferma che l'inizio dell'esecuzione (anche tramite iscrizione a ruolo/avvio della riscossione) è l'evento impeditivo del decorso del termine estintivo, indipendentemente dal carattere coattivo o volontario dell'esecuzione

  • Sez. 6, n. 44604 del 15/09/2015 (Wozniak) e Sez. 3, n. 17228 del 03/11/2016 (Ghidini)

    Giurisprudenza successiva che ribadisce l'orientamento secondo cui il dies a quo va individuato nella esecutorietà e che le cause impeditive riguardano l'esecuzione della decisione irrevocabile

Massime di principio

  • Il dies a quo per l'estinzione della pena pecuniaria va individuato non soltanto nella data di irrevocabilità della sentenza, ma nel momento in cui la sentenza diventa eseguibile e si avvia l'esecuzione.
  • L'iscrizione a ruolo del credito relativo alla multa o all'ammenda costituisce atto idoneo ad avviare l'esecuzione (procedura di recupero coattivo) e quindi è un fatto impeditivo del decorso del termine estintivo.
  • Non è rilevante se l'esecuzione abbia carattere coattivo o sia spontanea: rileva l'inizio dell'esecuzione in senso formale/operativo.
  • Se prima del decorso del termine estintivo sono stati compiuti atti formali diretti alla riscossione (iscrizione a ruolo, notifiche, cartelle), il soggetto che successivamente non adempie può essere considerato come "sottratto" all'esecuzione, impedendo l'estinzione per decorso del tempo.
  • Per valutare la possibilità di ottenere la declaratoria di estinzione, occorre verificare specificamente la presenza e la data degli atti esecutivi (iscrizione a ruolo, intimazioni, cartelle), non solo la data di irrevocabilità della sentenza.
  • Situazioni speciali (es. sospensione condizionale, differimento dell'esecuzione, misure che escludono l'esecutorietà) possono modificare il momento iniziale dell'esecuzione e vanno valutate caso per caso.

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