Ordinanza n. 137/2026 - Napoli, Sezione 8
per l''''annullamento a) del silenzio diniego formatosi sull''''istanza di sanatoria presentata dal ricorrente in data 05.11.2020 al Comune di Casapesenna; b) del provvedimento di diniego della sanatoria di cui si ignorano estremi e contenuti e se ed in quanto disposto dal Comune di Casapesenna; c) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di sanatoria edilizia del 5 novembre 2020 e ogni eventuale provvedimento comunale di diniego della sanatoria
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di sanatoria presentata al Comune di Casapesenna il 5 novembre 2020, nonché l'eventuale provvedimento espresso di diniego, del quale dichiarava di ignorare estremi e contenuti. Nel corso del giudizio il Tribunale ha disposto una verificazione tecnica per accertare gli elementi rilevanti ai fini della controversia. Il verificatore ha riferito di avere avviato le operazioni peritali il 14 febbraio 2024 e che il ricorrente, presente al primo accesso, avrebbe dovuto produrre documentazione tecnica necessaria al loro prosieguo. Secondo il verificatore, nonostante i solleciti trasmessi via PEC, tale documentazione non sarebbe stata prodotta. Il Comune non avrebbe invece partecipato al primo accesso né dato riscontro agli ordini istruttori successivamente impartiti dal Tribunale. Il testo dell'ordinanza non riporta i motivi di legittimità articolati nel ricorso contro il silenzio-diniego o il diniego di sanatoria, poiché la pronuncia riguarda esclusivamente la gestione dell'istruttoria mediante verificazione.
La decisione
Il TAR non definisce la domanda di annullamento. Rilevata la plurima e ingiustificata inosservanza degli ordini istruttori da parte del verificatore e del responsabile del competente servizio comunale, revoca il verificatore già incaricato e dispone che il Direttore pro tempore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università di Napoli esegua le operazioni di verificazione, con facoltà di delega. La delega dovrà essere esercitata entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con comunicazione alla Segreteria del nominativo del tecnico incaricato; quest'ultimo sarà successivamente convocato per ricevere l'incarico formale all'udienza del 7 maggio 2026. Il Collegio dispone inoltre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e alla Procura regionale della Corte dei conti, per le eventuali valutazioni di competenza in ordine alla condotta del verificatore e del responsabile del servizio comunale, e rinvia la causa all'udienza pubblica del 7 maggio 2026. Non è adottata alcuna decisione sull'annullamento del silenzio-diniego o dell'eventuale diniego di sanatoria.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il verificatore omette reiteratamente di eseguire l'incarico o di depositare la relazione, nonostante specifici ordini giudiziali e reiterate proroghe, il giudice amministrativo può revocarlo e disporre la nomina di un nuovo verificatore, anche mediante delega dell'organismo originariamente incaricato.
- La reiterata inosservanza degli ordini istruttori del giudice amministrativo da parte del verificatore o dell'amministrazione costituita può giustificare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.
- Quando la verificazione non è stata completata e risulta necessaria per la decisione, il giudice può rinviare la trattazione della causa e impartire nuovi termini e prescrizioni operative, senza definire nel merito la domanda di annullamento.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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