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Sentenza

Sentenza n. 181/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento INPS n.490090643260 del 01/06/2022 di reiezione della domanda di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO).

Giustizia amministrativa202201442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego INPS della domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria per sospensione o riduzione dell'attività produttiva conseguente al danneggiamento dei cilindri di una calandra

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva la CIGO per tredici settimane, indicando quale causale una crisi aziendale derivante dall'inatteso e non preventivabile danneggiamento dei cilindri della calandra destinata alla produzione. L'INPS richiedeva un'integrazione istruttoria relativa agli effetti dell'evento e all'attestazione dell'impresa riparatrice circa la tipologia dell'intervento, l'imprevedibilità del guasto e la sua non riconducibilità alla manutenzione ordinaria. La società trasmetteva una relazione integrativa limitata agli effetti negativi del guasto e non produceva l'attestazione richiesta. L'INPS respingeva quindi la domanda, ritenendo insussistenti i presupposti di non imputabilità dell'evento e di non riferibilità all'organizzazione o programmazione aziendale. La ricorrente deduceva: I) eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e non corretta valorizzazione dell'istruttoria, sostenendo che il guasto costituiva caso fortuito, imprevedibile ed eccezionale, non riconducibile a carenze di manutenzione ordinaria; II) eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e travisamento, per avere l'INPS omesso di considerare la costante e periodica manutenzione del macchinario; III) violazione della proporzionalità, sviamento, arbitrarietà, violazione del giusto procedimento e manifesta ingiustizia, per l'insufficienza dell'attività conoscitiva e valutativa svolta dall'Amministrazione.

La decisione

Il TAR respinge il ricorso. Quanto alla motivazione, ritiene che il diniego, pur succinto, richiami chiaramente la mancanza dei presupposti per l'accesso alla CIGO e abbia consentito alla società di comprendere le ragioni del rigetto, come dimostrato dalle puntuali contestazioni svolte in giudizio. Nel merito, il giudice interpreta l'art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 148/2015 nel senso che la CIGO richiede congiuntamente la transitorietà dell'evento e la sua non imputabilità all'impresa o ai dipendenti. La non imputabilità esclude gli eventi rientranti nella normale alea d'impresa o comunque governabili, secondo l'ordinaria diligenza, da chi organizza i fattori produttivi. Nel caso concreto, la relazione tecnica attestava che i cilindri disponibili a scorta erano non conformi agli standard qualitativi; tale circostanza dimostrava che il guasto e il conseguente fermo produttivo non erano autonomi rispetto alla manutenzione ordinaria. La corretta gestione delle parti di ricambio strategiche costituisce infatti una misura preventiva esigibile per assicurare la continuità operativa e prevenire fermi evitabili. La carenza di manutenzione ordinaria dei pezzi critici di ricambio integra quindi un'omissione negligente imputabile all'impresa. L'attestazione del manutentore, prodotta soltanto in giudizio, non è idonea a interrompere il nesso causale tra il fermo e il difetto di manutenzione ordinaria. Le censure di travisamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione della proporzionalità sono pertanto respinte. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 148/2015

    «situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali»

    La CIGO presuppone sia la transitorietà dell'evento sia la sua non imputabilità; quest'ultima esclude gli eventi rientranti nella normale alea d'impresa, governabili con l'ordinaria diligenza o riconducibili a omissioni preventive dell'impresa.

  • D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 95442 del 15 aprile 2016

    È richiamato dalla ricorrente quale disciplina dei requisiti per il riconoscimento della CIGO; il giudice esclude tuttavia che, nel caso concreto, ricorressero i presupposti sostanziali della non imputabilità dell'evento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accesso alla CIGO per eventi transitori, la transitorietà dell'evento e la sua non imputabilità all'impresa o ai dipendenti sono requisiti distinti e cumulativi.
  • La non imputabilità richiesta per la CIGO non ricorre quando l'evento rientra nella normale alea d'impresa, non sfugge al dominio dell'imprenditore secondo l'ordinaria diligenza o è riconducibile a un'omissione preventiva negligente.
  • Il guasto di un macchinario non è necessariamente un evento imprevedibile e non imputabile: quando la continuità produttiva dipende dalla corretta gestione e manutenzione di parti di ricambio strategiche, la disponibilità di ricambi non conformi o inidonei può integrare una carenza di manutenzione ordinaria e rendere imputabile il fermo produttivo.
  • L'istituto della CIGO, comportando l'assunzione collettiva dell'obbligo retributivo in deroga al sinallagma contrattuale, non può essere utilizzato per socializzare immediatamente il rischio ordinario dell'impresa o quello derivante da soggetti contrattualmente collegati all'imprenditore.
  • Una motivazione succinta del diniego di CIGO è sufficiente quando individua chiaramente l'insussistenza dei presupposti di non imputabilità e consente al destinatario di comprendere le ragioni del rigetto e di contestarle puntualmente.

Come è indicizzato

RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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