Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-258/22

Judgment of the General Court (Fourth Chamber, Extended Composition) of 6 March 2024. — AAT Byelorussian Steel Works - management company of ‘Byelorussian Metallurgical Company’ holding (BSW - management company of ‘BMC’ holding) v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in view of the situation in Belarus – Prohibitions on the import, purchase and transport of products as well as on the provision of services in the sector for iron and steel products originating from Belarus – Obligation to state reasons – Equal treatment – Misuse of powers – Proportionality – Right to property – Freedom to conduct a business. — Case T-258/22

Giurisprudenza europea62022TJ0258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha esaminato il pacchetto di sanzioni UE adottato dopo l’aggressione russa all’Ucraina, nella parte relativa ai prodotti ferro e acciaio originari della Bielorussia. Ha escluso la propria giurisdizione sulla decisione CFSP, ma ha ammesso il ricorso contro il regolamento corrispondente, ritenendo la società bielorussa direttamente incisa dalle restrizioni al mercato UE. Nel merito ha confermato la legittimità delle misure settoriali e ha respinto l’azione.

Restrictive misure UE contro il settore ferro e acciaio bielorusso: giurisdizione del Tribunale sugli atti CFSP di portata generale, ricevibilità del ricorso e legittimità delle restrizioni commerciali

La questione giuridica

Nei limiti di impugnabilità degli atti CFSP e degli atti adottati ai sensi dell’articolo 215 TFUE, il Tribunale doveva stabilire: se avesse giurisdizione a conoscere della legittimità della disposizione del decisione CFSP che introduce divieti settoriali relativi a prodotti ferro e acciaio di origine bielorussa; se la ricorrente fosse direttamente interessata e potesse agire contro la corrispondente disposizione del regolamento; se fosse ammissibile la modifica del ricorso per impugnare successivi atti di esecuzione che inserivano la ricorrente in elenchi sanzionatori; e, nel merito, se le misure fossero sufficientemente motivate, non discriminatorie, non viziate da sviamento di potere, proporzionate e compatibili con i diritti fondamentali di proprietà e libertà di impresa.

Principio di diritto

Il Tribunale ha dichiarato di non avere giurisdizione a conoscere della legittimità della disposizione della decisione CFSP 2022/356, poiché essa contiene misure settoriali di portata generale e non "decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche" ai sensi dell’articolo 275, secondo comma, TFUE; ha invece ritenuto ammissibile il ricorso contro la corrispondente disposizione del regolamento 2022/355, perché la ricorrente è direttamente interessata e l’atto è un regolamento di portata generale che non comporta misure di esecuzione. Nel merito, il Tribunale ha respinto tutti i motivi: la misura era adeguatamente motivata, non violava il principio di uguaglianza, non integrava sviamento di potere, era proporzionata rispetto all’obiettivo di pressione sulla Bielorussia perché cessasse il coinvolgimento nell’aggressione contro l’Ucraina, e costituiva una limitazione consentita dei diritti di proprietà e di libertà di impresa ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

Norme richiamate

  • articolo 263 TFUE
  • articolo 215 TFUE
  • articolo 275 TFUE
  • articolo 266 TFUE
  • articolo 21 TUE
  • articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • articolo 52(1) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione 2012/642/CFSP
  • Regolamento (CE) n. 765/2006
  • Decisione (CFSP) 2022/356
  • Regolamento (UE) 2022/355
  • Decisione di esecuzione (CFSP) 2023/1592
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1591

Restrictive misure UE contro il settore ferro e acciaio bielorusso: giurisdizione del Tribunale sugli atti CFSP di portata generale, ricevibilità del ricorso e legittimità delle restrizioni commerciali

Il Tribunale dell’Unione europea, in composizione allargata, si pronuncia su un ricorso di annullamento proposto da una società bielorussa operante nel settore ferro e acciaio contro un pacchetto di misure restrittive adottate nel contesto della guerra contro l’Ucraina. La controversia riguarda, in particolare, le restrizioni all’importazione, all’acquisto, al trasporto e alla prestazione di servizi relative a prodotti ferro e acciaio originari della Bielorussia.

Fatti e contesto normativo-politico

Il ricorso è stato proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE avverso la Decisione (CFSP) 2022/356 e il Regolamento (UE) 2022/355, entrambi del 2 marzo 2022, che modificano rispettivamente la Decisione 2012/642/CFSP e il Regolamento (CE) n. 765/2006 in materia di misure restrittive contro la Bielorussia. Le misure sono state adottate dopo l’attacco della Federazione russa all’Ucraina del 24 febbraio 2022 e in ragione del coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione.

Il Tribunale rileva che le disposizioni impugnate introducono divieti di ampia portata relativi ai prodotti ferro e acciaio di origine bielorussa. La successiva adozione, nel 2023, della Decisione di esecuzione (CFSP) 2023/1592 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1591, che hanno inserito la ricorrente negli elenchi delle persone soggette a misure restrittive, viene presa in considerazione solo ai fini della questione processuale della modifica del ricorso.

Giurisdizione del Tribunale sulla decisione CFSP

Il Consiglio sostiene che il Tribunale non abbia giurisdizione sulla parte del ricorso diretta contro la Decisione CFSP 2022/356, poiché l’articolo 275 TFUE consente il controllo giurisdizionale solo sulle decisioni restrittive adottate nei confronti di persone fisiche o giuridiche e non sugli atti di portata generale adottati nell’ambito della PESC.

Il Tribunale accoglie tale eccezione. Richiama il secondo comma dell’articolo 275 TFUE e la giurisprudenza secondo cui l’accesso al giudice dell’Unione è ammesso, in materia CFSP, solo quando l’atto abbia natura individuale. Le misure inserite nell’articolo 2q della decisione sono invece qualificate come misure di portata generale, perché si applicano a situazioni oggettivamente determinate e a una categoria astratta di operatori coinvolti nel commercio di quei prodotti. Non essendo dirette contro soggetti identificati, non rientrano nella nozione di "decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche".

Il Tribunale aggiunge che il mancato sindacato su tale decisione non priva i soggetti interessati di tutela giurisdizionale, poiché essi possono contestare il regolamento corrispondente adottato ai sensi dell’articolo 215 TFUE e, per eventuali atti nazionali di attuazione, adire i giudici nazionali.

Ricevibilità del ricorso contro il regolamento

Con riferimento al Regolamento (UE) 2022/355, il Consiglio e la Commissione contestano la legittimazione della ricorrente, sostenendo che la disposizione non incida direttamente sulla sua situazione giuridica e che si tratti di restrizioni indirizzate solo agli operatori dell’Unione.

Il Tribunale respinge questa impostazione. Ricorda che, ai fini della diretta incidenza, occorre che l’atto produca effetti immediati sulla situazione giuridica del ricorrente e non lasci alcun margine di discrezionalità ai soggetti incaricati della sua attuazione. Nel caso di specie, il divieto di importazione, acquisto, trasporto e prestazione di servizi nel settore ferro e acciaio di origine bielorussa incide direttamente sulla società ricorrente, che opera proprio in tale settore e che, per effetto della misura, non può più concludere o far eseguire contratti con operatori dell’Unione.

Il Tribunale sottolinea che è irrilevante che la disposizione sia formalmente rivolta agli operatori dell’UE: il suo effetto pratico è quello di impedire alla società bielorussa di operare con controparti europee. Inoltre, la disposizione non richiede misure di esecuzione, poiché produce effetti automaticamente in forza della sola disciplina unionale. Ne deriva che il regolamento impugnato è un "atto regolamentare" privo di misure esecutive e che la ricorrente è legittimata ad agire anche senza dover dimostrare un interesse individuale.

Inammissibilità della modifica del ricorso

La ricorrente aveva chiesto di estendere il ricorso alla Decisione di esecuzione (CFSP) 2023/1592 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1591, che l’avevano poi inserita negli elenchi sanzionatori.

Il Tribunale dichiara inammissibile la modifica del ricorso ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura, osservando che i nuovi atti hanno oggetto diverso rispetto agli atti originariamente impugnati. Le misure iniziali sono settoriali e di portata generale; gli atti di esecuzione successivi sono invece individuali, poiché riguardano specificamente la ricorrente. Non essendo identico il loro oggetto, non ricorre l’ipotesi che consente la modifica del ricorso.

Primo motivo: obbligo di motivazione, tutela giurisdizionale effettiva e giusto processo

La ricorrente lamenta l’insufficiente motivazione del regolamento, sostenendo che il Consiglio avrebbe dovuto dimostrare con prove l’esattezza delle circostanze addotte e spiegare perché le restrizioni colpissero proprio il suo settore. Invoca anche la violazione del diritto a un equo processo e della tutela giurisdizionale effettiva.

Il Tribunale dichiara inammissibile la censura relativa al giusto processo, perché non sorretta da alcuno sviluppo argomentativo conforme all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. Quanto al difetto di motivazione, ricorda che per gli atti di portata generale la motivazione può essere sintetica e limitarsi alla situazione generale e agli obiettivi perseguiti. Nel caso di specie, il regolamento, letto insieme alla decisione che attua a livello UE, indica chiaramente il contesto: il coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione contro l’Ucraina e la necessità di adottare ulteriori restrizioni per indurre tale Stato a desistere e a rispettare i propri obblighi internazionali.

Il Tribunale precisa inoltre che il controllo sulla fondatezza delle ragioni addotte attiene alla legittimità sostanziale, non alla motivazione. Non essendo la ricorrente destinataria di misure individuali, non era richiesta una motivazione specifica sulla sua posizione personale.

Secondo motivo: principio di uguaglianza e sviamento di potere

Sotto il profilo dell’uguaglianza, la ricorrente sostiene che il Consiglio l’abbia trattata in modo diverso rispetto ad altre imprese economicamente rilevanti per la Bielorussia e rispetto ad altri settori economici. Il Tribunale respinge la censura: la ricorrente non indica esempi concreti di situazioni comparabili, né dimostra che il settore ferro e acciaio si trovi in condizioni analoghe ad altri settori non colpiti. In ogni caso, il Consiglio dispone di un ampio margine di discrezionalità nel selezionare i settori economici da sottoporre a restrizioni, purché l’obiettivo perseguito sia quello di esercitare pressione sullo Stato terzo.

Quanto allo sviamento di potere, il Tribunale ricorda che esso ricorre solo se l’atto è adottato principalmente per fini diversi da quelli per cui il potere è conferito. La ricorrente non fornisce alcun elemento oggettivo, pertinente e concordante che dimostri un fine diverso da quello dichiarato, ossia indurre la Bielorussia a cessare il coinvolgimento nell’aggressione contro l’Ucraina. Non è richiesto che le imprese potenzialmente colpite abbiano legami con il governo o l’esercito bielorusso, trattandosi di sanzioni settoriali e non individuali.

Terzo motivo: proporzionalità e diritti fondamentali

La ricorrente deduce la violazione della libertà di impresa e del diritto di proprietà, nonché il carattere sproporzionato delle restrizioni, che impedirebbero l’accesso a un intero mercato.

Il Tribunale respinge il motivo. Ricorda anzitutto che, in materia di misure restrittive, il legislatore dell’Unione dispone di un ampio margine di apprezzamento e che la misura può essere censurata solo se manifestamente inappropriata rispetto all’obiettivo perseguito. Nel caso concreto, colpire il settore ferro e acciaio bielorusso è coerente con l’obiettivo di fare pressione sulla Bielorussia affinché non partecipi all’aggressione contro l’Ucraina e non appare manifestamente inadeguato.

Quanto ai diritti fondamentali, il Tribunale applica l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta: la limitazione è prevista dalla legge, persegue un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione e non intacca il contenuto essenziale dei diritti. Il fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, richiamato dall’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), TUE, giustifica l’incidenza negativa su operatori economici non responsabili della situazione sanzionata. La presenza di una clausola transitoria per i contratti già conclusi conferma, inoltre, che il legislatore ha previsto talune garanzie attenuative.

Esito

Non essendo fondato alcun motivo di ricorso, il Tribunale respinge integralmente l’azione. La ricorrente è condannata alle spese del Consiglio, mentre la Commissione interviene sostenendo il Consiglio e sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittive cfspcontenzioso unionalelibera circolazione delle mercidiritti fondamentaliproporzionalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.