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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-259/22

Judgment of the General Court (Fourth Chamber, Extended Composition) of 6 March 2024. — AAT Mostovdrev v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in view of the situation in Belarus – Prohibitions on the import, purchase and transport of products as well as on the provision of services in the sector for wood products originating from Belarus – Obligation to state reasons – Equal treatment – Misuse of powers – Proportionality – Right to property – Freedom to conduct a business. — Case T-259/22

Giurisprudenza europea62022TJ0259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di AAT Mostovdrev contro le sanzioni UE sul settore del legno bielorusso. Ha dichiarato di non avere giurisdizione sulla disposizione della decisione PESC, qualificata come misura di applicazione generale, e ha ritenuto ricevibile il ricorso contro la corrispondente disposizione del regolamento, in quanto atto regolamentare direttamente incidente e privo di misure di esecuzione. Nel merito, ha escluso difetti di motivazione, violazioni del principio di uguaglianza, abuso di potere e sproporzione, confermando la legittimità delle restrizioni economiche adottate in risposta al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina.

Annulment action contro le sanzioni UE settoriali sul legno di origine bielorussa: giurisdizione del Tribunale, ricevibilità e legittimità di misure restrittive di applicazione generale

La questione giuridica

Nel ricorso ex articolo 263 TFUE, il Tribunale è stato chiamato a stabilire: (i) se avesse giurisdizione a sindacare la validità della disposizione della decisione PESC che introduceva il divieto di importazione, acquisto, trasporto e prestazione di servizi nel settore del legno bielorusso; (ii) se la disposizione corrispondente del regolamento fosse di diretta e individuale incidenza, ovvero un atto regolamentare privo di misure di esecuzione; (iii) se la motivazione fosse sufficiente; (iv) se fossero violati parità di trattamento e divieto di abuso di potere; (v) se le restrizioni fossero sproporzionate e lesive del diritto di proprietà e della libertà d’impresa.

Principio di diritto

Le misure restrittive settoriali che vietano, in modo generale e astratto, l’importazione, l’acquisto, il trasporto e la prestazione di servizi relativi ai prodotti del legno originari della Bielorussia sono atti di applicazione generale: il Tribunale non ha giurisdizione a sindacare la corrispondente disposizione della decisione PESC ai sensi dell’articolo 275 TFUE, ma può esaminare la disposizione del regolamento in quanto atto regolamentare direttamente incidente e privo di misure di esecuzione. Tali misure sono state ritenute sufficientemente motivate, non discriminatorie in modo illegittimo, non viziate da abuso di potere e proporzionate; la limitazione della libertà d’impresa e del diritto di proprietà è giustificata dall’obiettivo di esercitare pressione sulla Bielorussia affinché cessi il suo coinvolgimento nell’aggressione contro l’Ucraina e rispetti i propri obblighi internazionali.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 275 TFUE
  • Articolo 215 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 21 TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52(1) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 266 TFUE
  • Decisione 2012/642/CFSP
  • Regolamento (CE) n. 765/2006
  • Decisione (PESC) 2022/356
  • Regolamento (UE) 2022/355

Misure restrittive settoriali sui prodotti del legno bielorussi

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da AAT Mostovdrev, società bielorussa attiva nel settore dei prodotti in legno, avverso la Decisione (PESC) 2022/356 e il Regolamento (UE) 2022/355, nella parte in cui introducono divieti di importazione, acquisto, trasporto e prestazione di servizi per prodotti del legno originari della Bielorussia. Il Tribunale affronta in primo luogo i profili di giurisdizione e ricevibilità, per poi esaminare nel merito motivazione, uguaglianza, abuso di potere, proporzionalità e diritti fondamentali.

Fatti e procedimento

Il ricorrente è un’impresa bielorussa operante nel comparto del legno. Le misure impugnate sono state adottate il 2 marzo 2022, dopo l’invasione russa dell’Ucraina e alla luce del coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione. Il Consiglio ha ampliato il quadro sanzionatorio già esistente, inserendo nella decisione PESC e nel regolamento disposizioni sostanzialmente identiche che vietano nell’Unione l’importazione, l’acquisto, il trasporto e la fornitura di servizi nel settore dei prodotti del legno provenienti dalla Bielorussia.

Giurisdizione del Tribunale sulla misura PESC

Il Consiglio sosteneva che la Corte non avesse giurisdizione sulla disposizione inserita nella decisione PESC, poiché si trattava di una misura di applicazione generale e non di una "decisione che prevede misure restrittive contro persone fisiche o giuridiche" ai sensi dell’articolo 275, secondo comma, TFUE. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’accesso al sindacato giurisdizionale in ambito PESC è limitato alle misure di natura individuale.

Il Tribunale qualifica la disposizione della decisione come misura di applicazione generale, applicabile a situazioni oggettivamente determinate e a una categoria astratta di operatori coinvolti nel commercio di prodotti del legno bielorussi. Poiché non colpisce soggetti nominativamente identificati, non rientra nell’ambito dell’articolo 275, secondo comma, TFUE. Di conseguenza, il Tribunale dichiara di non avere giurisdizione a conoscerne.

Ricevibilità del ricorso contro il regolamento

Per quanto concerne il regolamento, il Tribunale esamina la legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Esclude in primo luogo l’eccezione del Consiglio basata sulla genericità del ricorso, poiché il ricorrente ha precisato di chiedere l’annullamento solo della disposizione che riproduce le restrizioni sul legno.

Il Tribunale afferma che il regolamento è un atto regolamentare, adottato sulla base dell’articolo 215 TFUE mediante procedura non legislativa, e che la disposizione impugnata non comporta misure di esecuzione. Quanto alla diretta incidenza, rileva che il divieto colpisce immediatamente l’attività economica del ricorrente, impedendogli di esportare nell’Unione i prodotti interessati e di concludere o proseguire taluni contratti con operatori UE. Il fatto che la norma sia formalmente rivolta agli operatori dell’Unione non elimina la diretta incidenza sulla società bielorussa, poiché l’effetto pratico è quello di precluderle le transazioni con controparti UE.

Obbligo di motivazione e tutela giurisdizionale effettiva

Sul primo motivo, il ricorrente lamentava un difetto di motivazione e una lesione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e del diritto a un equo processo. Il Tribunale dichiara inammissibile la parte relativa al diritto a un equo processo, perché priva di argomentazione effettiva.

Quanto alla motivazione, il Tribunale ricorda che, per le misure di applicazione generale, l’obbligo di motivazione può limitarsi a indicare la situazione generale che ha determinato l’adozione dell’atto e gli obiettivi perseguiti. Nel caso di specie, il regolamento, letto nel suo contesto e in combinazione con la decisione PESC, indica chiaramente che le misure sono state adottate in risposta al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione illegale contro l’Ucraina e per esercitare pressione sul governo bielorusso affinché cessi tale coinvolgimento e rispetti gli obblighi internazionali.

Il Tribunale precisa inoltre che la contestazione relativa alla mancanza di prove o alla correttezza delle premesse fattuali attiene al merito, non alla motivazione in senso formale. Non essendo il ricorrente oggetto di una misura individuale, il Consiglio non era tenuto a esporre ragioni specifiche riferite alla sua situazione particolare.

Principio di uguaglianza e abuso di potere

Nel secondo motivo, il ricorrente invocava la violazione del principio di uguaglianza e un abuso di potere. Il Tribunale osserva che non sono stati forniti esempi concreti di imprese o settori comparabili trattati in modo diverso, né è stato dimostrato che il settore del legno si trovi in situazione comparabile ad altri settori economici bielorussi. Ribadisce che il Consiglio dispone di un ampio margine di discrezionalità nella scelta dei settori da colpire con sanzioni economiche volte a esercitare pressione su uno Stato terzo.

Quanto all’abuso di potere, il Tribunale richiama la regola secondo cui esso sussiste solo se l’atto è adottato esclusivamente o principalmente per fini diversi da quelli perseguiti dal potere conferito. Nel caso di specie, l’asserita mancanza di legami del ricorrente con il governo o con l’esercito bielorusso non dimostra che la misura sia stata adottata per fini diversi da quelli dichiarati. Inoltre, per misure settoriali di applicazione generale, non è necessario provare un nesso individuale tra ciascun operatore colpito e il regime o il conflitto.

Proporzionalità e diritti fondamentali

Nel terzo motivo, il ricorrente deduceva la sproporzione delle misure e la violazione della libertà d’impresa e del diritto di proprietà. Il Tribunale ricorda che, in materie che implicano scelte politiche ed economiche complesse, il controllo giurisdizionale si limita alla verifica della manifesta inadeguatezza della misura rispetto allo scopo perseguito.

Secondo il Tribunale, esiste un nesso ragionevole tra il divieto settoriale e l’obiettivo di far pressione sulla Bielorussia, soprattutto considerando l’importanza commerciale del settore del legno nei rapporti con l’Unione. Le conseguenze economiche negative per operatori non responsabili della situazione non rendono di per sé sproporzionata la misura, tenuto conto dell’importanza dell’obiettivo di pace e sicurezza internazionale, coerente con l’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), TUE. Il Tribunale rileva inoltre che la limitazione della libertà d’impresa e del diritto di proprietà è consentita dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, purché prevista dalla legge, giustificata da un interesse generale e proporzionata; tali condizioni risultano soddisfatte.

Decisione

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conferma che non ha giurisdizione sulla disposizione della decisione PESC, mentre la domanda relativa al regolamento è ricevibile ma infondata nel merito. In applicazione delle regole sulle spese, condanna AAT Mostovdrev a sopportare le proprie spese e quelle del Consiglio; la Commissione sopporta le proprie spese in quanto interveniente.

Come è indicizzato

Materiesanzioni uepolitica estera e di sicurezza comunediritto di impugnazionediritti fondamentalilibertà d'impresa

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