Tribunale, Sentenza T-647/22
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 6 March 2024. — Puma SE v European Union Intellectual Property Office. — Community design – Invalidity proceedings – Registered community design representing a shoe – Disclosure of the prior design – Article 7 of Regulation (EC) No 6/2002. — Case T-647/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Puma contro la decisione dell'EUIPO che aveva dichiarato nullo un disegno comunitario registrato raffigurante una scarpa. La Corte ritiene irrilevanti, in sede di nullità, le doglianze su presunta violazione di accordi, mala fede o abuso del diritto, e conferma che i post Instagram e le altre pubblicazioni prodotte provavano la divulgazione del disegno anteriore prima del periodo di grazia. Ne consegue che il disegno contestato difettava di carattere individuale ai sensi del regolamento n. 6/2002.
Nullità di un disegno/modello comunitario registrato per difetto di carattere individuale, alla luce della divulgazione di un disegno anteriore tramite post Instagram e articolo web, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002
La questione giuridica
Se il Tribunale dovesse annullare la decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva dichiarato nullo il disegno registrato per difetto di carattere individuale; in particolare, se l'istanza di nullità fosse inammissibile per presunta violazione di obblighi contrattuali, mala fede o abuso del diritto, e se le prove prodotte fossero sufficienti a dimostrare che il disegno anteriore era stato divulgato al pubblico prima del periodo di grazia di 12 mesi previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 6/2002.
Principio di diritto
In un procedimento di nullità di un disegno/modello comunitario, questioni come la pretesa violazione di un accordo transattivo, la mala fede o l'abuso del diritto del richiedente non incidono sulla valutazione oggettiva del carattere individuale del disegno contestato e non rendono inammissibile la domanda di nullità. Inoltre, un disegno anteriore è considerato divulgato quando l'asserito invalidante dimostra con prove solide e oggettive che i fatti divulgativi si sono verificati e, salvo prova contraria del titolare del disegno contestato, che tali fatti erano ragionevolmente conoscibili dai cerchi specializzati dell'Unione; nel caso di specie, i post Instagram e l'articolo web erano sufficienti a provare una divulgazione pubblica anteriore al periodo di grazia, con conseguente conferma della nullità del disegno registrato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articoli 55-60 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Regolamento (CE) n. 2245/2002
- Articolo 28 del regolamento (CE) n. 2245/2002
- Articolo 65 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
Nullità di un disegno/modello comunitario per divulgazione anteriore
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Puma SE contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 11 agosto 2022, resa in un procedimento di nullità relativo a un disegno/modello comunitario registrato rappresentativo di una scarpa. Il Tribunale esamina sia l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla ricorrente, sia la questione centrale della divulgazione del disegno anteriore ai fini dell'articolo 7 del regolamento n. 6/2002.
Fatti e procedimento amministrativo
Nel 2019 Handelsmaatschappij J. Van Hilst BV aveva chiesto la dichiarazione di nullità del disegno registrato nel 2016, sostenendo che esso fosse privo di carattere individuale perché già divulgato dalla stessa Puma prima del periodo di grazia di 12 mesi. A sostegno della domanda aveva prodotto post Instagram del 16 dicembre 2014, relativi all'account di Rihanna, oltre ad articoli di stampa online pubblicati il 16 e 17 dicembre 2014 e un articolo apparso su un sito fan, corredato da screenshot della Wayback Machine. L'Invalidity Division aveva accolto la domanda di nullità; la commissione di ricorso aveva confermato la decisione, ritenendo provata la divulgazione del disegno anteriore.
Primo motivo: pretesa inammissibilità della domanda di nullità
Puma sosteneva che la domanda di nullità fosse inammissibile perché proposta in violazione di obblighi contrattuali derivanti da una transazione conclusa dinanzi ai giudici olandesi, oltre che in mala fede e con abuso del diritto. Il Tribunale respinge integralmente tale motivo: in un procedimento di nullità dinanzi all'EUIPO, le eventuali responsabilità contrattuali o i comportamenti abusivi delle parti non rilevano, poiché l'oggetto del giudizio è soltanto l'accertamento oggettivo del carattere individuale del disegno contestato. Tali profili possono, al più, essere fatti valere in un'azione civile autonoma tra le parti, ma non come difesa nel procedimento amministrativo di nullità.
Secondo motivo: divulgazione del disegno anteriore ex articolo 7 del regolamento n. 6/2002
La ricorrente contestava che le prove prodotte fossero idonee a dimostrare una divulgazione al pubblico prima della data rilevante. Secondo il Tribunale, l'analisi va condotta in due fasi: occorre verificare, anzitutto, se le prove dimostrino i fatti costitutivi della divulgazione e, in secondo luogo, se tali fatti fossero ragionevolmente conoscibili dai cerchi specializzati operanti nell'Unione. Il regolamento n. 6/2002 e il regolamento n. 2245/2002 non impongono una forma probatoria tipica: il richiedente la nullità può utilizzare qualunque prova utile, che va valutata complessivamente, purché sia solida, oggettiva e attendibile.
Valutazione delle prove: post Instagram e articoli web
Il Tribunale ritiene che i post Instagram raffiguranti Rihanna con le scarpe bianche a suola nera consentano di identificare tutte le caratteristiche essenziali del disegno anteriore: forma della scarpa, linee sul tomaio, occhielli, lacci spessi, suola spessa e scanalata, dettagli laterali ed elemento verbale/figurativo. Le obiezioni di Puma sulla scarsa qualità delle immagini, sulla loro presunta focalizzazione sulla persona e sulla necessità di una lettura "retrospettiva" vengono respinte: le fotografie erano sufficientemente nitide e consentivano un'identificazione immediata delle caratteristiche del modello anteriore, anche per semplice ingrandimento. Il Tribunale sottolinea inoltre che l'origine delle immagini da un account Instagram riconducibile a Rihanna conferiva affidabilità al materiale probatorio.
Conoscibilità della divulgazione da parte dei cerchi specializzati
Quanto al requisito della conoscibilità "nel normale corso degli affari" da parte dei cerchi specializzati nell'Unione, il Tribunale osserva che Puma non aveva fornito elementi idonei a dimostrare il contrario per i post Instagram; anzi, tali immagini erano ragionevolmente accessibili ai professionisti del settore moda e ai soggetti interessati. Il Tribunale aggiunge che è sufficiente che anche uno solo degli eventi di divulgazione sia conoscibile dai cerchi specializzati per escludere l'applicazione dell'eccezione dell'articolo 7, paragrafo 1. Poiché i post del 16 e 17 dicembre 2014 precedevano di oltre 12 mesi il deposito del disegno contestato del 26 luglio 2016, il periodo di grazia non era applicabile.
Decisione e spese
Il Tribunale conferma quindi la valutazione dell'EUIPO: il disegno anteriore era stato effettivamente divulgato al pubblico e il disegno contestato difettava di carattere individuale. Il ricorso viene respinto integralmente e Puma è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso, che restano regolate dalla decisione impugnata.
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