Tribunale, Sentenza T-796/22
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 6 March 2024. — Drinks Prod SRL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark VIVIASEPT – Earlier EU word mark VIBASEPT – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-796/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Drinks Prod SRL contro la decisione dell'EUIPO che aveva confermato l'opposizione al marchio VIVIASEPT fondata sul marchio anteriore VIBASEPT. Dichiara inammissibili le prove prodotte per la prima volta in giudizio e ribadisce che non può ordinare all'EUIPO di proseguire la procedura di registrazione. Nel merito, conferma che esiste una probabilità di confusione per l'identità o somiglianza dei prodotti, la somiglianza almeno media dei segni e il carattere distintivo normale del marchio anteriore.
Opposizione al marchio UE figurativo VIVIASEPT: accertamento della probabilità di confusione con il marchio anteriore VIBASEPT ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
La questione giuridica
Se la Commissione di ricorso abbia correttamente ritenuto sussistente una probabilità di confusione tra il marchio figurativo richiesto VIVIASEPT e il marchio anteriore verbale VIBASEPT, tenendo conto della somiglianza dei segni, dell'identità o somiglianza dei prodotti di classe 3 e 5, e del carattere distintivo del segno anteriore; nonché se talune prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale fossero ammissibili.
Principio di diritto
Nel controllo di legittimità sulle decisioni delle commissioni di ricorso dell'EUIPO, il Tribunale non può impartire ordini all'EUIPO né prendere in considerazione prove nuove prodotte per la prima volta in giudizio; quanto al merito, quando i prodotti sono in parte identici e in parte simili e i segni condividono una forte somiglianza visiva e fonetica, mentre il marchio anteriore ha un carattere distintivo almeno normale e il confronto concettuale è neutro o impossibile per la maggior parte del pubblico, sussiste una probabilità di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, anche se il marchio contestato contiene elementi figurativi secondari.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 267 TFUE
Opposizione al marchio UE figurativo VIVIASEPT e probabilità di confusione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della Quinta commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva confermato il rigetto della registrazione del marchio figurativo VIVIASEPT per conflitto con il marchio anteriore verbale VIBASEPT. La causa attiene alla classica valutazione della probabilità di confusione nell'ambito di un procedimento di opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Parti e svolgimento del procedimento
La ricorrente è Drinks Prod SRL, richiedente il marchio VIVIASEPT. EUIPO è il convenuto, mentre l'interveniente è Coolike-Regnery GmbH, titolare del marchio anteriore VIBASEPT e opponente nel procedimento amministrativo. L'opposizione era stata accolta dalla Divisione di opposizione e poi confermata dalla commissione di ricorso. Dinanzi al Tribunale, la ricorrente chiedeva sia l'annullamento della decisione impugnata sia un ordine all'EUIPO di proseguire la procedura di registrazione.
Questioni preliminari: limiti del sindacato e prova nuova
Il Tribunale ricorda anzitutto che, nell'esercizio del controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE, non ha competenza a impartire ordini alle istituzioni e agli organi dell'Unione. Per tale ragione, la domanda volta a ordinare all'EUIPO di continuare la procedura di registrazione viene respinta per difetto di competenza. Inoltre, vengono dichiarati irricevibili gli allegati A.8, A.11, A.12 e A.15 depositati per la prima volta dinanzi al Tribunale, poiché il sindacato del giudice dell'Unione deve basarsi sui fatti e sulle prove sottoposti all'EUIPO nel procedimento amministrativo. Il Tribunale ribadisce il divieto di alterare l'oggetto della controversia mediante produzione di nuovi elementi probatori in giudizio.
Normativa applicata e criteri giuridici
Il Tribunale richiama l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui un marchio non è registrabile se, per l'identità o somiglianza con un marchio anteriore e per l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico, comprensivo del rischio di associazione. Ricorda inoltre che la valutazione deve essere globale, tenendo conto del pubblico di riferimento, della percezione dei segni e dei prodotti, e del principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti. Viene anche richiamato il principio secondo cui è sufficiente che il motivo relativo di rifiuto sussista in una parte dell'Unione europea.
Pubblico di riferimento
La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico pertinente quello dell'Unione europea, con riferimento in particolare alla parte bulgara e polacca del pubblico. Per i prodotti di classe 3 si tratta del pubblico generale e di professionisti con un livello di attenzione medio; per i prodotti di classe 5 il livello di attenzione è superiore alla media. Il Tribunale conferma tale impostazione, non contestata dalla ricorrente.
Confronto dei prodotti
Il Tribunale approva la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti del marchio richiesto sono in parte identici e in parte simili, in misura variabile, rispetto ai prodotti coperti dal marchio anteriore, in particolare rispetto a "antiseptic soaps" e "disinfectants". La ricorrente si era limitata ad affermare che il marchio anteriore copriva un elenco molto più ristretto di prodotti e che non bastava l'appartenenza alle medesime classi di Nizza per fondare la somiglianza, ma non aveva fornito argomentazioni specifiche idonee a confutare l'analisi dell'EUIPO.
Carattere distintivo del marchio anteriore
La ricorrente sosteneva che l'elemento "sept" fosse descrittivo o comunque debole, perché richiamerebbe la prevenzione delle infezioni e l'eliminazione dei batteri, e che il pubblico pertinente, specialmente bulgaro e polacco, comprenderebbe l'inglese. Il Tribunale respinge tali argomenti perché fondati su prove nuove dichiarate inammissibili e comunque non dimostrati. Il Tribunale osserva che il segno "VIBASEPT", considerato nel suo insieme, è di fantasia e non presenta un significato specifico per il pubblico pertinente. Anche ipotizzando che una parte del pubblico distingua l'elemento "sept", esso al più alluderebbe ad alcune caratteristiche dei prodotti, senza essere realmente descrittivo. Pertanto, il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è correttamente qualificato come normale.
Confronto tra i segni
Sul piano visivo, il Tribunale constata che i termini "viviasept" e "vibasept" condividono sette lettere nello stesso ordine, collocate all'inizio e alla fine dei segni. Le differenze centrali hanno peso limitato; gli elementi figurativi del marchio richiesto sono secondari e decorativi o laudativi. Pertanto, la somiglianza visiva è almeno media. Sul piano fonetico, i segni coincidono nella pronuncia iniziale "vi" e nella parte finale "asept"; la differenza dovuta alla presenza della lettera "b" nel marchio anteriore e della sillaba aggiuntiva "vi" nel marchio richiesto non è sufficiente a neutralizzare le somiglianze. Anche la pronuncia del simbolo "+" è irrilevante o marginale. La somiglianza fonetica è dunque almeno media. Quanto al piano concettuale, la commissione di ricorso aveva ritenuto il confronto impossibile, o comunque privo di incidenza per la maggior parte del pubblico; il Tribunale conferma tale valutazione.
Valutazione globale del rischio di confusione
Applicando il criterio di interdipendenza, il Tribunale osserva che la somiglianza almeno media tra i segni, unita all'identità o somiglianza dei prodotti e al carattere distintivo normale del marchio anteriore, basta a far ritenere sussistente il rischio che il pubblico creda che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Le differenze tra i segni non sono sufficienti a escludere la confusione, soprattutto tenuto conto del fatto che gli elementi figurativi del marchio richiesto non dominano l'impressione complessiva.
Esito e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Quanto alle spese, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché l'interveniente non aveva chiesto la condanna alle spese e l'EUIPO l'aveva chiesta solo nell'ipotesi di udienza, che non si è tenuta.
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