Tribunale, Sentenza T-301/23
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 6 March 2024. — Vía Atlántica Adegas e Viñedos, SL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark VIA ATLÁNTICA – Earlier EU figurative mark ATLÂNTICO – Relative grounds for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-301/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Vía Atlántica Adegas e conferma la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Casa Relvas contro il marchio VIA ATLÁNTICA. I giudici ritengono che i termini "atlântico" e "atlántica" non siano descrittivi dei vini in modo tale da escluderne la distintività. Poiché i prodotti sono identici e i segni presentano una somiglianza complessiva sufficiente, permane un rischio di confusione per il pubblico rilevante.
Marchio dell’Unione europea VIA ATLÁNTICA: conferma del rischio di confusione con il precedente marchio figurativo ATLÂNTICO per vini e bevande alcoliche.
La questione giuridica
Se la Commissione di ricorso abbia correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra il segno denominativo VIA ATLÁNTICA e il precedente marchio figurativo ATLÂNTICO per vini, alla luce della distintività degli elementi "atlântico"/"atlántica", della loro eventuale natura descrittiva geografica e del confronto complessivo dei segni.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che sussiste rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 quando, nonostante la diversa struttura dei segni, l’elemento verbale comune o affine non è descrittivo né privo di distintività per i prodotti interessati, i prodotti sono identici e, nella valutazione globale, la somiglianza visiva, concettuale e fonetica induce il pubblico a ritenere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Nel caso di specie, "atlântico" e "atlántica" sono stati ritenuti distintivi per vini, non dominanti ma rilevanti nel confronto complessivo, sicché l’opposizione è stata legittimamente accolta.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio dell’Unione europea VIA ATLÁNTICA: rischio di confusione con ATLÂNTICO
La pronuncia riguarda un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE proposto avverso la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione del marchio denominativo VIA ATLÁNTICA per bevande alcoliche, in seguito a un’opposizione fondata su un marchio anteriore figurativo ATLÂNTICO per vini.
Fatti e procedimento amministrativo
La società Vía Atlántica Adegas e Viñedos, SL, aveva chiesto la registrazione del segno VIA ATLÁNTICA per prodotti della classe 33, descritti come "Alcoholic beverages except beer". Casa Relvas Lda aveva proposto opposizione sulla base di un precedente marchio dell’Unione europea figurativo, registrato per "Wines". L’opposizione era stata accolta dalla Divisione di opposizione e, successivamente, la Commissione di ricorso aveva respinto l’impugnazione del richiedente, ritenendo integrato il rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Questione giuridica
La questione centrale era se il Tribunale dovesse censurare la valutazione della Commissione di ricorso circa:
- la distintività dei termini "atlântico" e "atlántica" rispetto ai vini;
- l’eventuale carattere descrittivo geografico di tali termini;
- la somiglianza complessiva tra il marchio richiesto e quello anteriore;
- la conseguente esistenza di un rischio di confusione per il pubblico.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui la registrazione va rifiutata quando, per identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Ricorda inoltre che:
- le condizioni di somiglianza tra segni e tra prodotti sono cumulative;
- è sufficiente che il motivo relativo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione;
- la valutazione va fatta globalmente, secondo l’impressione d’insieme prodotta sui consumatori medi;
- nei marchi complessi, un elemento è dominante solo se gli altri sono trascurabili.
Valutazione della distintività degli elementi comuni
Il cuore del contenzioso riguardava il valore distintivo dei termini "atlântico" e "atlántica". Il Tribunale osserva che il riferimento all’Atlantico è molto ampio: comprende migliaia di chilometri di costa e diverse regioni vitivinicole in Europa, America e Africa. Proprio per questa ampiezza, il riferimento geografico non descrive una caratteristica specifica dei vini tali da renderlo meramente descrittivo o privo di distintività.
Il richiedente non ha dimostrato che vini provenienti da aree così ampie e variegate abbiano caratteristiche comuni tali da far percepire quel riferimento geografico come indicazione delle qualità intrinseche del prodotto. Il Tribunale sottolinea che, nel settore vinicolo, le indicazioni geografiche servono normalmente a garantire qualità e caratteristiche specifiche del prodotto, ma un’indicazione troppo generica non consente al consumatore di identificare con precisione origine o qualità.
Esame della somiglianza tra i segni
Una volta confermata la distintività degli elementi verbali, il Tribunale approva l’analisi della Commissione di ricorso secondo cui i segni sono:
- simili visivamente e concettualmente in misura media;
- simili foneticamente in misura superiore alla media.
Per il marchio anteriore figurativo, l’elemento verbale "atlântico" non è stato ritenuto dominante in modo esclusivo, perché anche gli elementi figurativi e il contesto grafico contribuiscono all’impressione complessiva. Per il segno richiesto, le parole "via" e "atlántica" sono entrambe considerate distintive. Di conseguenza, il Tribunale respinge l’idea che i soli elementi figurativi o la sola parola "via" possano azzerare la somiglianza complessiva.
Rilevanza della prova fornita dal ricorrente
Il ricorrente aveva prodotto esempi tratti da siti internet e un precedente provvedimento dell’EUIPO per sostenere la debole distintività di "atlântico". Il Tribunale respinge tali argomenti perché:
- la mera presenza di espressioni simili nel settore non prova che il pubblico generale le percepisca come descrittive;
- una precedente decisione amministrativa, relativa ad altri segni e ad altra fattispecie, non vincola la valutazione della legalità della decisione impugnata.
Valutazione globale del rischio di confusione e dispositivo
Poiché i prodotti sono identici, il marchio anteriore ha un normale grado di distintività e i segni presentano una somiglianza complessiva sufficiente, il Tribunale conferma la conclusione dell’EUIPO: il pubblico può ritenere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Il ricorso è quindi respinto. Quanto alle spese, il Tribunale dispone che ciascuna parte sopporti le proprie, dato che non si è tenuta udienza e l’EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo in caso di convocazione dell’udienza.
Principio affermato
In materia di opposizione alla registrazione di marchi UE, un riferimento geografico molto ampio e generico non è automaticamente descrittivo dei vini; se l’elemento verbale comune conserva distintività e i prodotti sono identici, la somiglianza complessiva tra un marchio denominativo e uno figurativo può bastare a integrare il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
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