Sentenza n. 128/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 6169/2016 della Corte di Appello di Roma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 6169/2016 della Corte d’Appello di Roma, recante condanna al pagamento di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 6169/2016 della Corte d’Appello di Roma, resa in funzione di giudice del lavoro e confermativa della pronuncia di primo grado, con la quale il Ministero era stato condannato al risarcimento del danno mediante pagamento di una somma pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla pronuncia all’effettivo soddisfo. Nel corso del giudizio il TAR, con ordinanza del 12 novembre 2025, n. 1877, ha richiesto alla ricorrente di documentare l’esito del pignoramento presso terzi e di fornire la prova del passaggio in giudicato del titolo azionato. La ricorrente non ha adempiuto a tali prescrizioni.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di ottemperanza, ritenendo che mancasse la prova del passaggio in giudicato della sentenza posta a fondamento dell’azione. La mancata ottemperanza all’ordinanza istruttoria, con particolare riguardo alla prova del giudicato, ha privato la domanda del necessario presupposto processuale. Il Tribunale non ha esaminato nel merito l’effettiva inadempienza dell’amministrazione. Nulla è stato disposto sulle spese, in considerazione della mancata costituzione del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza; nel caso concreto, la domanda è stata respinta perché non è stata provata la definitività del titolo giudiziale azionato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve provare il passaggio in giudicato del titolo azionato quando tale definitività costituisce il presupposto dell’azione.
- La mancata ottemperanza alle prescrizioni istruttorie impartite dal giudice, ove impedisca di verificare la definitività del titolo posto a fondamento della domanda, comporta il rigetto della domanda di ottemperanza per carenza del necessario presupposto.
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