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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-604/22

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 12 June 2024. — Société du Tour de France v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark TOUR DE X – Earlier national word mark and earlier international registration of a figurative mark TOUR DE FRANCE – Earlier EU and national word marks LE TOUR DE FRANCE – Earlier EU figurative mark LE TOUR DE FRANCE – Relative grounds for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) – No damage to reputation – Article 8(5) of Regulation No 207/2009 (now Article 8(5) of Regulation 2017/1001). — Case T-604/22

Giurisprudenza europea62022TJ0604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso della Société du Tour de France contro il rigetto dell’opposizione al marchio TOUR DE X. Ritiene che l’elemento comune "tour de" sia debole e non dominante, sicché le differenze complessive tra i segni escludono sia il rischio di confusione sia il richiamo parassitario o il pregiudizio alla reputazione dei marchi anteriori. Respinge anche la censura di difetto di motivazione e condanna la ricorrente alle spese.

Marchio UE TOUR DE X: il Tribunale conferma il rigetto dell’opposizione per assenza di rischio di confusione e di pregiudizio alla reputazione dei marchi anteriori TOUR DE FRANCE / LE TOUR DE FRANCE.

La questione giuridica

Se il marchio figurativo richiesto TOUR DE X, per i prodotti e servizi delle classi 25, 28 e 41, dovesse essere respinto per: 1) rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; 2) indebito vantaggio o pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione dei marchi anteriori ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5; 3) insufficienza di motivazione della decisione di ricorso ai sensi dell’articolo 94 del regolamento 2017/1001.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, nonostante l’identità o somiglianza di gran parte dei prodotti e servizi, il segno TOUR DE X non crea rischio di confusione con i marchi anteriori TOUR DE FRANCE e LE TOUR DE FRANCE perché l’elemento comune "tour de" ha carattere distintivo molto debole, non è dominante nei marchi anteriori e le differenze visive, fonetiche e concettuali prevalgono. Per la stessa ragione, e poiché il pubblico non instaurerà un nesso mentale tra i segni, non ricorrono neppure i presupposti dell’articolo 8, paragrafo 5, per indebito vantaggio o pregiudizio alla reputazione; la decisione è inoltre sufficientemente motivata e non presenta contraddizioni tali da inficiarla.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Marchio UE TOUR DE X: opposizione fondata sui segni TOUR DE FRANCE e LE TOUR DE FRANCE

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della Seconda Commissione di ricorso EUIPO che aveva respinto l’opposizione contro la registrazione del marchio figurativo TOUR DE X. Il contenzioso verte sulla tutela dei marchi anteriori TOUR DE FRANCE e LE TOUR DE FRANCE, in relazione a prodotti delle classi 25 e 28 e servizi della classe 41.

Fatti e procedimento amministrativo

FitX Beteiligungs GmbH aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo UE per prodotti e servizi nelle classi 25, 28 e 41, rivendicando i colori nero e arancione. Société du Tour de France aveva proposto opposizione fondandola su più diritti anteriori: un marchio internazionale figurativo TOUR DE FRANCE, un marchio francese denominativo TOUR DE FRANCE, due marchi UE denominativi LE TOUR DE FRANCE, un marchio UE figurativo LE TOUR DE FRANCE e un ulteriore marchio francese LE TOUR DE FRANCE. L’opposizione era stata proposta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado, la Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto sia per assenza di rischio di confusione sia per assenza di danno alla reputazione o di indebito vantaggio.

Regime normativo applicabile ratione temporis

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata presentata l’11 maggio 2017, il merito è disciplinato dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009. Le norme procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento 2017/1001. Perciò i riferimenti dell’impugnata decisione agli articoli 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento 2017/1001 devono essere letti come riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento n. 207/2009, dal contenuto identico.

Primo motivo: rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Il Tribunale ricorda che la valutazione del rischio di confusione richiede un esame globale, fondato sull’impressione complessiva dei segni, tenendo conto in particolare dei loro elementi distintivi e dominanti, della somiglianza dei segni e di quella dei prodotti e servizi, nonché dell’interdipendenza tra tali fattori.

Elementi distintivi e dominanti

La Commissione di ricorso aveva ritenuto che, nei marchi anteriori denominativi e nel marchio internazionale figurativo, nessun elemento fosse dominante e che le espressioni "tour de", "tour", "de France" e "le" avessero carattere distintivo molto debole o addirittura descrittivo, specie per competizioni ciclistiche e prodotti connessi. Per il marchio anteriore figurativo, l’elemento dominante era stato individuato nelle componenti grafiche stilizzate, mentre il componente verbale era considerato debole. Per il marchio richiesto, invece, la lettera "x" era stata giudicata dominante, anche per la sua stilizzazione e per il font arancione di grandi dimensioni. Il Tribunale approva questa impostazione: l’espressione comune "tour de" non è dominante e ha un valore distintivo molto tenue, cosicché non può attrarre su di sé l’attenzione predominante del pubblico.

Confronto visivo, fonetico e concettuale

Sul piano visivo, i segni presentano una somiglianza bassa o molto bassa: il marchio richiesto differisce per la lettera "x" dominante, per il simbolo della clessidra/cronometro nella lettera "o" e per il diverso carattere grafico; i marchi anteriori includono inoltre gli elementi "France" e, talvolta, "le", assenti nel segno richiesto. Le differenze sono ancora più marcate rispetto al marchio figurativo anteriore, che presenta una diversa struttura complessiva e stilizzazioni ulteriori. Sul piano fonetico, l’unica coincidenza riguarda l’inizio "tour de", ma le parti finali divergono nettamente: "France" e, talvolta, "le" da un lato, "x" dall’altro. La pronuncia della lettera "x" è ritenuta percepibile e non trascurabile. Anche qui la somiglianza è soltanto bassa. Sul piano concettuale, i marchi anteriori evocano una specifica corsa ciclistica, il Tour de France. TOUR DE X suggerisce invece in modo aperto una competizione o un "tour", senza indicare alcuna localizzazione o disciplina certa. Solo una parte del pubblico potrebbe collegarlo al ciclismo, ma anche in tal caso la somiglianza concettuale resterebbe bassa.

Distintività acquisita con l’uso

La Commissione di ricorso aveva riconosciuto un grado medio di distintività acquisita per i marchi denominativi anteriori e un grado elevato per il marchio figurativo anteriore, ma limitatamente ai servizi di organizzazione di competizioni ciclistiche nella classe 41. Il Tribunale osserva che la ricorrente non aveva contestato in modo argomentato tali valutazioni e che esse non sono incoerenti con il fatto che l’elemento comune "tour de" conservi un carattere debole: la distintività acquisita con l’uso riguarda i marchi nel loro complesso, non la sola espressione comune.

Conclusione sul rischio di confusione

Pur in presenza di prodotti e servizi identici o simili, la combinazione tra la bassa somiglianza dei segni e il carattere molto debole dell’elemento comune esclude che il pubblico ritenga i segni provenienti dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Il Tribunale conferma dunque l’assenza di rischio di confusione.

Secondo motivo: tutela rafforzata per marchi rinomati ex articolo 8, paragrafo 5

Per la tutela rafforzata occorrono cumulativamente: registrazione del marchio anteriore, identità o somiglianza tra i segni, reputazione nel territorio rilevante e rischio che l’uso del segno posteriore tragga indebito vantaggio o rechi pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio anteriore.

Reputazione dei marchi anteriori

La Commissione di ricorso aveva riconosciuto una reputazione, almeno per i servizi di organizzazione di competizioni ciclistiche, ma non aveva ritenuto dimostrata una reputazione alta o eccezionale. Il Tribunale chiarisce che ciò non significa imporre uno standard più elevato di quello richiesto dalla norma: la Commissione ha solo descritto il grado di reputazione effettivamente provato. Inoltre, poiché nell’opposizione la ricorrente aveva invocato l’articolo 8, paragrafo 5, solo per i servizi di organizzazione di competizioni sportive, era legittimo circoscrivere l’esame a tali servizi.

Assenza di nesso mentale e di vantaggio indebito

Il punto decisivo è che il pubblico non stabilirà un collegamento mentale tra TOUR DE X e TOUR DE FRANCE / LE TOUR DE FRANCE. L’espressione comune "tour de" è molto usata nel settore delle competizioni ciclistiche, ha carattere distintivo molto debole e non è sufficiente, da sola, a evocare i marchi anteriori rinomati. Il Tribunale rileva anche che il fatto che i segni siano solo debolmente simili esclude il presupposto del nesso mentale necessario per applicare l’articolo 8, paragrafo 5. Di conseguenza, non è provato né un indebito agganciamento alla reputazione altrui, né un pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione dei marchi anteriori.

Terzo motivo: motivazione della decisione ex articolo 94 del regolamento 2017/1001

La ricorrente sosteneva che la decisione fosse contraddittoria e dunque carente di motivazione. Il Tribunale ricorda che la motivazione deve essere chiara, coerente e idonea a consentire al destinatario di comprendere la decisione e al giudice di esercitare il controllo di legittimità. Nel caso concreto, la motivazione è ritenuta sufficiente: il fatto che la Commissione di ricorso non si sia soffermata separatamente sulla debolezza della parola "tour" da sola non contraddice l’analisi centrata sull’espressione comune "tour de"; analogamente, non è contraddittorio riconoscere una distintività acquisita con l’uso ai marchi nel loro complesso e, al contempo, attribuire all’elemento comune un valore debole ai fini del confronto tra i segni.

Dispositivo e conseguenze economiche

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione impugnata. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna la Société du Tour de France alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • un elemento comune di carattere distintivo molto debole non può, da solo, fondare un rischio di confusione quando le differenze complessive tra i segni sono significative;
  • la distintività acquisita con l’uso si riferisce al marchio nel suo insieme e non necessariamente all’elemento comune condiviso;
  • per l’articolo 8, paragrafo 5, non basta una reputazione del marchio anteriore: occorre anche un nesso mentale tra i segni e il rischio concreto di indebito vantaggio o pregiudizio;
  • una motivazione è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico seguito, anche quando non analizza separatamente ogni singolo profilo dedotto dalla parte.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionereputazione del marchiomotivazione degli atti amministrativi

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