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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-149/23

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 12 June 2024. — Georgi Kirov v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Revocation proceedings – EU figurative mark CRISTIANI – Genuine use of the mark – Article 58(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001 – Expiry of the five-year period – Obligation to state reasons. — Case T-149/23

Giurisprudenza europea62023TJ0149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso contro la revoca parziale del marchio UE figurativo CRISTIANI per i servizi di classe 43. Ha ritenuto non provato l’uso genuino per cafeterias, restaurants e catering, valorizzando il basso volume d’affari e l’assenza di elementi compensativi sufficienti. Ha anche escluso che le restrizioni COVID-19 per 79 giorni costituissero un giustificato motivo idoneo a incidere sul periodo di cinque anni e ha confermato la sufficienza della motivazione della decisione impugnata.

Revoca parziale di un marchio UE figurativo per mancato uso genuino dei servizi di ristorazione e per insufficienza della motivazione della decisione EUIPO

La questione giuridica

Se il titolare del marchio avesse provato l’uso genuino del segno per i servizi di classi 43 "cafeterias; restaurants; catering" nel periodo rilevante; se la sospensione di fatto dell’attività per 79 giorni a causa delle restrizioni COVID-19 costituisse un giustificato motivo di non uso; se la decisione della commissione di ricorso fosse sufficientemente motivata, anche rispetto alle linee guida EUIPO e al contratto di licenza invocato dal titolare.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che la revoca di un marchio UE è legittima quando il titolare non dimostra, con prove oggettive e complessive, un uso genuino del segno per i servizi registrati nel quinquennio rilevante; un fatturato molto limitato, non compensato da altri fattori come estensione geografica, frequenza o pubblicità, non basta a integrare l’uso genuino. Un’interruzione temporanea dell’attività dovuta al COVID-19 costituisce giustificato motivo di non uso solo se è provata come ostacolo diretto, indipendente dalla volontà del titolare e valutato nel contesto complessivo; nel caso di specie, 79 giorni non sono stati ritenuti sufficienti. La decisione EUIPO era inoltre adeguatamente motivata e non vi è stata violazione dell’articolo 47 della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Revoca parziale del marchio UE figurativo CRISTIANI per mancato uso genuino

Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca di un marchio dell’Unione europea. La controversia riguarda l’uso genuino di un marchio figurativo registrato per servizi di ristorazione e la sufficienza della motivazione della decisione amministrativa.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio figurativo dell’Unione europea era stato registrato il 28 maggio 2015 per beni e servizi in più classi, tra cui la classe 43. Il 3 giugno 2020 Pasticceria Cristiani Sas di Sergio Cristiani & C. ha chiesto la revoca parziale per alcuni prodotti di classe 16 e per i servizi di classe 43, ossia "cafeterias; restaurants; catering", invocando l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001.

Il titolare ha prodotto prove di uso e traduzioni integrative. La divisione nullità ha accolto la domanda di revoca e la commissione di ricorso ha confermato la decisione, ritenendo non provato né l’uso genuino per i servizi contestati né un giustificato motivo di non uso.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente ha dedotto due motivi principali:

  • violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 16 della Carta, per errata valutazione dell’uso genuino e del giustificato motivo di non uso;
  • violazione dell’obbligo di motivazione, nonché del diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo.

Quadro normativo e criteri per l’uso genuino

Il Tribunale richiama l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001: il marchio è revocabile se, entro un periodo continuativo di cinque anni, non è stato oggetto di uso genuino nell’Unione per i beni o servizi registrati, salvo giustificati motivi di non uso.

Richiama inoltre l’articolo 18 del regolamento 2017/1001 e l’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625, sottolineando che la prova deve riguardare luogo, tempo, entità e natura dell’uso ed essere fornita con documenti oggettivi. La giurisprudenza citata ribadisce che:

  • l’uso genuino è quello conforme alla funzione essenziale del marchio, cioè garantire l’origine dei prodotti o servizi;
  • non basta un uso meramente simbolico;
  • non esiste una soglia quantitativa astratta;
  • un uso anche minimo può bastare, ma solo se giustificato nel settore rilevante;
  • quanto minore è il volume d’uso, tanto più servono prove aggiuntive;
  • la territorialità è solo uno dei fattori da considerare;
  • la prova non può basarsi su mere probabilità o presunzioni.

Periodo rilevante e giustificato motivo di non uso

Il Tribunale conferma che il periodo rilevante per provare l’uso genuino era quello compreso tra il 3 giugno 2015 e il 2 giugno 2020. Respinge la tesi secondo cui la scadenza del quinquennio sarebbe stata sospesa fino al 15 agosto 2020 a causa delle restrizioni COVID-19.

Quanto al giustificato motivo di non uso, il Tribunale osserva che le restrizioni bulgare per 79 giorni impedivano effettivamente la prestazione dei servizi di cafeterias e restaurants, ma tali ostacoli devono essere valutati nel contesto complessivo. La commissione di ricorso aveva rilevato che:

  • il periodo era relativamente breve;
  • gran parte cadeva in bassa stagione;
  • il livello complessivo di attività nel quinquennio era già molto modesto.

Poiché il ricorrente non ha contestato tali valutazioni, il Tribunale conclude che non è stato dimostrato un giustificato motivo di non uso. Di conseguenza, la domanda di revoca non era né improcedibile né infondata per essere stata presentata prima della scadenza del quinquennio.

Uso del marchio per i servizi di cafeterias e restaurants

Il Tribunale si concentra poi sull’elemento centrale: il marchio era stato effettivamente usato in relazione ai servizi di cafeterias e restaurants? La commissione di ricorso aveva valorizzato il fatto che tali servizi erano collegati all’attività alberghiera e non risultavano autonomamente promossi, oltre al dato del fatturato giornaliero molto basso, tra circa 35 e 286 euro.

Il Tribunale osserva che, anche se un uso minimo può essere sufficiente in astratto, nel caso concreto il volume di affari era troppo esiguo rispetto alla dimensione del settore della ristorazione nell’Unione. In assenza di elementi compensativi, come un’ampia frequenza di uso, una forte estensione territoriale o una pubblicità significativa, la prova non raggiunge il livello richiesto.

Esamina quindi i fattori invocati dal ricorrente:

  • la localizzazione del ristorante a Sozopol non dimostra da sola un’estensione territoriale sufficiente;
  • il contratto di licenza in Italia non basta, perché la sola esistenza del contratto non prova l’effettivo uso del marchio da parte del licenziatario;
  • le recensioni e gli screenshot dei siti web erano in larga parte non datati o limitati a periodi brevi e stagionali;
  • la mera presenza del servizio su siti collegati agli hotel non dimostra un’effettiva azione pubblicitaria finalizzata ad accrescere l’uso commerciale.

Il Tribunale conferma pertanto che l’uso non era genuino per i servizi di cafeterias e restaurants.

Uso per i servizi di catering

Quanto ai servizi di catering, il Tribunale osserva che il ricorrente non ha prodotto specifiche prove di uso. L’argomento secondo cui il catering costituirebbe una sottocategoria dei restaurants non può essere accolto, perché la prova dell’uso genuino per i restaurants era già insufficiente. Anche il contratto di licenza non consente di superare tale esito, poiché manca la prova dell’uso effettivo del marchio dal licenziatario. Ne consegue la conferma della revoca anche per il catering.

Obbligo di motivazione e diritti della Carta

Sul secondo motivo, il Tribunale ricorda che l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e l’articolo 296 TFUE impongono una motivazione chiara e sufficiente, idonea sia a consentire alla parte di difendersi sia al giudice di controllare la legalità dell’atto.

Nel caso concreto, la motivazione della decisione EUIPO è stata ritenuta sufficiente perché spiegava:

  • perché il giustificato motivo di non uso non era stato riconosciuto;
  • perché il periodo di 79 giorni non era stato considerato idoneo a incidere sul quinquennio;
  • perché il contratto di licenza non bastava senza prova dell’uso effettivo.

Di conseguenza, non vi è violazione dell’obbligo di motivazione né, per derivazione, degli articoli 47 e 41 della Carta.

Dispositivo e conseguenze sulle spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dall’interveniente; EUIPO sopporta le proprie spese, poiché non era stata chiesta la condanna alle spese in assenza di udienza.

Come è indicizzato

Materiemarchi uerevoca per mancato usouso genuino del marchioobbligo di motivazionediritto di difesa e tutela giurisdizionale effettiva

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