Tribunale, Ordinanza T-760/22
Order of the General Court (Ninth Chamber) of 12 June 2024. — TB v European Union Agency for Cybersecurity. — Civil service – Members of the temporary staff – Reports procedure – Appraisal report – Partial annulment – Non-severability – Liability – Inadmissibility. — Case T-760/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto inammissibile il ricorso di una membro del personale temporaneo di ENISA contro il terzo rapporto di sviluppo di carriera 2020, ritenendo che i commenti contestati non fossero separabili dal resto del documento. Ha inoltre osservato che il rapporto culminava nella valutazione più favorevole possibile e non emergeva una lesione autonoma degli interessi non patrimoniali della ricorrente. Ne è conseguito anche il rigetto della domanda di risarcimento danni, strettamente connessa alle censure di annullamento.
Impugnazione parziale di un rapporto di valutazione del personale ENISA: inammissibilità per inscindibilità dei commenti contestati e rigetto della domanda risarcitoria accessoria
La questione giuridica
Se la domanda di annullamento limitata ad alcuni commenti contenuti nel terzo rapporto di sviluppo di carriera 2020 fosse ammissibile, in particolare se tali commenti fossero separabili dal resto del rapporto; e, in subordine, se il rapporto, pur nella sua interezza, costituisse un atto lesivo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Conseguentemente, se la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, fondata sulla pretesa illegittimità del rapporto, potesse essere accolta autonomamente.
Principio di diritto
Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso che mira solo all'annullamento parziale di un rapporto di valutazione del personale quando i commenti contestati non sono separabili dal complesso del rapporto, perché l'eliminazione di tali commenti altererebbe la sostanza e la logica del documento; inoltre, se il rapporto è nel suo complesso il più favorevole possibile per il dipendente e i passaggi contestati non contengono critiche personali autonome, esso non costituisce comunque un atto lesivo. La domanda di risarcimento collegata alla domanda di annullamento respinta come inammissibile viene a sua volta respinta.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 2, paragrafo 2, della decisione MB 2015/15 del Management Board di ENISA
- Articolo 5 della decisione MB 2015/15 del Management Board di ENISA
- Articolo 7 della decisione MB 2015/15 del Management Board di ENISA
- Articolo 15, paragrafo 2, delle condizioni di impiego degli altri agenti dell'Unione europea
- Articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Impugnazione parziale di un rapporto di valutazione del personale ENISA: inammissibilità per inscindibilità dei commenti contestati e rigetto della domanda risarcitoria accessoria
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da una membro del personale temporaneo di ENISA contro il terzo rapporto di sviluppo di carriera 2020. Il Tribunale è chiamato a verificare l'ammissibilità di un annullamento solo parziale del rapporto e la sorte della domanda di risarcimento fondata sulla pretesa illegittimità della valutazione.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente era stata assunta da ENISA come membro del personale temporaneo per svolgere funzioni dirigenziali, poi riassegnata a un posto non manageriale dopo una riorganizzazione interna. Nell'ambito della procedura di valutazione per il 2020, dopo un primo e un secondo rapporto, ENISA ha adottato la decisione ED 8/2022, che ha modificato la seconda versione del rapporto e ha portato alla terza versione del CDR 2020.
La ricorrente contestava alcuni commenti inseriti nelle sezioni:
- B.1 – Efficiency,
- B.2 – Ability,
- B.3 – Conduct.
La terza versione del rapporto recava tuttavia, come conclusione generale, la dicitura "Satisfactory without comments", cioè il livello massimo previsto dal sistema di valutazione di ENISA. Dopo un reclamo amministrativo e il rigetto dello stesso, la ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo l'annullamento parziale del rapporto, l'annullamento della decisione di rigetto del reclamo, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale.
Normativa applicabile e quadro giuridico
Il Tribunale richiama anzitutto il sistema generale di valutazione del personale dell'Unione, fondato sull'articolo 43 dello Statuto dei funzionari, applicabile per analogia ai membri del personale temporaneo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, delle condizioni di impiego degli altri agenti.
Richiama inoltre la disciplina interna di ENISA contenuta nella decisione MB 2015/15, in particolare:
- l'articolo 2, paragrafo 2, che impone una valutazione qualitativa individuale di efficienza, capacità e condotta e una conclusione sulla soddisfazione della prestazione;
- l'articolo 5, che impone di tener conto del contesto;
- l'articolo 7, che disciplina il ricorso interno contro il rapporto.
Sul piano processuale vengono citati anche gli articoli 129, 130 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale, nonché l'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, relativo al reclamo amministrativo.
Ammissibilità: rapporto tra reclamo e atto impugnato
Il Tribunale ricorda la regola secondo cui il reclamo amministrativo e il suo rigetto formano parte integrante di una procedura complessa e, di regola, il ricorso giurisdizionale si considera diretto contro l'atto lesivo originario, salvo che il rigetto del reclamo abbia un contenuto autonomo. Nel caso concreto, il rigetto del reclamo non aveva portata diversa rispetto al rapporto contestato e, quindi, l'oggetto effettivo del giudizio era il terzo CDR 2020.
Motivo decisivo: inscindibilità dei commenti contestati
Il punto centrale della decisione è la verifica della severabilità dei commenti contestati. Il Tribunale applica il principio secondo cui l'annullamento parziale di un atto dell'Unione è possibile solo se le parti censurate sono separabili dal resto del provvedimento senza alterarne la sostanza.
A tal fine osserva che il rapporto di valutazione:
- ha per funzione valutare efficienza, capacità e condotta del lavoratore;
- contiene varie sezioni che concorrono alla valutazione complessiva;
- culmina in una conclusione generale che riassume le valutazioni settoriali.
Nel caso di ENISA, le valutazioni nelle sezioni B.1, B.2 e B.3 contribuiscono alla comprensione del contesto e alla finalità migliorativa del sistema di appraisal previsto dalla decisione MB 2015/15. Perciò i commenti contestati non sono isolabili dal complesso del CDR: la loro soppressione altererebbe il contenuto, lo spirito e la sostanza del rapporto.
Da ciò deriva una conseguenza processuale rigorosa: poiché la ricorrente ha chiesto solo un annullamento parziale, il Tribunale non può trasformare d'ufficio la domanda in un annullamento totale senza pronunciare ultra petita. La domanda di annullamento è quindi dichiarata inammissibile.
Ulteriore rilievo: mancanza di un atto lesivo
In via subordinata, il Tribunale osserva che, anche ipotizzando una lettura della domanda come diretta contro il rapporto nella sua interezza, l'azione resterebbe inammissibile perché il rapporto non costituisce un atto lesivo per la ricorrente.
Il Tribunale motiva questa conclusione rilevando che:
- il terzo CDR 2020 reca la valutazione complessiva più favorevole, "Satisfactory without comments";
- l'eventuale illegittimità di singole osservazioni non inciderebbe su tale conclusione finale;
- dai commenti contestati non emerge una critica personale autonoma, estranea alla valutazione professionale, né una lesione della dignità o dell'integrità della ricorrente.
Richiamando la giurisprudenza sulle valutazioni negative, il Tribunale precisa che commenti critici non sono di per sé lesivi se formulati con misura e ancorati a elementi oggettivi.
Domanda di risarcimento
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è respinta perché strettamente connessa alla domanda di annullamento. La ricorrente fondava infatti il preteso danno sulla medesima illegittimità dedotta a sostegno dell'annullamento, senza prospettare autonome censure di responsabilità.
Poiché le domande di annullamento sono state dichiarate inammissibili, anche la richiesta risarcitoria è respinta.
Dispositivo e conseguenze sulle spese
Il Tribunale respinge il ricorso integralmente come inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, conformemente alla domanda della convenuta.
Principio affermato
In materia di rapporti di valutazione del personale dell'Unione, l'annullamento parziale è ammissibile solo se le parti contestate sono realmente separabili dal resto del documento; se i commenti criticati concorrono alla valutazione complessiva e alla conclusione finale, il ricorso è inammissibile. Inoltre, una domanda di risarcimento basata sulla medesima illegittimità e accessoria alla domanda di annullamento segue la sorte di quest'ultima.
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