Tribunale, Sentenza T-170/23
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 12 June 2024. — Amstel Brouwerij BV v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark ULTRA – Absolute ground for invalidity – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EC) No 40/94 (now Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) – EUIPO’s Guidelines for examination. — Case T-170/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto la domanda di nullità del marchio figurativo "ULTRA" per birre. Ha ritenuto che, alla data rilevante, il termine fosse percepito come espressione laudativa e non distintiva, anche alla luce della prassi e delle linee guida EUIPO. La decisione chiarisce anche che prove documentali prodotte in giudizio possono servire a confermare fatti notori già ricavabili dal fascicolo amministrativo.
Nullità di un marchio UE figurativo costituito dal termine "ULTRA" per assenza di carattere distintivo: il Tribunale annulla la decisione dell’EUIPO che aveva respinto la domanda di nullità
La questione giuridica
Se il segno figurativo costituito dal termine "ULTRA", registrato per birre in classe 32, fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 (oggi regolamento 2017/1001), tenuto conto del suo possibile uso come termine laudativo, prefisso o parola autonoma; e, in via preliminare, se fosse ammissibile una prova prodotta per la prima volta dinanzi al Tribunale.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che il termine "ULTRA", per le birre della classe 32, è un termine generico e laudativo che il pubblico pertinente percepisce come evocazione di superiorità, eccellenza o qualità accresciuta del prodotto, e non come indicazione dell’origine commerciale; di conseguenza il marchio è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. Il Tribunale ha inoltre ritenuto ammissibile una schermata di dizionario prodotta per la prima volta in giudizio, poiché volta a corroborare un fatto notorio e attinente al contesto fattuale già emerso nel procedimento amministrativo. Per tali ragioni ha annullato la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 40/94
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94
- Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
Nullità del marchio figurativo "ULTRA" per birre
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Amstel Brouwerij BV contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 gennaio 2023. Il Tribunale si pronuncia in materia di marchi dell’Unione europea e, in particolare, sulla nullità di un marchio figurativo contenente il termine "ULTRA" registrato per birre in classe 32.
Fatti e procedimento amministrativo
Anheuser-Busch LLC aveva depositato nel 2002 la domanda di registrazione del marchio figurativo contestato, poi registrato nel 2005 per "beers" in classe 32. Nel 2020 Amstel Brouwerij BV aveva chiesto la dichiarazione di nullità sulla base dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94, invocando l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso regolamento.
La Cancellation Division aveva respinto la domanda di nullità e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo che il segno non fosse descrittivo né privo di carattere distintivo. Secondo la commissione, il termine "ultra" avrebbe avuto carattere distintivo se usato da solo e la prassi interna dell’EUIPO o le sue Guidelines non sarebbero vincolanti.
Questioni preliminari: diritto applicabile e ammissibilità della prova
Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione risale al 17 ottobre 2002, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 40/94, mentre le norme procedurali sono quelle del regolamento 2017/1001. Le parti che avevano richiamato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 dovevano quindi intendersi come riferite alla disposizione corrispondente del regolamento n. 40/94, identica nel contenuto.
Quanto all’eccezione di irricevibilità sollevata dall’interveniente nei confronti dell’allegato A.5, il Tribunale la respinge. La schermata di un dizionario online prodotta per la prima volta in giudizio è stata ritenuta ammissibile perché si limita a corroborare un fatto notorio, ossia il significato del termine "ultra", già desumibile da fonti accessibili al pubblico e già discussa nel procedimento amministrativo.
Normativa e criteri applicati sul carattere distintivo
Il Tribunale richiama la nozione di carattere distintivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94: il marchio deve consentire al consumatore di identificare l’origine imprenditoriale dei prodotti e distinguerli da quelli di altre imprese. La valutazione va compiuta in relazione ai prodotti interessati e alla percezione del pubblico pertinente.
Per i marchi costituiti da slogan o da indicazioni promozionali, il Tribunale ricorda che essi non sono automaticamente esclusi dalla registrazione: sono privi di distintività solo se il pubblico li percepisce come mera formula pubblicitaria; al contrario, hanno carattere distintivo se, oltre alla funzione promozionale, sono immediatamente percepiti come indicazione dell’origine commerciale.
Ragionamento della Corte: significato di "ULTRA" e contesto di mercato
Il Tribunale osserva che, già alla data rilevante, la giurisprudenza aveva riconosciuto che "ultra", usato come prefisso, poteva rafforzare la qualità o la caratteristica di un prodotto. Inoltre, le EUIPO Guidelines for examination, pur non vincolanti, costituivano un elemento rilevante per ricostruire il contesto fattuale e mostravano una prassi volta a rifiutare segni che indicano una qualità positiva o un function appealing, sia se usati da soli sia in combinazione con altri termini.
Il Tribunale valorizza anche la prassi decisionale dell’EUIPO, descritta come orientata a un rifiuto quasi sistematico dei marchi contenenti "ultra", e la giurisprudenza successiva, in particolare la sentenza ULTRARANGE, da cui ricava che il termine può significare "oltre il normale", "eccessivo", "estremo" o "immoderato". Da ciò deduce che il pubblico pertinente di lingua inglese o di lingue latine avrebbe percepito il termine come riferimento a una qualità o caratteristica del prodotto.
Valutazione del segno nel settore delle birre
Secondo il Tribunale, il termine "ULTRA" è un termine comune e generico che, per il pubblico interessato, ha un significato identico sia come prefisso sia come parola autonoma. In relazione alle birre, esso trasmette immediatamente un messaggio di superiorità, eccellenza o qualità accresciuta, eventualmente anche con riferimento al gusto o al contenuto alcolico.
La stilizzazione grafica del segno è giudicata semplice e banale, insufficiente a distogliere il consumatore dal messaggio laudativo espresso dalla parola. Il marchio, nel suo insieme, viene quindi percepito come mera formula promozionale e non come indicatore di origine commerciale.
Errori della decisione impugnata
Il Tribunale censura la commissione di ricorso per aver escluso che il termine "ultra" potesse essere considerato, da solo, una formula laudativa o pubblicitaria, e per aver distinto in modo improprio tra uso come prefisso e uso autonomo. Il richiamo alla giurisprudenza relativa al termine "extra" è ritenuto pertinente, poiché anche "ultra" ha funzione di esaltazione di qualità astratte del prodotto ed è frequentemente usato nel linguaggio commerciale e pubblicitario.
Ne consegue che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto distintivo il marchio o comunque ha escluso che potesse ragionevolmente essere percepito come privo di distintività.
Dispositivo e spese
Accolto il primo motivo, il Tribunale annulla la decisione impugnata senza esaminare il secondo motivo relativo alla tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Condanna EUIPO a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle di Amstel Brouwerij BV; condanna Anheuser-Busch LLC a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
Un segno costituito dal termine "ULTRA", apposto su birre, è privo di carattere distintivo quando il pubblico pertinente lo percepisce come termine laudativo e pubblicitario che evoca un livello superiore o eccezionale del prodotto; in tal caso il marchio non indica l’origine imprenditoriale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. La prova documentale prodotta in giudizio può essere ammessa se serve a confermare un fatto notorio già rilevante nel fascicolo amministrativo.
Come è indicizzato
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