Sentenza n. 2893/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Livorno di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Dopo il preavviso di rigetto, l’Amministrazione aveva richiesto la produzione del passaporto, della dichiarazione di ospitalità e del rinnovo del contratto di affitto, rilevando il mancato adempimento per irreperibilità dell’interessato. Il diniego era stato quindi impugnato dinanzi al TAR Toscana. Il TAR aveva respinto il ricorso, rilevando che due motivi erano riferiti a un diverso cittadino straniero e che la mancata traduzione del provvedimento non ne determinava l’illegittimità. In appello, l’interessato ha dedotto, in termini generici e senza specifiche censure alla sentenza, che la carenza documentale sarebbe stata sanabile, non essendo prevista dalla legge a pena di decadenza. Il Consiglio di Stato ha rilevato, inoltre, che tale censura non era stata proposta in primo grado e che il motivo relativo alla mancata traduzione non era stato coltivato in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile per plurimi motivi concorrenti. In primo luogo, l’impugnazione era priva di specifici motivi, limitandosi a una critica generica della sentenza di primo grado, in violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a. In secondo luogo, la censura relativa alla sanabilità della carenza documentale costituiva uno ius novorum vietato dall’art. 104 c.p.a., poiché era stata proposta per la prima volta in appello e comportava un’immutazione della causa petendi. Il motivo sulla mancata traduzione non era stato ulteriormente coltivato. Il Collegio ha comunque precisato che l’appello sarebbe stato infondato anche nel merito: i motivi proposti in primo grado erano inconferenti perché riferiti ad altro straniero e l’omessa traduzione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento. Le spese sono state compensate per l’assenza di attività difensiva del Ministero, sebbene ritualmente costituito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, c.p.a.
art. 101, comma 1, c.p.a.
Il ricorso in appello deve contenere motivi specifici di impugnazione; una critica generica della sentenza appellata determina l’inammissibilità dell’appello.
art. 104 c.p.a.
Il divieto di nuove domande e nuovi motivi impedisce di introdurre per la prima volta in appello una censura diversa da quelle dedotte in primo grado, con conseguente immutazione della causa petendi.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo l’appello deve contenere motivi specifici, diretti a contestare le statuizioni della sentenza impugnata; una critica generica e non puntualmente riferita alla decisione di primo grado è inammissibile ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a.
- Il divieto di ius novorum impedisce di dedurre per la prima volta in appello l’illegittimità dell’atto per un vizio o una ragione diversa da quelli fatti valere in primo grado, quando ciò comporti un’immutazione della causa petendi.
- La mancata traduzione di un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno nella lingua conosciuta dallo straniero, di per sé, non incide sulla legittimità sostanziale del provvedimento e non ne determina l’annullamento.
- La proposizione in primo grado di motivi riferiti a un soggetto diverso da quello interessato rende tali censure inconferenti rispetto alla controversia e non consente di ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato.
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