Sentenza n. 3367/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, di concerto con il Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, R. 0000133.13 in data 13/03/2025 con il quale è stato espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto definitivo “Tronco A 10 Savona - Ventimiglia (confine francese). Nuovo Svincolo Autostradale di Vado Ligure”, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli artt. 2 e 3 del decreto medesimo; nonché per l'annullamento - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e segnatamente, in quanto parti integranti del decreto impugnato: a) parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 44 del 10 gennaio 2025, costituito da n. 113 (centotredici) pagine (doc. n. 2); b) parere del Ministro della Cultura, di cui alla nota della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. 15262 del 22 aprile 2022, costituito da n. 7 (sette) pagine (doc. n. 3); c) parere integrativo del Ministero della Cultura, di cui alla nota Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. 5751 del 18 febbraio 2025, costituito da n. 3 (tre) pagine (doc. n. 4).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale recante giudizio positivo di compatibilità ambientale, con condizioni ambientali, relativo al progetto del nuovo svincolo autostradale di Vado Ligure, nonché i pareri presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ambientalista aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento del decreto ministeriale di valutazione positiva della compatibilità ambientale del progetto definitivo relativo al nuovo svincolo autostradale di Vado Ligure e degli atti presupposti. A seguito dell'opposizione della società controinteressata ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.P.R. 1199/1971, il ricorso è stato trasposto davanti al TAR Lazio. All'udienza il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile incompetenza territoriale del TAR adito. Il progetto, gli atti impugnati e i relativi effetti diretti risultavano integralmente localizzati nella Regione Liguria, in particolare nel Comune di Vado Ligure, senza che venissero in rilievo atti generali o effetti ultraregionali.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR Liguria, sede di Genova. Il Collegio ha interpretato l'art. 13, comma 1, c.p.a. nel senso che il criterio generale della sede dell'autorità emanante è sostituito dal criterio speciale dell'efficacia spaziale quando gli effetti diretti del provvedimento sono esclusivamente limitati alla circoscrizione di un diverso TAR. Poiché il progetto e l'assetto di interessi controverso erano interamente circoscritti alla Liguria, la competenza spettava al TAR Liguria. La pronuncia è stata resa con sentenza, anziché con ordinanza, perché l'incompetenza è stata dichiarata all'esito del giudizio di merito in udienza pubblica e non in sede cautelare o nella camera di consiglio specificamente fissata per la questione di competenza. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Liguria nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
Il criterio della sede dell'autorità emanante è il criterio generale, ma cede a quello dell'efficacia spaziale quando gli effetti diretti dell'atto sono esclusivamente limitati alla circoscrizione di un diverso TAR.
art. 13, comma 4, c.p.a.
Richiamato come base per la declaratoria di incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Liguria.
art. 15, comma 4, c.p.a.
La pronuncia di incompetenza resa all'esito del giudizio di merito assume forma di sentenza e consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente nel termine previsto dalla norma.
art. 10, comma 1, d.P.R. 1199/1971
L'opposizione della controinteressata ha determinato la trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica davanti al TAR competente.
art. 1, lett. b), d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160
Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 15 c.p.a., rilevante per distinguere i casi in cui la pronuncia di incompetenza è resa con ordinanza da quelli in cui deve essere resa con sentenza.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a., il criterio della sede dell'autorità che ha emanato l'atto è sostituito dal criterio dell'efficacia spaziale quando gli effetti diretti del provvedimento sono esclusivamente limitati all'ambito territoriale di una diversa Regione e del relativo TAR.
- La localizzazione di un progetto e la circoscrizione territoriale dell'assetto di interessi disciplinato dall'atto consentono di individuare la competenza territoriale in base agli effetti diretti, purché non siano coinvolti atti generali o effetti ultraregionali.
- Quando l'incompetenza territoriale viene dichiarata all'esito del giudizio di merito in udienza pubblica, la pronuncia assume la forma della sentenza; l'ordinanza è riservata ai casi previsti dall'art. 15, commi 2 e 3, c.p.a.
- La declaratoria di incompetenza territoriale non definisce la controversia nel merito: il giudizio può essere riassunto davanti al TAR indicato come competente entro il termine stabilito dall'art. 15, comma 4, c.p.a.
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