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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33617/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra i proprietari di due fondi adiacenti in Firenze. In origine i proprietari di un fondo avevano dedotto che, nel contratto di acquisto del loro immobile del 16 luglio 1999, fosse stato loro riconosciuto un diritto di prelazione sul fondo confinante; sostenevano che tale diritto fosse stato violato dalla vendita del fondo a un terzo e chiedevano l’accertamento del diritto di prelazione, del correlato diritto di riscatto nei confronti dell’acquirente e il risarcimento dei danni contro la venditrice. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Firenze aveva confermato il rigetto. In cassazione ha proposto ricorso la società cessionaria del credito litigioso, affidandolo a tre motivi, ma nel testo dell’ordinanza non sono riportati nel dettaglio i singoli motivi perché la Corte ritiene assorbente la questione di procedibilità. I controricorrenti hanno resistito, mentre altri intimati non si sono difesi. La Corte rileva che la ricorrente, pur deducendo che la sentenza impugnata era stata notificata, non ha depositato la copia della relata di notificazione della sentenza impugnata, richiesta dall’art. 369 c.p.c.; tale omissione impedisce di verificare la tempestività/ procedibilità del ricorso. La Corte aggiunge che la mancata contestazione dei controricorrenti non sana il difetto, che è rilevabile d’ufficio, e che la copia notificata non risultava comunque nella disponibilità della Corte né nel fascicolo d’ufficio. Esclude inoltre che la procedibilità possa essere salvata facendo riferimento alla sola data di pubblicazione della sentenza, perché la notificazione del ricorso era intervenuta oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione. In conseguenza, il ricorso è dichiarato improcedibile; la ricorrente è condannata alle spese in favore dei controricorrenti costituiti, nonché, poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., al pagamento delle somme previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

La decisione

La Corte dichiara improcedibile il ricorso per cassazione perché la parte ricorrente non ha depositato la copia della relata di notificazione della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Il difetto è rilevabile d’ufficio e non è sanato né dalla mancata contestazione dei controricorrenti né dalla eventuale conoscenza della sentenza da parte della Corte o del fascicolo d’ufficio. La Corte esclude anche che la procedibilità possa essere desunta dalla sola data di pubblicazione della sentenza, poiché la notificazione del ricorso è avvenuta oltre il termine utile. Conseguentemente condanna la ricorrente alle spese di legittimità in favore dei controricorrenti costituiti e applica, in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., le condanne ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre a dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata produzione della copia della relata di notificazione della sentenza impugnata determina improcedibilità del ricorso.

  • art. 325 c.p.c.

    La Corte richiama il termine breve di impugnazione per verificare la tempestività del ricorso in relazione alla data di pubblicazione della sentenza, quando possibile.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La decisione conforme alla proposta anticipata consente l’applicazione delle conseguenze di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    La mancata adesione alla proposta che trova conferma nella decisione finale è considerata indice legale di abuso del processo e giustifica la condanna a somma equitativa e alla Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o improcedibilità dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la parte ricorrente deve depositare la copia della relata di notificazione della sentenza impugnata quando deduca la notificazione della decisione, poiché tale adempimento è funzionale al controllo di procedibilità del ricorso.
  • L’improcedibilità del ricorso per cassazione è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione della controparte, essendo posta a presidio dell’ordinato avvio del giudizio di legittimità.
  • La procedibilità del ricorso non può essere desunta da atti non nella disponibilità della Corte o del fascicolo d’ufficio, se la copia notificata non è stata ritualmente prodotta dalla parte onerata.
  • Se dalla data di notificazione del ricorso risulta comunque superato il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., la mancanza della relata non può essere superata facendo riferimento alla sola data di pubblicazione della sentenza.
  • Quando la decisione finale conferma la proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., qualificando la condotta come abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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