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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40440/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per il reato di cui all'art. 640 c.p. (riqualificazione dall'art. 641 c.p.), deducendo: (1) nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, poiché notificata al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. anziché al domicilio eletto dallo Spadafora; (2) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per presunta "sorpresa" dovuta alla riqualificazione del fatto da insolvenza fraudolenta a truffa, pregiudicando il diritto di difesa; (3) vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di non punibilità ex art. 131-bis c.p., nonostante l'entità esigua del pedaggio omesso (78 euro), con la Corte di appello che avrebbe illegittimamente valorizzato la reiterazione anziché la abitualità.

La decisione

Ricorso dichiarato infondato e rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto valida la notifica al difensore ex art. 161, comma 4 c.p.p. dopo il tentativo non andato a buon fine al domicilio; in ogni caso, l'eventuale nullità era di carattere generale a regime intermedio e doveva essere eccepita tempestivamente (art. 182 c.p.p.), cosa non avvenuta in udienza di appello, con conseguente decadenza. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la riqualificazione non abbia integrato sorpresa illegittima poiché il fatto storico è rimasto immutato e la difesa ha potuto (e poi ha esercitato) la possibilità di impugnare; la giurisprudenza consente la riqualificazione quando gli elementi fattuali non siano radicalmente trasformati. Sul terzo motivo la Corte ha escluso l'applicabilità di art. 131-bis: pur essendo la condanna riferita a un unico episodio di 78 euro, l'istruttoria ha evidenziato pluralità di condotte analoghe (per le quali non si era proceduto per tardività della querela), idonee ad escludere la non punibilità per esiguità. Per tali ragioni il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.); nulla è stato liquidato alla parte civile per le spese del presente giudizio di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale applicata per la condanna (truffa) dopo la riqualificazione dei fatti; la Corte ha ritenuto che la condotta di transitare su corsie riservate senza titolo integri questo delitto.

  • art. 641 cod. pen.

    Titolo originario della contestazione (insolvenza fraudolenta), da cui i fatti sono stati riqualificati in truffa; la differenza di qualificazione è stata esaminata rispetto al diritto di difesa.

  • art. 161, comma 4 c.p.p.

    Consente la consegna della notificazione al difensore di fiducia quando non sia stata possibile la notifica al domicilio eletto; la Corte ha ritenuto valida la notifica al difensore dopo il tentativo fallito al domicilio.

  • art. 606, lett. c) c.p.p.

    Base normativa per il controllo in Cassazione di un "error in procedendo" denunziato dal ricorrente (inosservanza di norme processuali a pena di nullità).

  • art. 179 c.p.p.

    Norma sulla nullità assoluta per omessa notificazione; la Corte ha distinto tra nullità assoluta e nullità di ordine generale a regime intermedio.

  • art. 180 c.p.p.

    Riferimento alla qualificazione delle nullità come ordinarie o assolute nel quadro della disciplina delle nullità processuali.

  • art. 182 c.p.p.

    Stabilisce il termine di decadenza per la deduzione delle nullità di ordine generale a regime intermedio; la Corte ha osservato che la mancata eccezione in appello ha comportato la decadenza dalla relativa contestazione in Cassazione.

  • art. 521 c.p.p.

    Norma sulla formulazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado; richiamata nel contesto della presunta compressione del diritto di difesa dovuta a riqualificazione.

  • art. 522 c.p.p.

    Norma sulla motivazione della sentenza; invocata dalla difesa per contestare la legittimità della riqualificazione senza preventiva interlocuzione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto inapplicabile la causa perché l'istruttoria documentava condotte analoghe reiterate, ostative all'applicazione della non punibilità.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo e del diritto di difesa richiamato nella valutazione sulla riqualificazione non "a sorpresa"; la Corte ha fatto riferimento ai parametri costituzionali per verificare la corretta garanzia del contraddittorio.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato tramite la giurisprudenza della Corte EDU come parametro per valutare se la riqualificazione abbia leso il diritto a un equo processo; la Corte ha ritenuto che ciò non sia avvenuto qui.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente.

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamata per la regola del procedimento camerale non partecipato (rito camerale) e per gli effetti sulla liquidazione delle spese alla parte civile quando questa non abbia fornito contributo utile alla decisione.

  • art. 610 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 611 per le disposizioni procedurali sul rito camerale e sulla facoltà di richiesta di trattazione orale.

Massime di principio

  • Notificazioni: la consegna del decreto di citazione al difensore di fiducia è valida quando la notifica al domicilio eletto sia impossibile; se la notifica è irrituale ma idonea a trasferire la conoscenza dell'atto non si configura nullità assoluta, e la relativa eccezione va proposta tempestivamente (art. 182 c.p.p.) o si perde il diritto di farla valere.
  • Nullità processuali: distinguere sempre tra nullità assolute (inidonee a determinare conoscenza dell'atto) e nullità di ordine generale a regime intermedio; le seconde devono essere denunciate nel termine di decadenza o sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Riqualificazione del fatto: la riqualificazione della fattispecie operata in sentenza non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa se il fatto storico rimane sostanzialmente lo stesso e l'imputato ha avuto o può avere la possibilità di difendersi (es. in appello). La "sorpresa" rileva solo se la nuova qualificazione altera radicalmente gli elementi essenziali dell'imputazione.
  • Causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis): l'esiguità del valore materiale di un singolo episodio (es. 78 euro) può essere neutralizzata dalla valutazione complessiva della condotta dell'imputato; la prova o emersione di più episodi analoghi può escludere la non punibilità per particolare tenuità.
  • Spese nel giudizio di legittimità: la Corte può condannare il ricorrente alle spese in caso di rigetto; la parte civile ottiene liquidazione delle spese del giudizio di cassazione nel rito camerale solo se la sua attività scritta ha dato un contributo utile alla decisione.
  • Prassi difensiva: eccepire immediatamente in udienza le nullità procedurali rilevanti (es. irregolarità nella notifica) per non incorrere in decadenza; articolare nei dettagli la contestazione della riqualificazione nei successivi gradi di giudizio per evitare argomenti generici che la Suprema Corte ritiene inidonei.

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