Cassazione Penale, Sentenza n. 28666/2024 del 17/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. In primo grado il Tribunale aveva inflitto la pena di 1 anno e 6 mesi (pena base di 1 anno per il capo A, art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, aumentata di 6 mesi per la continuazione con il capo B, art. 10-bis). La Corte d'appello ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati relativi all'annualità 2013 e ha rideterminato la pena eliminando l'aumento di 6 mesi riconducibile al capo B. Il ricorrente ha censurato la mancata motivazione coerente della rideterminazione, dato che la prescrizione avrebbe colpito frazioni di entrambi i reati e quindi l'eliminazione dell'aumento non risultava adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul punto del vizio motivazionale relativo al trattamento sanzionatorio, ma ha osservato che la questione sostanziale è stata resa ininfluente dall'intervenuta estinzione per prescrizione di entrambi i reati (al più tardi entro il 30/06/2023). Richiamando il principio delle Sezioni Unite (Tettamanti), la Corte ha affermato che, in presenza di una causa estintiva del reato sopravvenuta, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione che impongano il rinvio, dovendosi procedere alla declaratoria della causa estintiva. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i residui reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter
Rilevato come capo di imputazione principale; la sua prescrizione parziale è stata elemento centrale nella valutazione della corretta rideterminazione della pena.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis
Rilevato come capo contestato in continuazione con l'art. 10-ter; la Corte territoriale aveva eliminato l'aumento per continuazione, ma la Cassazione ha osservato che tale scelta andava motivata considerando le frazioni di reato colpite da prescrizione.
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Principio interpretativo che, in presenza di una causa estintiva del reato sopravvenuta, impedisce di rilevare in sede di legittimità vizi di motivazione che avrebbero comportato il rinvio, dovendosi invece procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva; giustifica l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Se, nel corso del procedimento, interviene una causa estintiva del reato (es. prescrizione) prima che la Cassazione disponga il rinvio, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio e dichiarare l'estinzione: i vizi di motivazione diventano inoperanti.
- Quando la prescrizione colpisce frazioni di più capi in continuazione, la rideterminazione della pena richiede motivazione chiara su quali quote di pena sono estinte e su come ciò incide sull'aumento per continuazione; la semplice eliminazione dell'aumento può essere insufficiente e viziata se non adeguatamente giustificata.
- In casi di contestazioni su trattamento sanzionatorio, è essenziale che il giudice chiarisca l'incidenza temporale della prescrizione su ciascun capo e la conseguente ricostruzione della pena complessiva.
- La difesa dovrebbe sempre verificare e documentare la maturazione della prescrizione (date e calcoli) perché la sopravvenienza della prescrizione può determinare l'estinzione dei reati e rendere irrilevanti altri vizi formali o motivazionali.
- Per la parte pubblica, è importante valutare tempestivamente l'effetto della prescrizione e, quando pertinente, chiedere l'applicazione della causa estintiva per evitare valutazioni meramente tecnico-formali non risolutive.
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