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Sentenza

Sentenza n. 37/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 14.1.2025, n. 39.

Giustizia amministrativa202501290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 14 gennaio 2025, n. 39, relativa all'attribuzione della carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 14 gennaio 2025, n. 39, che aveva condannato il Ministero ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il TAR ha rilevato l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme relative alle tre annualità. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli un termine ulteriore di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta della ricorrente, ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendola nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione o, in mancanza, all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il giudizio di ottemperanza può essere attivato, nei confronti dell'amministrazione debitrice, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare.

Massime di principio

  • Dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, l'amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato e il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'amministrazione e l'accertata mancata esecuzione del titolo giustificano l'ordine giudiziale di provvedere entro un termine fissato dal giudice.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta già nella sentenza, condizionandone l'intervento alla persistente inottemperanza dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Su richiesta del creditore e in assenza di ragioni ostative, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sugli importi dovuti per ogni giorno di ritardo, fino all'esecuzione del giudicato o all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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