Sentenza del 22/06/2022 n. 2959 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Prescrizione del credito di imposta - Interruzione - Esercizio dell'azione penale fino al passaggio in giudicato della sentenza - Conseguenze - Produzione della sola iscrizione della notizia di reato - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sull'interruzione della prescrizione del credito d'imposta relativa all'anno 2012: il contribuente ha prodotto copia della notizia di reato sostenendo che tale atto avrebbe interrotto il termine prescrizionale ai sensi dell'art. 15 comma 5 d.lgs. 504/1995; la questione è se la sola produzione della notizia di reato sia sufficiente a dimostrare l'interruzione della prescrizione o se sia necessario provare l'effettivo esercizio dell'azione penale da parte dell'Autorità giudiziaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, ratione temporis applicando l'art. 15 comma 5 d.lgs. 504/1995 per fatti del 2012, l'interruzione della prescrizione si verifica quando viene esercitata l'azione penale e che il termine prescrizionale riparte dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Pertanto la mera produzione di copia della notizia di reato, senza prova dell'effettivo esercizio dell'azione penale da parte dell'Autorità giudiziaria, è insufficiente a far decorrere l'interruzione; ne consegue che il contribuente non ha dimostrato l'interruzione e l'accertamento non viene annullato per tale motivo.
Norme richiamate
d.lgs. 504/1995, art. 15 comma 5
La prescrizione del credito di imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in tal caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.
La norma è stata interpretata nel senso che l'interruzione richiede l'effettivo esercizio dell'azione penale da parte dell'Autorità giudiziaria e non si verifica con il solo deposito o iscrizione della notizia di reato; la decorrenza del nuovo termine prescrizionale inizia dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Massime di principio
- Per far valere l'interruzione della prescrizione prevista dall'art. 15 comma 5 d.lgs. 504/1995 è necessario provare l'effettivo esercizio dell'azione penale da parte dell'Autorità giudiziaria (es. decreto di esercizio dell'azione penale, rinvio a giudizio, informazione di garanzia con atti formali).
- La sola produzione della notizia di reato, della querela o dell'iscrizione della notizia nella cancelleria non è sufficiente a interrompere la prescrizione del credito tributario.
- L'onere della prova dell'interruzione grava sulla parte che la invoca (di norma il contribuente che si difende dall'accertamento), che deve documentare atti specifici volti ad attestare l'esercizio dell'azione penale.
- Quando l'interruzione è correttamente provata, il nuovo termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale che definisce il giudizio, indipendentemente dall'esito (condanna o proscioglimento).
- In assenza di prova dell'esercizio dell'azione penale, l'amministrazione può far valere la prescrizione maturata e mantenere l'accertamento.
- Per futura cautela processuale, chi intende far valere l'interruzione dovrebbe acquisire e produrre documenti ufficiali relativi all'attività del pubblico ministero o al procedimento penale (iscrizione notizia di reato seguita da atti successivi come esercizio dell'azione penale, decreto di citazione a giudizio, informazione di garanzia, decreto di archiviazione o sentenza).
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