Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 104/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Direttore di Area 4.12.2025 n. DD/2025/08990 con riferimento all’aggiudicazione del Lotto n. 1 (CIG B77A9F2017) della gara europea a procedura telematica aperta per l’appalto del servizio di educativa di strada ed empowerment di comunità; - dei verbali di gara tutti, nessuno escluso, anche dagli estremi non noti, comprensivi dei relativi allegati, nella misura in cui è stata ammessa, valutata e ritenuta conforme l’offerta della controinteressata; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché allo stato incognito alla ricorrente, comprese le graduatorie provvisorie e definitive, la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione, la valutazione di anomalia dell’offerta, e ogni altro atto confermativo della graduatoria; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato, con richiesta di subentro, e per la condanna al risarcimento del danno, in forma specifica o, in ipotesi, per equivalente. E, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6 febbraio 2026 : per l’annullamento della nota del 1° dicembre 2026 del Comune di Firenze a firma della Responsabile Unica di Progetto quale riscontro sui servizi analoghi dichiarati dal concorrente PIRENE SRL per il Lotto 1 nell’ambito dei requisiti di capacità tecnica e professionale; nonché della nota della Dirigente, Servizio Amministrativo Beni e Servizi, del 1 dicembre 2025 quale comunicazione dell’esito dei controlli requisiti per il Lotto 1 ai sensi dell’art. 94 e 95 e dell’art. 100 del Dlgs 36/2023. Nonché, per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Pirene S.r.l. il 17 febbraio 2026, per l’annullamento dell’ammissione di CAT Cooperativa Sociale alla gara e la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale.

Giustizia amministrativa202600049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto n. 1 di una gara europea telematica aperta per il servizio di educativa di strada ed empowerment di comunità, nonché gli atti di gara connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente CAT Società Cooperativa Sociale ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto n. 1 della gara indetta dal Comune di Firenze, contestando l'ammissione, la valutazione e la conformità dell'offerta della controinteressata Pirene S.r.l., oltre ai verbali, alla graduatoria, alla verifica di anomalia e agli atti conseguenti. Con motivi aggiunti ha impugnato le note del Comune relative alla verifica dei servizi analoghi dichiarati da Pirene S.r.l. ai fini dei requisiti di capacità tecnica e professionale e l'esito dei controlli sui requisiti previsti dagli artt. 94, 95 e 100 del d.lgs. 36/2023. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. La controinteressata Pirene S.r.l. ha proposto ricorso incidentale contro l'ammissione di CAT alla gara, chiedendo la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale. In sede cautelare la ricorrente principale ha chiesto la sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In termini necessariamente sommari, propri della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso principale e i motivi aggiunti non fossero suscettibili di immediato favorevole apprezzamento. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, poiché nel breve tempo necessario alla definizione del giudizio non sarebbe configurabile un pregiudizio irreparabile, anche nell'eventualità della stipula del contratto, nel quale potrebbe essere disposto il subentro. La questione di merito, inclusi i profili dedotti con il ricorso incidentale, è stata rinviata all'udienza pubblica del 23 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con valutazione sommaria del fumus e del periculum in mora.

  • artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023

    Richiamati quali disposizioni relative ai requisiti e alle cause di esclusione oggetto dei controlli svolti dalla stazione appaltante.

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale fondamento della verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale contestati con i motivi aggiunti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'accoglimento della sospensione richiede che le censure siano suscettibili di un apprezzamento favorevole già sulla base della cognizione sommaria propria della fase interinale.
  • La tutela cautelare può essere negata quando non emerga un pregiudizio irreparabile nel tempo occorrente per la definizione del merito, anche se nel frattempo venga stipulato il contratto, qualora sia astrattamente possibile disporre il subentro nel contratto all'esito del giudizio.
  • La valutazione dei requisiti di partecipazione e dei controlli effettuati dalla stazione appaltante può essere demandata alla fase di merito quando, in sede cautelare, le relative contestazioni non risultino immediatamente fondate.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.