Cassazione Penale, Sentenza n. 27870/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione pronunciata dal Tribunale di Lanciano e il diniego della sospensione condizionale della pena. Denunciava vizi di motivazione nella dichiarazione di responsabilità (sottolineando che la refurtiva era stata rinvenuta in una soffitta di un appartamento a lei collegato ma che ella, anziana e malata, da tempo dimorava presso casa di un figlio distante alcuni chilometri) e la violazione degli artt. 164 e 168 c.p. in ordine al rifiuto della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. I giudici di merito avevano fondato la colpevolezza sul rinvenimento della refurtiva nell'appartamento collegato all'imputata, ma avevano omesso di valutare elementi probatori acclarati (la stabile dimora dell'imputata presso il figlio e la sua impossibilità di deambulare), arrivando a contraddizioni e a un travisamento per omissione. In mancanza di ulteriori elementi idonei a superare il dubbio, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perchè "l'imputata non ha commesso il fatto".
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Richiamata per attestare la modalità procedurale con cui si è svolto il giudizio (forma prevista dalla normativa di riferimento); dal testo si evince solo l'operatività della forma processuale speciale e non incide sulla decisione di merito
art. 164 cod. pen.
È fatto riferimento all'articolo nell'ambito delle doglianze sulla motivazione e sull'applicazione delle norme relative alla sospensione della pena; dalla sentenza emerge che le censure connesse a questo articolo sono ritenute secondarie rispetto al vizio principale (insufficienza della prova)
art. 168 cod. pen.
Citato con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena; la Corte di cassazione, annullando la condanna per carenza probatoria, ha reso irrilevante la questione della sospensione, perchè priva di oggetto una volta dichiarata la non responsabilità
Massime di principio
- La mera disponibilità o la presenza di cose provento di reato in un luogo legato all'imputato non è sufficiente, di per sé, a fondare la responsabilità: occorrono elementi probatori ulteriori che colleghino l'imputato alla conoscenza e al possesso della refurtiva
- Le omissioni valutative dei giudici (non considerare elementi acclarati, contraddizioni nella motivazione, travisamento per omissione) possono giustificare l'annullamento della sentenza per insufficienza di prove
- Se la prova non consente di escludere ragionevolmente l'ipotesi che soggetti terzi abbiano collocato la refurtiva, deve prevalere il beneficio del dubbio a favore dell'imputato
- Quando la Corte di cassazione annulla perché "l'imputato non ha commesso il fatto", l'annullamento è senza rinvio e comporta l'assoluzione piena; questioni accessorie come la sospensione condizionale della pena diventano irrilevanti
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe puntare a dimostrare la presenza di alibi, la distanza temporale o logistica tra l'imputato e il luogo del rinvenimento, lo stato di salute o altre condizioni personali che rendano implausibile l'effettivo possesso o conoscenza della refurtiva
- I ricorsi in Cassazione ben fondati si basano spesso su errori di motivazione o su valutazioni omissive dei fatti, piuttosto che su semplici contestazioni di diritto
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