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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27870/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione pronunciata dal Tribunale di Lanciano e il diniego della sospensione condizionale della pena. Denunciava vizi di motivazione nella dichiarazione di responsabilità (sottolineando che la refurtiva era stata rinvenuta in una soffitta di un appartamento a lei collegato ma che ella, anziana e malata, da tempo dimorava presso casa di un figlio distante alcuni chilometri) e la violazione degli artt. 164 e 168 c.p. in ordine al rifiuto della sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. I giudici di merito avevano fondato la colpevolezza sul rinvenimento della refurtiva nell'appartamento collegato all'imputata, ma avevano omesso di valutare elementi probatori acclarati (la stabile dimora dell'imputata presso il figlio e la sua impossibilità di deambulare), arrivando a contraddizioni e a un travisamento per omissione. In mancanza di ulteriori elementi idonei a superare il dubbio, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perchè "l'imputata non ha commesso il fatto".

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Richiamata per attestare la modalità procedurale con cui si è svolto il giudizio (forma prevista dalla normativa di riferimento); dal testo si evince solo l'operatività della forma processuale speciale e non incide sulla decisione di merito

  • art. 164 cod. pen.

    È fatto riferimento all'articolo nell'ambito delle doglianze sulla motivazione e sull'applicazione delle norme relative alla sospensione della pena; dalla sentenza emerge che le censure connesse a questo articolo sono ritenute secondarie rispetto al vizio principale (insufficienza della prova)

  • art. 168 cod. pen.

    Citato con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena; la Corte di cassazione, annullando la condanna per carenza probatoria, ha reso irrilevante la questione della sospensione, perchè priva di oggetto una volta dichiarata la non responsabilità

Massime di principio

  • La mera disponibilità o la presenza di cose provento di reato in un luogo legato all'imputato non è sufficiente, di per sé, a fondare la responsabilità: occorrono elementi probatori ulteriori che colleghino l'imputato alla conoscenza e al possesso della refurtiva
  • Le omissioni valutative dei giudici (non considerare elementi acclarati, contraddizioni nella motivazione, travisamento per omissione) possono giustificare l'annullamento della sentenza per insufficienza di prove
  • Se la prova non consente di escludere ragionevolmente l'ipotesi che soggetti terzi abbiano collocato la refurtiva, deve prevalere il beneficio del dubbio a favore dell'imputato
  • Quando la Corte di cassazione annulla perché "l'imputato non ha commesso il fatto", l'annullamento è senza rinvio e comporta l'assoluzione piena; questioni accessorie come la sospensione condizionale della pena diventano irrilevanti
  • In casi analoghi, la difesa dovrebbe puntare a dimostrare la presenza di alibi, la distanza temporale o logistica tra l'imputato e il luogo del rinvenimento, lo stato di salute o altre condizioni personali che rendano implausibile l'effettivo possesso o conoscenza della refurtiva
  • I ricorsi in Cassazione ben fondati si basano spesso su errori di motivazione o su valutazioni omissive dei fatti, piuttosto che su semplici contestazioni di diritto

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