Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36221/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/02/2022 che aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di ottemperanza/di sostituzione del commissario ad acta (ordinanza 23/5/2016, provv. n.2224/2016) volta a far eseguire il diritto riconosciuto al detenuto di scambiare generi alimentari con i compagni dello stesso gruppo di socialità (provv. originario del 28/3/2013). Il ricorrente deduce violazione del vincolo di rinvio (art. 627 c.p.p.) e dell'art. 35-bis, comma 7, ord. pen., sostenendo che l'ordinanza ha erroneamente ritenuto che l'ottemperanza fosse avvenuta (richiamando genericamente una circolare DAP e la sentenza della Corte costituzionale n.97/2020) mentre in concreto, presso la casa circondariale di Novara dove è ristretto, non gli è mai stata data la possibilità di fruire dello scambio di cibi.

La decisione

Il giudice accoglie il ricorso (ritiene il ricorso fondato), annulla con rinvio l'ordinanza impugnata e dispone che il magistrato di sorveglianza proceda a una nuova valutazione effettiva dell'ottemperanza, potendo acquisire informazioni e utilizzare i poteri istruttori. La Corte censura la motivazione generica e l'elusione del vincolo di rinvio, rilevando che non risultano chiarite le modalità, i tempi e i luoghi di una eventuale ottemperanza e che non è sufficiente richiamare genericamente la sentenza della Corte costituzionale o una circolare DAP senza verifiche concrete e motivazioni puntuali sulle eventuali limitazioni.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Il vincolo di rinvio disposto dalla Corte di cassazione impone al giudice del rinvio di valutare concretamente le questioni indicate; l'ordinanza impugnata è stata ritenuta elusiva rispetto a tale vincolo.

  • art. 35-bis, comma 7, ord. pen.

    La potestà giurisdizionale esecutiva si estende alla valutazione della congruità degli atti del commissario ad acta al fine di garantire l'esatta ottemperanza alla decisione; il magistrato deve sindacare la congruità e l'effettiva esecuzione.

  • art. 41-bis, 2-quater, lett. f) della legge n. 354/1975

    "la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti"

    La Corte costituzionale (sent. n.97/2020) ha ritenuto illegittima la parte della norma che estendeva il divieto di scambio anche ai detenuti dello stesso gruppo di socialità; tuttavia la pronuncia lascia margini all'amministrazione penitenziaria per disciplinare modalità e limitazioni purché motivate e giustificate nel caso concreto e sindacabili dal magistrato di sorveglianza.

  • art. 15, comma 2, d.P.R. n. 230/2000

    Riferimento alla regola che consente ai detenuti lo scambio di oggetti di modico valore; la limitazione per i sottoposti al regime speciale dev'essere motivata e proporzionata.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 97/2020

    La sentenza ha dichiarato l'illegittimità della parte normativa che vietava lo scambio anche tra detenuti dello stesso gruppo di socialità e ha stabilito che eventuali limitazioni devono essere motivate, proporzionate e sindacabili dal magistrato di sorveglianza.

  • Circolare DAP 2/10/2017

    Richiamata nel provvedimento impugnato ma solo in modo generico: la Corte rileva che il richiamo non può sostituire l'accertamento concreto dell'ottemperanza e che il contenuto e l'incidenza della circolare devono essere chiaramente valutati.

  • Art. 3 e art. 27, comma 3 Cost.

    Violazioni costituzionali richiamate dalla Corte costituzionale in relazione all'art. 41-bis: la limitazione della dignità e della rieducazione del detenuto deve essere proporzionata.

Massime di principio

  • Il vincolo di rinvio disposto da una sentenza di annullamento è vincolante: il giudice di merito deve valutare concretamente le questioni indicate e motivare specificamente l'esito.
  • Il magistrato di sorveglianza, nel giudizio di ottemperanza, deve accertare in modo puntuale se e come il diritto riconosciuto (es. scambio di cibi tra detenuti dello stesso gruppo) sia stato effettivamente esercitato; non sono sufficienti richiami generici a circolari o a precedenti costituzionali.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.97/2020, l'amministrazione penitenziaria può disciplinare modalità e condizioni degli scambi, ma eventuali limitazioni devono essere giustificate, motivate e sindacabili dal magistrato di sorveglianza caso per caso.
  • Le circolari amministrative (es. DAP) non possono sostituire l'accertamento giurisdizionale dell'ottemperanza e l'istruttoria richiesta per verificare l'effettiva fruizione del diritto.
  • In presenza di una autorizzazione riconosciuta e non eseguita, il rimedio può consistere nella determinazione di misure istruttorie, nell'ordine di esecuzione o, se necessario, nella sostituzione del commissario ad acta; il giudice deve motivare chiaramente le ragioni di eventuali non luoghi a provvedere.
  • Qualsiasi compressione di "piccoli gesti di normalità" in carcere va bilanciata con esigenze di sicurezza e deve essere proporzionata e documentata concretamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.