Cassazione Penale, Sentenza n. 36221/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/02/2022 che aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di ottemperanza/di sostituzione del commissario ad acta (ordinanza 23/5/2016, provv. n.2224/2016) volta a far eseguire il diritto riconosciuto al detenuto di scambiare generi alimentari con i compagni dello stesso gruppo di socialità (provv. originario del 28/3/2013). Il ricorrente deduce violazione del vincolo di rinvio (art. 627 c.p.p.) e dell'art. 35-bis, comma 7, ord. pen., sostenendo che l'ordinanza ha erroneamente ritenuto che l'ottemperanza fosse avvenuta (richiamando genericamente una circolare DAP e la sentenza della Corte costituzionale n.97/2020) mentre in concreto, presso la casa circondariale di Novara dove è ristretto, non gli è mai stata data la possibilità di fruire dello scambio di cibi.
La decisione
Il giudice accoglie il ricorso (ritiene il ricorso fondato), annulla con rinvio l'ordinanza impugnata e dispone che il magistrato di sorveglianza proceda a una nuova valutazione effettiva dell'ottemperanza, potendo acquisire informazioni e utilizzare i poteri istruttori. La Corte censura la motivazione generica e l'elusione del vincolo di rinvio, rilevando che non risultano chiarite le modalità, i tempi e i luoghi di una eventuale ottemperanza e che non è sufficiente richiamare genericamente la sentenza della Corte costituzionale o una circolare DAP senza verifiche concrete e motivazioni puntuali sulle eventuali limitazioni.
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
Il vincolo di rinvio disposto dalla Corte di cassazione impone al giudice del rinvio di valutare concretamente le questioni indicate; l'ordinanza impugnata è stata ritenuta elusiva rispetto a tale vincolo.
art. 35-bis, comma 7, ord. pen.
La potestà giurisdizionale esecutiva si estende alla valutazione della congruità degli atti del commissario ad acta al fine di garantire l'esatta ottemperanza alla decisione; il magistrato deve sindacare la congruità e l'effettiva esecuzione.
art. 41-bis, 2-quater, lett. f) della legge n. 354/1975
"la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti"
La Corte costituzionale (sent. n.97/2020) ha ritenuto illegittima la parte della norma che estendeva il divieto di scambio anche ai detenuti dello stesso gruppo di socialità; tuttavia la pronuncia lascia margini all'amministrazione penitenziaria per disciplinare modalità e limitazioni purché motivate e giustificate nel caso concreto e sindacabili dal magistrato di sorveglianza.
art. 15, comma 2, d.P.R. n. 230/2000
Riferimento alla regola che consente ai detenuti lo scambio di oggetti di modico valore; la limitazione per i sottoposti al regime speciale dev'essere motivata e proporzionata.
Sentenza Corte costituzionale n. 97/2020
La sentenza ha dichiarato l'illegittimità della parte normativa che vietava lo scambio anche tra detenuti dello stesso gruppo di socialità e ha stabilito che eventuali limitazioni devono essere motivate, proporzionate e sindacabili dal magistrato di sorveglianza.
Circolare DAP 2/10/2017
Richiamata nel provvedimento impugnato ma solo in modo generico: la Corte rileva che il richiamo non può sostituire l'accertamento concreto dell'ottemperanza e che il contenuto e l'incidenza della circolare devono essere chiaramente valutati.
Art. 3 e art. 27, comma 3 Cost.
Violazioni costituzionali richiamate dalla Corte costituzionale in relazione all'art. 41-bis: la limitazione della dignità e della rieducazione del detenuto deve essere proporzionata.
Massime di principio
- Il vincolo di rinvio disposto da una sentenza di annullamento è vincolante: il giudice di merito deve valutare concretamente le questioni indicate e motivare specificamente l'esito.
- Il magistrato di sorveglianza, nel giudizio di ottemperanza, deve accertare in modo puntuale se e come il diritto riconosciuto (es. scambio di cibi tra detenuti dello stesso gruppo) sia stato effettivamente esercitato; non sono sufficienti richiami generici a circolari o a precedenti costituzionali.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.97/2020, l'amministrazione penitenziaria può disciplinare modalità e condizioni degli scambi, ma eventuali limitazioni devono essere giustificate, motivate e sindacabili dal magistrato di sorveglianza caso per caso.
- Le circolari amministrative (es. DAP) non possono sostituire l'accertamento giurisdizionale dell'ottemperanza e l'istruttoria richiesta per verificare l'effettiva fruizione del diritto.
- In presenza di una autorizzazione riconosciuta e non eseguita, il rimedio può consistere nella determinazione di misure istruttorie, nell'ordine di esecuzione o, se necessario, nella sostituzione del commissario ad acta; il giudice deve motivare chiaramente le ragioni di eventuali non luoghi a provvedere.
- Qualsiasi compressione di "piccoli gesti di normalità" in carcere va bilanciata con esigenze di sicurezza e deve essere proporzionata e documentata concretamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36105/2024 del 27/09/2024
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36106/2024 del 27/09/2024
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36107/2024 del 27/09/2024
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36108/2024 del 27/09/2024
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36109/2024 del 27/09/2024
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36111/2024 del 27/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →