Cassazione Penale, Sentenza n. 45127/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordine di rigetto dell'istanza di riesame della custodia cautelare in carcere, con quattro motivi principali: (1) motivazione apparente e mancata autonoma valutazione dei fatti e dell'elemento soggettivo, basata su presunzioni e trascrizioni delle intercettazioni; (2) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e applicazione indebita della presunzione relativa ai delitti di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, senza considerare elementi favorevoli alla difesa (breve periodo di presunta partecipazione, attività lavorativa lecita, allontanamento dal quartiere, contatti limitati con un solo indagato, assenza di riscontri, modesta entità dello stupefacente e richiesta di misure alternative come arresti domiciliari con braccialetto elettronico); (3) insufficiente correlazione tra le conversazioni intercettate (a cui il ricorrente in gran parte non partecipava) e i reati-fine contestati, con dubbi sull'identificazione di "Alex/Alessandro" in Catanzariti e riscontri ambientali negativi su contatti con il principale indagato; (4) carenza di elementi idonei a configurare la partecipazione all'associazione (capo 54), per assenza di contatti diretti con gli altri sodali, inesistenza di riscontri presso la base logistica e problemi di attendibilità/completezza delle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi motivi generici o reiterativi e ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione logica e puntuale sui gravi indizi di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico e sulle esigenze cautelari. In particolare, la Corte ha ritenuto adeguatamente provata l'identificazione di "Alex/Alessandro" con il ricorrente (telefono memorizzato, chiamata in cui Passalacqua lo chiama "Alex"), la presenza di elementi convergenti (dichiarazioni della collaboratrice, intercettazioni che ricorrono più volte, contabilità dei debiti e ruolo operativo nella filiera di approvvigionamento e vendita) e la sussistenza del pericolo di recidiva e della inidoneità di misure cautelari meno afflittive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina il ricorso al Tribunale del riesame contro misure cautelari; qui richiamata quale titolo dell'ordinanza impugnata e del relativo controllo di merito. La Corte verifica la correttezza del canone motivazionale del giudice di merito, non ricalcolandone i fatti.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sulle misure cautelari che disciplina il riesame; richiamata in riferimento ai vizi di motivazione denunciati e alla valutazione delle esigenze cautelari.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato il principio della doppia presunzione relativo all'esistenza dei gravi indizi e all'imputabilità, e l'assenza di elementi idonei a superarla è stata ritenuta dal Tribunale; la Corte ha valutato che il giudice di merito abbia motivato adeguatamente sull'eventuale superamento di tale presunzione.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma che riguarda la prova per presunzioni; richiamata nelle censure difensive relative all'uso di elementi indiziari (intercettazioni e identificazioni) e valutata dalla Corte come correttamente applicata dal giudice di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna per il ricorrente al pagamento delle spese processuali per ricorsi infondati; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma per la Cassa delle ammende.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma penale che qualifica il delitto associativo nel contesto degli stupefacenti. La Corte e il Tribunale hanno valorizzato la natura continuativa e strutturata del delitto associativo: anche una limitata durata temporale o un numero relativamente ridotto di reati-fine non escludono la configurabilità dell'associazione quando emergono ruoli e continuità operativa.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina i reati di detenzione, acquisto e cessione di stupefacenti. Il giudice ha ritenuto sussistere gravi indizi per i capi 61, 73 e 82, desunti dalle intercettazioni, dalla contabilità dei debiti e dal ruolo operativo nel sodalizio.
Massime di principio
- La Corte non rivede la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito ma valuta la completezza, la logicità e l'adeguatezza della motivazione: per contestare efficacemente una misura cautelare è necessario indicare con precisione quali passaggi motivazionali sono carenti e perché avrebbero condotto a esito diverso.
- L'identificazione di un soggetto in intercettazioni può essere ritenuta sufficiente se supportata da elementi oggettivi convergenti (es. numero memorizzato in rubrica, chiamate dirette, riferimenti ripetuti nelle conversazioni), non è necessario che il soggetto partecipi fisicamente a tutte le conversazioni.
- Elementi come contabilità di debiti/crediti, ripetute menzioni in conversazioni sul traffico, collegamenti con il vertice del gruppo e ruoli operativi (es. confezionamento/smercio) possono costituire gravi indizi di partecipazione all'associazione, anche se la durata della partecipazione è limitata.
- La mera produzione di elementi favorevoli alla difesa (es. svolgimento di attività lecita, limitazione temporale della presenza) è inefficace se non contestualizzata con dati che contraddicono la ricostruzione complessiva dei comportamenti criminosi; occorre fornire riscontri oggettivi per scalfire la valutazione prognostica sul pericolo di reiterazione.
- L'assenza di contatti diretti in alcune captazioni ambientali non esclude la rilevanza delle intercettazioni tra altri membri del sodalizio che riferiscono a terzi (il ricorrente), se tali riferimenti risultano coerenti e ripetuti nel contesto investigativo.
- Per impugnare con successo la qualificazione di persona nominata nelle intercettazioni (es. "Alex"), la difesa deve indicare elementi precisi e contrari (es. omonimie, prove documentali dell'estraneità, incongruenze cronologiche) e non limitarsi a generiche negazioni.
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