Sentenza n. 499/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 14/2024 pubblicata in data 8/1/2024, pronunciata nel procedimento n. 856/2023 r.g.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 14/2024, relativa al pagamento del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti scolastici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle competenti articolazioni territoriali, della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 14/2024, passata in giudicato e regolarmente notificata. La sentenza civile aveva accertato il diritto dei ricorrenti a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute per gli anni scolastici indicati, oltre alle spese di lite. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo all'Amministrazione. Nelle more, uno dei ricorrenti ha ricevuto il pagamento delle somme dovute, mentre per gli altri permaneva l'inadempimento. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso. Ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente al ricorrente che aveva ottenuto nelle more il pagamento delle somme dovute. Per gli altri ricorrenti ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza civile, detraendo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, assegnandogli 120 giorni dall'investitura per eseguire il giudicato, anche adottando gli atti finanziari necessari o avvalendosi di funzionari delegati e delle strutture amministrative competenti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato civile azionato in ottemperanza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione rende procedibile l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiara antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata sulla distrazione delle spese processuali.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dal giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
- In presenza di un giudicato regolarmente notificato e di un'Amministrazione che non abbia adempiuto né opposto specifiche ragioni contrarie alla pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve accertare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato.
- Se il pagamento del dovuto interviene nelle more del giudizio di ottemperanza nei confronti di uno dei ricorrenti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente a tale posizione, senza incidere sulla persistenza dell'inadempimento riguardante gli altri beneficiari.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- L'Amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso può essere condannata alle spese dell'ottemperanza anche se adempie nelle more del giudizio.
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