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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31527/2026 del 18/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice per le indagini preliminari, pronunciando sentenza a seguito di richiesta di decreto penale di condanna, aveva assolto l'imputato dal reato di guida senza patente, ritenendo non provata la cd. recidiva nel biennio necessaria per integrare l'illecito. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. In particolare ha sostenuto che: l'imputato risultava gravato da plurime pregresse sanzioni amministrative definitive per guida senza patente; il giudice di merito aveva male interpretato la giurisprudenza di legittimità richiamata, poiché la recidiva nella struttura dell'illecito è elemento costitutivo, ma l'onere probatorio del pubblico ministero riguarda la definitività del precedente accertamento amministrativo, non il passaggio in giudicato della contestazione originaria; la sentenza aveva dunque introdotto un requisito ulteriore non previsto dall'art. 116 cod. strada.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che dalle stesse risultanze richiamate nella sentenza impugnata emergevano plurime pregresse sanzioni amministrative definitive per guida senza patente a carico dell'imputato. Ha quindi censurato l'errore di diritto del giudice di merito, che aveva subordinato la configurabilità del reato ex art. 116 cod. strada alla prova del passaggio in giudicato della contestazione presupposta, requisito non richiesto dalla norma. Per questo ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La fattispecie di guida senza patente con recidiva nel biennio richiede la prova della definitività del precedente accertamento amministrativo; non è necessario dimostrare il passaggio in giudicato della contestazione da cui origina il procedimento penale.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

    La mera condotta di guida senza patente è stata depenalizzata; la rilevanza penale permane nella forma aggravata/recidivata prevista dall'art. 116 cod. strada.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Il ricorrente ha denunciato inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione.

Massime di principio

  • Nel reato di guida senza patente previsto dall'art. 116 cod. strada, quando la recidiva nel biennio integra elemento costitutivo della fattispecie, l'accusa deve provare la definitività del precedente accertamento amministrativo, non anche il passaggio in giudicato della contestazione originaria.
  • Il giudice di merito non può introdurre, ai fini della configurabilità del reato, requisiti probatori ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dalla norma incriminatrice.
  • Se la motivazione di assoluzione si fonda sull'erronea pretesa di un presupposto non previsto dalla fattispecie penale, ricorre un vizio di erronea applicazione della legge penale censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorso
RamiReati stradaliProcesso penale

Testo integrale

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