Cassazione Penale, Sentenza n. 13205/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per due motivi: 1) violazione degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., deducendo che i risultati degli esami tossicologici siano inutilizzabili perché l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore sarebbe stato dato solo dopo i prelievi e verbalizzato successivamente; 2) falsa applicazione dell'art. 187, 1-bis C.d.S., perché la revoca della patente sarebbe stata disposta con il mero richiamo normativo senza esplicitare i presupposti applicativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente ritenuto probatoria l'attestazione contenuta nel verbale secondo cui l'avviso era stato dato tempestivamente prima del trasferimento in ospedale e che l'annotazione successiva del verbale non ne toglie valore; la questione relativa all'autenticità del verbale può essere dedotta solo con querela di falso, non con il mezzo del ricorso per cassazione nella forma proposta. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la Corte d'appello ha motivato, anche se sinteticamente, indicando che l'imputato aveva provocato un sinistro stradale, e il ricorrente non ha fornito argomentazioni specifiche né contestato i fatti essenziali. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 356 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'attestazione degli operanti nel verbale circa l'avviso della facoltà di difesa costituisca prova dell'adempimento; la verbalizzazione posteriore dell'avviso non inficia l'efficacia dell'informazione se il verbale è fidefaciente e non contestato con querela di falso
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata nel ricorso come norma di garanzia procedurale; la Cortè non ha ritenuto provata la violazione formale invocata dal ricorrente, ritenendo sufficiente l'attestazione contenuta nel verbale
art. 187, commi 1 e 1-bis C.d.S.
Applicata per ritenere la responsabilità dell'imputato per guida in stato di alterazione da sostanze cannabinoidi e per giustificare la revoca della patente; la Corte ha ritenuto che sussistano i presupposti (alterazione rilevata da esami e provocazione di sinistro) e che la motivazione, pur sintetica, sia idonea
Massime di principio
- Un verbale ufficiale che attesta l'avviso della facoltà di farsi assistere da difensore è, di norma, considerato prova dell'avvenuto avviso: per contestarne la veridicità occorre proporre querela di falso, non una generica censura in cassazione
- La verbalizzazione successiva dell'avviso non annulla automaticamente l'atto, purché il contenuto del verbale sia credibile e non specificamente contestato con mezzi idonei
- Per ottenere l'esclusione di accertamenti (per es. esami tossicologici) per violazione del diritto di difesa è necessario dimostrare in modo concreto e specifico che l'avviso non è mai stato dato o che il consenso/condotta è stata viziata; argomentazioni generiche sono inammissibili
- La revoca della patente ai sensi dell'art. 187 C.d.S. richiede che emergano fatti che giustifichino la misura (es. guida in stato di alterazione e provocazione di sinistro); una motivazione breve ma indicativa dei fatti può essere sufficiente se il rapporto fattuale è chiaro
- In sede di impugnazione è essenziale articolare ragionamenti specifici e prove concrete: censure generiche o prive di struttura argomentativa saranno dichiarate inammissibili
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